CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ SULLA SS 188/C NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BISACQUINO (PA)

Documenti analoghi
Il D.L. 69 del 2013 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Decurtazione punti patente

VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ART. 201 del D.L.vo 30/04/92 n.285 ed art. 385 del Reg. di esec.)

PROVINCIA DI COMO COMANDO POLIZIA LOCALE. Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali

Estinzione di una sanzione amministrativa in materia di codice della strada

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

Ministero dell Interno

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Termini previsti dal D.Lgs. 285/1992

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

INDICE SOMMARIO. Capitolo I RIMEDI IN VIA AMMINISTRATIVA. F06 Ricorso al Prefetto ai sensi dell art. 203 Codice

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

DELIBERA N. 321/13/CONS

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

Città di Cinisello Balsamo

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria

Ordinanza n.61 del 21/06/2013. Il Responsabile

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

SANZIONI REGISTRO IMPRESE. Riferimenti normativi

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPI GENERALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.)

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa

PAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO CON TARIFFA DI BIGLIETTO A BORDO OLTRE ALLA MULTA DI SE PAGATA ENTRO 15 GIORNI DALL ACCERTAMENTO,

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

Città di Tarcento Provincia di Udine

DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

RAPPORTI DI INCIDENTI STRADALI

Comunicato stampa su nuova postazione fissa per controllo a distanza delle infrazioni di velocità in Via Montelungo a Brescia.

Modena, lì 12 agosto Tutto il personale. Nucleo Carabinieri. Prot. n Allegati n. Risposta al foglio del

Ministero dell Interno

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DATI ESSENZIALI DEL RICORSO

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Domande frequenti. Quali sono i tempi per la notifica ed eventuali rinotifiche del verbale?

REGOLAMENTO COMUNALE

CITTA DI COLLEGNO. Provincia di Torino COLLEGNO - ITALIA

Ministero dell Interno

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) Fax (06) E Mail : fita@cna.

COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore II - Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA. Art. 126 bis 2 c. C.d.S.

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO. Nella Causa Civile Promossa da: Il. e residente in. Codice Fiscale. e domiciliato/a presso l Avvocato. Contro.

AREA III SERVIZI AL CITTADINO SETTORE POLIZIA LOCALE ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE ATTIVITA'

Il Codice della Strada: aspetti sanzionatori e implicazioni operative per le imprese

Comune di Brescia Settore Vigilanza / Corpo di Polizia Municipale. ARTICOLO 116 del Codice della Strada

Ecco l occasione giusta per valutare la tua preparazione!

Comune di Ronchis Provincia di Udine

Comune di Tornaco. Provincia di Novara. Comunicato ai Capigruppo. Il 16/6/2015 N. prot VERBALE SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE N.

DELIBERA N. 118/13/CSP

Cass /2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

Comune di Tornaco. Provincia di Novara. Comunicato ai Capigruppo. Il 2/7/2014 N. prot VERBALE SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE N. 4

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO

Velocità eccessiva: controlli e sanzioni Controlli Sanzioni Norme speciali per i neopatentati ed i conducenti professionali:

DL 03/08/2007, n. 117

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Transcript:

COMUNE DI BISACQUINO (PA) CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Via Decano Di Vincenti, 16 90032 Bisacquino (PA) 091/8300235 poliziamunicipale@comune.bisacquino.pa.it poliziamunicipale@pec.comune.bisacquino.pa.it www.pmbisacquino.eu CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ SULLA SS 188/C NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BISACQUINO (PA) FOGLIO INFORMATIVO PER L UTENZA Ultimo aggiornamento 29/10/2013 1. Atti amministrativi Sulla Strada Statale n. 188 diramazione C della SS 188 Corleonese Agrigentina, nel territorio del Comune di Bisacquino, sono installate due postazioni di rilevamento elettronico H24 della velocità finalizzate alla prevenzione e repressione delle infrazioni all art. 142 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.). L esecuzione di tale controllo avviene su tratto di strada per il quale non sussiste l obbligo della contestazione immediata, giusto Decreto del Prefetto di Palermo n. 87718 del 06/08/2008 previo parere ANAS prot, n. 18670 del 20/05/2004, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni. Gli apparecchi utilizzati sono gli Autovelox 104/E muniti di Certificazione di Conformità a norma di legge n. 1156/2011 e n. 1155/2011 con certificati di taratura del Centro SIT Nazionale n. LAT 101 D383_2013_ACCR del 25/02/2013. I predetti apparecchi sono gestiti direttamente dall organo di polizia stradale, mediante servizio di mera locazione a canone mensile fisso, in base al contratto stipulato in data 02/08/2010 con l impresa aggiudicataria del servizio, SODI SCIENTIFICA S.p.A. con sede in Settimello di Calenzano (FI), in seguito a gara pubblica, per la durata di mesi 36. Il rilevamento della velocità avviene in entrambi i sensi di marcia, nell arco delle 24 ore anche in notturna, alle seguenti progressive chilometriche: km 5+418 (rilevamento velocità direzione Palermo limite 90 km/h) km 0+088 (rilevamento velocità direzione Sciacca limite 50 km/h) A tal fine è stata rilasciata apposita autorizzazione di ANAS quale ente proprietario della strada, n. di prot. CPA 0058934 P del 27/09/2010 integrata con autorizzazione prot. CPA-0013088-P del 01/03/2011 integrata dalla nota ANAS prot. CPA-0069043-P del 27/11/2012.

