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Transcript:

O GG E TTO : Modifiche al regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua). RICHIESTA di PARERE al C.R. su bozza di N. 30 IN 23/12/2015 Ai sensi e per gli effetti dell art. 50 dello Statuto, LA GIUNTA REGIONALE RICHIEDE del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA Alla competente Commissione Consiliare, il prescritto PARERE sul seguente testo di regolamento della Giunta regionale ai fini della definitiva approvazione: Modifiche al regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua). DATA LA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATO: - il regolamento regionale 14 luglio 20111, n. 3, ad oggetto Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua, con il quale la Regione ha disciplinato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 1, lettera l bis) della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e 115 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), le aree di pertinenza dei corsi d acqua, in coerenza con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia di polizia idraulica di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); PREMESSO CHE: - ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, c. 1, lett. l bis) della l.r. 18/1999 e 115 del D. Lgs. 152/2006 la Regione è competente a regolamentare la tutela delle aree di pertinenza dei corsi PAGINA : 1 COD. :

d acqua, prevedendo, in particolare, la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo nella fascia dei 10 metri dai corsi d acqua; - il regolamento regionale n. 3/2011 costituisce ad oggi il riferimento a scala regionale per l esercizio delle funzioni di polizia idraulica, con particolare riferimento alla disciplina in materia di rispetto di distanze minime dai corsi d acqua; - a seguito dell entrata in vigore della l.r. 10 aprile 2015, n. 15, recante Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56, l esercizio delle funzioni di polizia idraulica, di competenza delle Province nel regime normativo previgente, risulta di competenza regionale; DATO CHE: - la disciplina di cui al citato regolamento regionale ha consentito, tra l altro, di conseguire l omogeneizzazione della disciplina di uso del suolo nelle aree limitrofe ai corsi d acqua sul territorio regionale, posto che il quadro normativo in materia era precedentemente molto composito e differenziato; - la formulazione della disciplina ha tenuto conto del quadro normativo pregresso vigente sul territorio regionale, con particolare riferimento alle previsioni della l.r. 9/1993 ed in particolare dell art. 26, nonché alle previsioni contenute nei piani di bacino stralcio per l assetto idrogeologico dell Autorità di bacino regionale in allora vigenti; - tale disciplina, quanto alle previsioni relative alle distanze, costituisce, come specificato all art. 10, c.1, disciplina locale ai sensi del R. D. 523/1904, art. 96, c. 1, lett. f); CONSIDERATO CHE: - la normativa nazionale prevede una fascia di tutela di 10 m dai limiti dell alveo, nella quale la Regione può disciplinare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo; - in materia di distanze la disciplina del regolamento vigente conferma il rispetto di una fascia di inedificabilità di 10 m dai limiti degli alvei, ma prevede una sua possibile riduzione in funzione delle dimensioni del bacino idrografico sotteso, previa autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904, all interno dei centri urbani, e al di fuori in delle aree SIC, ZPS, Aree Protette e elementi della rete ecologica relativi agli ambienti acquatici; - a seguito dei recenti eventi alluvionali, susseguitisi negli ultimi anni in varie parti del territorio regionale, si è resa opportuna una valutazione di possibili modifiche al regolamento in questione al fine di conseguire una maggiore tutela e rispetto del corso d acqua, anche ai fini della migliore realizzazione delle attività di manutenzione; - a fini di una maggiore semplificazione e chiarezza applicativa, è inoltre emersa l opportunità di una maggiore uniformità di applicazione della disciplina a livello regionale, evitando pertanto il ricorso a regimi derogatori e a valutazioni caso per caso; PAGINA : 2 COD. :

CONSIDERATO pertanto opportuno modificare il regolamento in questione quanto agli aspetti connessi alla disciplina delle distanze dei corsi d acqua, prevedendo in particolare l abrogazione, per tutti i corsi d acqua, ad esclusione del reticolo minuto, della possibilità di riduzione della fascia di inedificabilità di 10 metri; RITENUTO pertanto necessario procedere all approvazione dell allegato Regolamento, riguardante la modifica alla disciplina della fascia di inedificabilità dai limiti dell alveo, che preveda il rispetto di distanze minime non riducibili di 10 metri dai limiti dell alveo, per tutti i corsi d acqua, ad esclusione di quelli appartenenti al reticolo minuto, per il quale continua a essere mantenuta la normativa previgente; SENTITA la Commissione regionale competente, che si è espressa nella seduta del.. Su proposta dell Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo; Per i motivi indicati in premessa DELIBERA 1) di approvare il Regolamento recante Modifiche al regolamento regionale 14 luglio 2011, n.3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua) ; 2) di pubblicare il provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito web della Regione Liguria. PAGINA : 3 COD. :

