PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

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PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia 30 gennaio 2004 PE 337.416/36-46 EMENDAMENTI 36-46 Progetto di relazione (PE 337.416) di Luis Berenguer Fuster Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica Proposta di direttiva (COM(2002) 759 C5-0634/2002 2002/0306(COD)) Testo della Commissione Emendamento del Parlamento Emendamento presentato da Peter Liese, Fernando Fernández Martín Emendamento 36 Articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo) 5 bis. La presente direttiva si applica alle combinazioni di apparecchi per le quali ogni unità è singolarmente commercializzata ai sensi delle disposizioni della direttiva applicabili agli apparecchi. Gli apparecchi, singolarmente commercializzati, possono generare ulteriori perturbazioni o essere soggetti a ulteriori perturbazioni quando usati in combinazione. La direttiva deve, pertanto, essere applicabile alle combinazioni di apparecchi, anche quando tali apparecchi sono singolarmente commercializzati. AM\522099.doc PE 337.416/36-46

Emendamento presentato da Peter Liese, Fernando Fernández Martín Emendamento 37 Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) (e) "perturbazione elettromagnetica": ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; (e) "perturbazione elettromagnetica": ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'unità di un'apparecchiatura o di un sistema. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione; La Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) ha definito il concetto di "perturbazione elettromagnetica" (CEI 50, Vocabolario elettrotecnico internazionale (VEI), Capitolo 161: Compatibilità elettromagnetica, 2.1.6.). Tale definizione è stata ripresa nella direttiva del Consiglio 89/336/CEE del maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (Cfr. 89/336/CEE, articolo 1, paragrafo 2). Tale definizione deve essere mantenuta nella nuova direttiva per garantire la corretta interpretazione del concetto. Emendamento presentato da Helmut Kuhne Emendamento 38 Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) (e) "perturbazione elettromagnetica": ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; (e) "perturbazione elettromagnetica": ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'unità di un'apparecchiatura o di un sistema. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione; PE 337.416/36-46 2/8 AM\522099.doc

La Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) ha definito il concetto di "perturbazione elettromagnetica" (CEI 50, Vocabolario elettrotecnico internazionale (VEI), Capitolo 161: Compatibilità elettromagnetica, 2.1.6.). Tale definizione è stata ripresa nella direttiva del Consiglio 89/336/CEE del maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (Cfr. 89/336/CEE, articolo 1, paragrafo 2). Tale definizione deve essere mantenuta nella nuova direttiva per garantire la corretta interpretazione del concetto. Emendamento presentato da Peter Liese, Fernando Fernández Martín Emendamento 39 Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) bis (nuova) f bis) "motivi di sicurezza": ogni applicazione elettronica di comunicazione utilizzata in modo permanente o temporaneo per preservare la vita umana o i beni; La comparabilità della perdita della vita e di un grave danno ad un bene è ben definita nei documenti relativi ai sistemi di sicurezza, come il CEI 61508 della Commissione elettrotecnica internazionale. La nuova direttiva CEM deve essere coerente con questo concetto internazionalmente definito. Emendamento presentato da Peter Liese, Fernando Fernández Martín Emendamento 40 Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) bis (nuova) g bis) "ambiente elettromagnetico": il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo. AM\522099.doc 3/8 PE 337.416/36-46

La Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) ha definito il concetto di "ambiente elettromagnetico" (CEI 50, Vocabolario elettrotecnico internazionale (VEI), capitolo 161: Compatibilità elettromagnetica,2.1.5).tale definizione, che distingue il concetto di "ambiente elettromagnetico" dal concetto di "luogo, ubicazione", è importante per la corretta interpretazione dello stesso concetto di compatibilità elettromagnetica. Emendamento presentato da Helmut Kuhne Emendamento 41 Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) bis (nuova) g bis) "ambiente elettromagnetico": il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo. La Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) ha definito il concetto di "ambiente elettromagnetico" (CEI 50, Vocabolario elettrotecnico internazionale (VEI), capitolo 161: Compatibilità elettromagnetica,2.1.5). Tale definizione, che distingue il concetto di "ambiente elettromagnetico" dal concetto di "luogo, ubicazione", è importante per la corretta interpretazione dello stesso concetto di compatibilità elettromagnetica. Essa dovrebbe essere ripresa nella nuova direttiva. Emendamento presentato da Sir Robert Atkins, Giles Bryan Chichester, Jacqueline Foster, Malcolm Harbour, Roger Helmer, Peter Liese, Angelika Niebler, John Purvis Emendamento 42 Articolo 4, paragrafo 2 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro di misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura, adottate in relazione ad un luogo determinato per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro di misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura, adottate in relazione ad un luogo determinato per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica PE 337.416/36-46 4/8 AM\522099.doc

esistente o prevedibile, o per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate. Gli Stati membri notificano queste misure conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE. esistente o prevedibile, o per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate o per proteggere la ricezione di radiodiffusioni che operino ai sensi dei regolamenti U in materia di radiocomunicazione. Gli Stati membri notificano queste misure conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE. Le misure speciali che sono state approvate sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ai sensi dell'articolo 15.12 dei Regolamenti U, gli stati firmatari devono garantire che l'attività di apparecchi o installazioni elettrici non determini interferenze nocive con i servizi di radiocomunicazione operanti in conformità delle disposizioni dei Regolamenti e devono intervenire ed adottare misure correttive qualora una tale interferenza si verifichi. Emendamento presentato da Danielle Auroi Emendamento 43 Articolo 4, paragrafo 2 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro di misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura, adottate in relazione ad un luogo determinato per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile, o per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate. Gli Stati membri notificano queste misure conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE. 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione in uno Stato membro di misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura, adottate in relazione ad un luogo determinato per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile, o per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate o per proteggere la ricezione di radiodiffusioni che operino ai sensi dei regolamenti U in materia di radiocomunicazione. Gli Stati membri notificano queste misure conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE. Le misure speciali che sono state approvate sono pubblicate dalla Commissione nella AM\522099.doc 5/8 PE 337.416/36-46