Il rilevamento in direzione Sciacca avviene su tratto con limite di velocità km/h 50 (tale limite non è stabilito dal Comune, ma dall ANAS in quanto Ente proprietario, ed è presente su tutti i tratti di strade statali in prossimità di incroci). Il rilevamento in direzione Palermo avviene su tratto di strada con limite generico 90 km/h (Art. 142. Limiti di velocità. 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali). L istituzione dei servizi di controllo è stata deliberata dalla Giunta Comunale di Bisacquino con deliberazione n. 153 del 17/11/2010; con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 17/11/2010 le spese di procedimento da porre a carico dei trasgressori sono state determinate in 14,20 oltre l importo della sanzione (aumentata a causa della modifica delle tariffe postali vigente dal 1.1.2011 - Con il D.M. del 25/11/2010 G.U. n. 303 del 29/12/2010, le tariffe per gli invii riguardanti le procedure amministrative e giudiziarie sono state modificate da 5,60 ad 6,60). Nel tratto interessato, prima delle postazioni, sono posti i segnali stradali regolamentari indicanti i limiti di velocità e la presenza del rilevamento elettronico della velocità, uno per ogni senso di marcia conformi al Decreto Ministero dei Trasporti 15/08/2007 e Circolare Ministero LL.PP. n. 3652 del 17/06/1998. Il rilevamento della velocità con apparecchi automatici avviene ad una distanza superiore a km 1.00 dall ultima ripetizione del segnale di limite velocità, così come previsto dalla vigente normativa, nonché da ogni altra intersezione, (art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 e successive disposizioni ministeriali). La segnaletica regolamentare di preavviso (segnale fondo blu dimensioni 100x70) è posta a mt. 455 prima del punto di rilevamento (il limite minimo è 400 mt.). Nelle seguenti posizioni, km. 0+138 in sx e km 5+368 in dx sono posti n. due pannelli di presegnalazione luminosa a led lampeggianti indicanti la presenza degli apparecchi, l attività di controllo in atto e la posizione della postazione elettronica.

2. Sanzioni Corpo Polizia Municipale di Bisacquino (PA) Alle violazioni dei limiti di velocità si applicano le sanzioni previste dall art. 142 del Codice della Strada dai commi 7 al 9-bis di cui si riporta un sunto: 7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. 9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ATTENZIONE: Ai sensi dell art. 195 comma 2 bis del C.d.S., le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Tabella maggiorazioni notturne Art. 142 Sanzione edittale Maggiorazione 1/3 Spese procedimento Totale Comma 7 Comma 8 Comma 9 Comma 9 bis Minimo 41,00 54,60 14,20 68,80 Massimo 168,00 224,00 14,20 238,20 Minimo 168,00 224,00 14,20 238,20 Massimo 674,00 898,60 14,20 912,80 Minimo 527,00 702,60 14,20 716,80 Massimo 2.108,00 2.810,60 14,20 2.824,80 Minimo 821,00 1.094,60 14,20 1.108,80 Massimo 3.287,00 4.382,60 14,20 4.396,80 Le velocità sono da intendersi quelle rilevate alle quali viene detratta la tolleranza del 5% e in ogni caso con una detrazione non inferiore a 5 km/h e la tolleranza specifica prevista in sede di omologazione dell apparecchio. [esempio 1: strada con limite di velocità di 70 km/h: velocità rilevata dall organo accertante km/h 75 (- km/h 3,5 (5%) arrotondati a 5 km/h = km/h 70) nessuna violazione.] [esempio 2: velocità rilevata 110 km/h (km/h 5,5 (5%) velocità considerata al netto della tolleranza = km/h 104,5 (110 5,5)] sanzione comma 8 (oltre 10 km/h ma non oltre 40km/h rispetto al limite di 70). A tali sanzioni si aggiungono le decurtazioni dei punti dalla patente di guida secondo quanto stabilito dalla legge: punti 3 per la violazione del comma 8, punti 6 per la violazione del comma 9, punti 10 per la violazione del comma 9-bis. (art. 218 bis CdS) Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo

superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 dell art. 218 bis si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente. (Articolo inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell art. 218 bis si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è permesso il superamento della velocità di 100 km/h (anziché 130) per le autostrade e di 90 km/h (anziché 110) per le strade extraurbane principali. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della licenza, circola oltrepassando i limiti di velocità paga 148 euro di multa. In più, la patente è sospesa da due a otto mesi. 3. Modalità di ricorso Nell eventualità che l interessato non ritenga corretto l accertamento elevato o la procedura adottata dall operatore di Polizia Stradale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi: 1) Entro 60 giorni - Ricorso al sig. Prefetto di Palermo direttamente presso la sua sede sita in Via Sampolo, 69-90143 Palermo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite il Comando di Polizia Municipale di Bisacquino (sempre indirizzato al sig. Prefetto di Palermo) sito in Via Decano Di Vincenti, 16 90032 Bisacquino (PA) dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Prefetto, se riterrà fondato l accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (art. 203 e 204 del C.d.S.).

2) Entro 30 giorni - Opposizione innanzi al Giudice di Pace di Corleone. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice, Tribunale di Termini Imerese - Sezione distaccata di CORLEONE Via G. Verdi 90034 - CORLEONE ovvero spedito allo stesso tramite servizio postale (art. 204 bis del C.d.S.). La modulistica e la tempistica dei procedimenti è scaricabile dal nostro sito alla voce Trasparenza e diritto di accesso. Attenzione: CASI IN CUI È PREVISTA LA DECURTAZIONE DI PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA IMPORTANTE: La decurtazione dei punti non viene effettuata in caso di ricorso, mentre la comunicazione dei dati (copia patente - dati conducente) va effettuata comunque. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269,00 a euro 1.075,00. Pertanto la mancata comunicazione dei dati comporta un ulteriore verbale di contestazione conciliabile con 269,00 a carico dell intestatario della carta di circolazione. In caso di ricorso, l obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro i successivi 60 giorni, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi. Accertarsi che il verbale rispetti i tempi di notifica oppure di rinotifica. Non far trascorrere mai i 60 giorni dal ricevimento del verbale: è il tempo utile per poter fare ricorso o pagare e contemporaneamente comunicare i dati e la copia della patente di chi si trovava alla guida al momento dell infrazione. In alternativa al ricorso, e solo in caso di palese errore (ad es. errore di inserimento targa ), si può ricorrere alla richiesta di archiviazione in autotutela. Sul sito internet del Comando sono disponibili i modelli per la presentazione dei ricorsi e delle richieste di annullamento in autotutela. 4. Modalità di pagamento Il pagamento può avvenire esclusivamente a mezzo versamento sul conto corrente postale sempre indicato nel verbale, n. 16674905 INTESTATO A COMUNE DI BISACQUINO COMANDO VIGILI URBANI, entro 60 gg. dalla notificazione, mediante l allegato bollettino prestampato. È necessario aggiungere al versamento l eventuale importo per CAN e/o CAD per i pagamenti online il codice IBAN è riportato nella nostra Home Page.

COME USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE DEL 30% Cosa dice la legge Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, entrano in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada. Chi può beneficiare della riduzione Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%, Può beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione commessa prima di tale data. Quando si può usufruire della riduzione 30% Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. NB: Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, il 21.08.2013, se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione. Per quali violazioni è applicabile La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi: - violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta - violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza) - violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione -) - violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Come Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. All'interessato saranno fornite anche telefonicamente le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate dal Comando.

Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione. Calcolo dei termini Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013). e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale. Ad esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione). NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato. 5. Contatti per informazioni e soggetti responsabili Corpo Polizia Municipale Bisacquino - Via Decano Di Vincenti, 16-90032 Bisacquino (PA) I nostri recapiti telefonici sono i seguenti: Centralino Comando 091 83 00 235 Fax Comando 091 83 52 887 indirizzo email istituzionale: poliziamunicipale@comune.bisacquino.pa.it indirizzo email per posta elettronica certificata: poliziamunicipale@pec.comune.bisacquino.pa.it Orari di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 13.00.

N.B.: Non vengono fornite informazioni su specifici procedimenti a mezzo del telefono. La normativa riguardante l impiego dei misuratori elettronici di velocità (codice della strada, decreti ministeriali, circolari applicative) è visionabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti http://www.mit.gov.it. Responsabile immissione dati informatici: ass. ROSATO Giuseppe Responsabile procedimento: com.te BACILE Ignazio TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza e di protezione sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. IL CALENDARIO DEI SERVIZI E PUBBLICATO E COSTANTEMENTE AGGIORNATO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE Il Comandante Commissario Capo dott. Ignazio BACILE