IL BILANCIO D ESERCIZIO PARTE I
LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO Documenti Relazione sulla gestione Parte descrittiva Nota integrativa Bilancio d esercizio Parte contabile Stato patrimoniale Conto economico Obiettivi Ipotesi sullo svolgimento delle future gestioni Dimostrazionedi coerenza interna tra le poste di Bilancio Determinazione del reddito attribuibile all esercizio e del correlato capitale di funzionamento 1
Composizione Bilancio d esercizio Art. 2423 1 c. il bilancio d esercizio è costituito da: Stato patrimoniale (SP) Conto economico (CE) Nota integrativa Il bilancio deve essere corredato da una relazione sulla gestione (art. 2428, 1 c) Esercizio: periodo amministrativo di riferimento (anno: 1 gennaio 31 dicembre)
Stato patrimoniale e Conto economico SP e CE sono schemi numerici SP mette in luce le forme di finanziamento e di impiego delle risorse finanziarie acquisite dall impresa SP espone patrimonio delle attività in cui sono investite le risorse e fonti di acquisizione delle stesse (proprie e di terzi) CE riassume in via analitica e progressiva tutte le operazioni relative alla creazione di reddito Nota integrativa integra le informazioni in forma descrittiva
Codice Civile (cc): finalità norme Il codice mira a tutelare il sistema di rapporti economici tra impresa e soggetti esterni coinvolti nel suo funzionamento. Codice civile vuole evitare: politiche di bilancio
Codice Civile (cc): Regole tutela soggetti esterni ØPer società capitali, obbligo deposito in pubblici uffici ØFormulazione principi generali e criteri di redazione ØStruttura e contenuto predefiniti ØDefinizione criteri di valutazione delle poste in bilancio ØPer società quotate, obbligo revisione
Gerarchia applicazione principi contabili Codice civile Principi contabili nazionali Principi contabili internazionali
Principi contabili insieme di regole emanate da organi professionali: Organismo Italiano di Contabilità (Oic) Ha rivisto e completato principi di Consiglio NazionaleDottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri Offrono criteri, procedure, metodi di applicazione per individuare i fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi gestionali, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori del bilancio.
Principi contabili I principi contabili hanno due funzioni: 1. Interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio 2. Integrare le norme di legge laddove insufficienti
Principi contabili internazionali: organismi emanazione Laddove mancano indicazioni per situazione specifica, intervengono principi contabili internazionali. International Accounting Standards Board (Iasb) Ias: International Accounting Standards: ancora in vigore, emanati da International Accounting Standard Committee (Iasc) Ifrs (International Financial Reporting Standards): nuovi documenti emanati da Iasb
Obbligo redigere bilancio d esercizio su base Ias/Ifrs Regolamento CE 1606/2002 attuato da D.Lgs 38/2005 Per imprese di grandi dimensioni o che operano sui mercati di capitali, per tutte le altre adozione facoltativa o esclusa
STRUTTURA PIRAMIDALE DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA DI BILANCIO Clausolagenerale Principi generali di redazione Criteri di valutazione art. 2423 c.c. art. 2423 bisc.c. art. 2426 c.c. Obbligo di deroga art. 2423 4 comma 11
LA CLAUSOLA GENERALE: IL PRINCIPIO DI CHIAREZZA Art. 2423 c.c., 2 com. Il bilancio d esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimonialee finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio Ø Nell aspetto sostanziale: Chiarezza significa neutralità e imparzialità dell informativa di bilancio Ø Nell aspetto formale: Chiarezza implica la comprensibilità del bilancio mediante la composizionedi schemi analitici 12
LA CLAUSOLA GENERALE: IL PRINCIPIO DI VERITA Art. 2423 c.c., 2 com. Il bilancio d esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimonialee finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio Ø Verità del bilancio va intesa come veridicità, ossia: -esatta espressione delle quantità oggettive - attendibilità dei valori soggettivi 13
LA CLAUSOLA GENERALE: IL PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA Art. 2423 c.c., 2 com. Il bilancio d esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimonialee finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio Correttezza implica il richiamo: Øai corretti principi contabili; Øall imparzialità e lealtà da parte degli amministratori nell elaborazione del bilancio 14
I PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE Clausolagenerale Principi di redazione La prospettiva di continuazione dell attività La competenza economica La prudenza Continuità dei criteri di valutazione 15
Struttura SP e CE 2423-ter del Codice civile: Struttura dello SP e del CE Obbligo strutture 2424 e 2425: 1 livello: lettera maiuscola 2 livello: numero romano 3 livello: numero arabo 4 livello: lettera minuscola Esposizione a stati comparati
Bilancio in forma abbreviata Art. 2435-bis: Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti: 1)Totale dell attivo dello SP: 4.400.000 2)Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 3)Dipendenti occupati in media durante l esercizio: 50 unità
Bilancio in forma abbreviata Art. 2435-bis: Nel bilancio in forma abbreviata lo SP comprende solo le voci contrassegnate nell art. 2424 con lettere maiuscole e numeri romani; ØLe voci A e D dell attivo possono essere ricomprese nella voce C.II ØDalle voci B.I e B.II dell attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; ØLa voce E del passivo può essere ricompresa nella voce D. ØNelle voci C.II dell attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati crediti e debiti esigibili oltre l esercizio successivo.
La riforma del bilancio d esercizio Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (G.U. n. del /09/2015), in attuazione della direttiva 2013/34/UE, integra/modifica le norme del codice civile relative ai bilanci d esercizio ed ai bilanci consolidati e alle relative disposizioni di talune tipologie di imprese.
La riforma del bilancio d esercizio. Le novità Introduzione del nuovo postulato della rilevanza informativa Introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario Scomparsa dell area straordinaria del conto economico
La riforma del bilancio d esercizio. Le novità Nuovo criterio di valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati al costo ammortizzato Rilevazione degli strumenti finanziari derivati sia attivi che passivi al valore di mercato Introduzione della nuova categoria delle microimprese (per le quali sono previsti significativi snellimenti delle informazioni