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nella sua forma attuale, la direttiva è volta, segnatamente, a garantire la libera circolazione delle apparecchiature elettriche, prevedendo norme standardizzate in materia di compatibilità elettromagnetica. Tuttavia, non si tiene conto delle conseguenze negative per i servizi radio e della sicurezza di pianificazione per il settore della radiodiffusione. In particolare, i limiti di emissione attualmente proposti nella direttiva, in rapporto alle applicazioni delle comunicazioni mediante linea elettrica (PLC - power line communications), sono destinati a causare interferenze con la ricezione dei programmi di diffusione, soprattutto per i sistemi in-house, essenziali per l'introduzione del DVB-T (diffusione digitale terrestre), ma anche per la ricezione della tecnologia DRM (onde lunghe, medie e corte digitali). In taluni luoghi, tali limiti potrebbero addirittura rendere la ricezione completamente impossibile. Emendamento presentato da Helmut Kuhne Emendamento 44 Articolo 7, paragrafo 2, comma 2 La documentazione tecnica può comprendere una relazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 11, attestante la conformità dell'apparecchio ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato I. Il fabbricante può determinare l'oggetto e il grado di approfondimento della valutazione da effettuare. Nei casi in cui il fabbricante non abbia applicato norme armonizzate o le abbia applicate solo parzialmente, la documentazione tecnica comprende una relazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 11, attestante la conformità dell'apparecchio ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato I. Il punto 2.3.3. dell'introduzione recita: "Esistono norme armonizzate ormai per quasi tutti gli apparecchi. La procedura di autodichiarazione mediante l'applicazione di norme armonizzate è oggi utilizzata nel 95% dei casi. In pratica, agli organismi che sono anche organismi competenti è spesso chiesto di confermare il rispetto di norme armonizzate." Solo nel 5% dei casi, i fabbricanti non applicano norme armonizzate, o le applicano solo parzialmente, e presentano, invece, una documentazione tecnica di costruzione. La vigente direttiva CEM esige la costituzione di una documentazione tecnica di costruzione, PE 337.416/36-46 6/8 AM\522099.doc

comprendente una relazione tecnica o un certificato rilasciato da un organismo competente. Questa procedura garantisce la qualità tecnica e l'affidabilità della documentazione tecnica di costruzione e, di conseguenza, degli stessi prodotti. Se non fosse richiesta una relazione di un organismo competente per la documentazione tecnica di costruzione, la concorrenza sul mercato inciterebbe i fabbricanti a non fare più riferimento alle norme armonizzate e a commercializzare prodotti con marchio CE sulla base esclusivamente di documentazioni tecniche di costruzione non certificate. Ciò determinerebbe una condizione di concorrenza sleale. Inoltre, la proliferazione di prodotti di qualità inferiore determinerebbe reclami, costringendo le autorità di sorveglianza del mercato a ritirare dal mercato molti più prodotti di quanto non accada attualmente, grazie alla direttiva in questione. Le norme armonizzate hanno dimostrato di fornire condizioni uguali per tutti poiché i requisiti sono coerenti per tutti i tipi di attrezzature. Una semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM) sarebbe controproducente poiché indebolirebbe la posizione delle norme armonizzate. Emendamento presentato da Peter Liese, Fernando Fernández Martín Emendamento 45 Allegato I, paragrafo 2.2, comma 3 La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento e di stand-by cui gli apparecchi sono destinati. Taluni apparecchi elettrici o elettronici possono essere in posizione "stand-by" o in posizione "funzionamento". La compatibilità con l'immunità elettromagnetica nonché con i limiti in materia di radiazioni deve essere rispettata non solo in posizione "funzionamento" ma anche in posizione "stand-by". Il testo di questi requisiti essenziali dovrebbe essere inequivocabile. Emendamento presentato da Helmut Kuhne Emendamento 46 Allegato II, paragrafo 1, quarto trattino - facoltativamente, una relazione di un organismo notificato attestante la conformità - qualora il fabbricante non abbia applicato norme armonizzate o le abbia applicate solo AM\522099.doc 7/8 PE 337.416/36-46

dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I. parzialmente, una relazione di un organismo notificato attestante la conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I. Questo emendamento funge da corollario all'emendamento relativo all'articolo 7, paragrafo 2 sulla procedura di valutazione della conformità degli apparecchi. Se non fosse richiesta una relazione di un organismo competente per la documentazione tecnica di costruzione, la concorrenza sul mercato inciterebbe i fabbricanti a non fare più riferimento alle norme armonizzate e a commercializzare prodotti con marchio CE sulla base esclusivamente di documentazioni tecniche di costruzione non certificate. Ciò determinerebbe una condizione di concorrenza sleale. Inoltre, la proliferazione di prodotti di qualità inferiore determinerebbe reclami, costringendo le autorità di sorveglianza del mercato a ritirare dal mercato molti più prodotti di quanto non accada attualmente, grazie alla direttiva in questione. Le norme armonizzate hanno dimostrato di fornire condizioni uguali per tutti poiché i requisiti sono coerenti per tutti i tipi di attrezzature. Una semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM) sarebbe controproducente poiché indebolirebbe la posizione delle norme armonizzate. PE 337.416/36-46 8/8 AM\522099.doc