Regolamento recante Modifiche al Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua) Articolo 1 (Modifiche al Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua)) 1. All articolo 4 del Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d acqua) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: Per i corsi d acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri. ; b) i commi 5 e 6 sono abrogati. 2. All articolo 5 il comma 3 è abrogato. Articolo 2 (Regime transitorio) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già dotati di titolo edilizio nonché gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno. Articolo 3 (Entrata in vigore) 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale. PAGINA : 4 COD. :

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE Le presenti proposte di modifica al Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3 sono finalizzate ad eliminare la possibilità di riduzione della fascia di inedificabilità di 10 metri dai limiti degli alvei per tutti i corsi d acqua regionali non ricadenti nel reticolo minuto. Viene pertanto confermata l ampiezza di 10 m di tale fascia, non prevedendone la riducibilità, per le fasce di inedificabilità dei corsi d acqua ricadenti nel reticolo di primo, secondo e terzo livello, come definiti all art. 3 del regolamento stesso (bacini idrografici sottesi superiori a 0,1 Kmq), mantenendo una fascia ridotta di 3 m solo per i corsi d acqua ricadenti nel reticolo minuto (bacini inferiori a 0,1 Kmq), in considerazione delle loro ridottissime dimensioni. Tale modifica ha effetto anche sulla disciplina degli scavi nei pressi degli alvei dei corsi d acqua, di cui al RD 523/1904, in quanto, ai sensi del comma 7 dell art. 4 del reg.reg. n. 3/2011, la relativa fascia di rispetto corrisponde a quella della fascia di inedificabilità assoluta. La fascia di rispetto per gli scavi viene, pertanto, riportata, di fatto, a quella originariamente prevista, pari a 10 m dai limiti dell alveo, tranne che per i corsi d acqua ricadenti nel reticolo idrografico minuto, per i quali la fascia di inedificabilità è ridotta. Le modifiche in questione consentono di conseguire una migliore tutela e rispetto del corso d acqua, nonché una maggiore semplificazione e chiarezza applicativa, in quanto non sono previste deroghe e valutazioni caso per caso. Viene inoltre previsto un regime transitorio per l applicazione delle normativa aggiornata. Posto, infatti, che è principio generale che dall entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la nuova disciplina, vengono fatti salvi, oltre agli interventi già dotati di titolo edilizio, anche gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 (purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno), rilasciata, ai sensi dell art. 4, c. 3 della disciplina previgente, dalle Province, competenti in materia di polizia idraulica fino al 30 giugno 2015, ovvero, successivamente, dagli uffici territoriali regionali a seguito del riordino delle funzioni di cui alla l.r. 15/2015. Ciò premesso, si illustrano di seguito le specifiche modifiche previste nel regolamento di modifica al reg. reg. 3/2011. PAGINA : 5 COD. :

- Articolo 1 L articolo conferma la fascia di inedificabilità dei 10 m dai limiti dell alveo, eliminandone al contempo la possibilità di riduzione. In particolare il comma 3 dell art. 4 del vigente reg. reg. 3/2011 è modificato abrogando le possibili deroghe alla fascia (lett. a) e b)), e i commi 5 e 6 sono conseguentemente soppressi in quanto specificazioni attuative del suddetto comma 3. Inoltre, a fini di coerenza della nuova disciplina finalizzata ad eliminare le valutazioni caso per caso in materia di distanze minime di rispetto dai corsi d acqua e ad aumentare la cautela in materia di distanze dai corsi d acqua, è soppressa anche la possibilità edificatoria per distanze inferiori a 10 m nei casi di versanti di notevole acclività, precedentemente prevista dal comma 3 dell art. 5 del reg. reg. n. 3/2011. - Articolo 2 (Regime transitorio) L articolo, nel ribadire il principio generale di non ammissibilità di interventi in contrasto con la nuova normativa dalla data della sua entrata in vigore, individua le fattispecie di interventi edilizi a tale data non ancora realizzati che possono essere ultimati, in quanto conformi alla disciplina previgente del reg. reg. n. 3/2011. ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. Data - IL DIRIGENTE (Ing. Roberto Boni) GENERALE (Dott. Paolo Emilio Signorini) PAGINA : 6 COD. :