Messaggio INPS n del : le norme, in materia di accesso al pensionamento, applicabili ai lavoratori salvaguardati

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Roma, 7 gennaio 2013 Prot. Inca n. 1 Messaggio INPS n. 20600 del 13.12.2012: le norme, in materia di accesso al pensionamento, applicabili ai lavoratori salvaguardati Nota congiunta CGIL e INCA Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti CGIL - Area Previdenza e Assistenza INCA Rita Cavaterra - Sandro Del Fattore - Luigina De Santis - Giuliano Ferranti 1

Con messaggio n.20600 del 13 dicembre 2012 (non pubblicato sul sito dell'istituto) l'inps ha finalmente dato ulteriori chiarimenti in merito alle norme applicabili ai soggetti salvaguardati. A dire il vero non ci sono grandi novità nel messaggio dal momento che l'inps ribadisce che nei confronti dei soggetti salvaguardati si applica la normativa precedente alla legge 214/2011, anche se finalmente l'inps mette per iscritto il fatto che la speranza di vita non si applica ai cosiddetti quarantisti. Ricordiamo che su questa questione il Ministero del lavoro si era espresso fin dal 13 agosto scorso, ma l'istituto finora non aveva ancora emanato alcuna nota ufficiale. Con nota congiunta Cgil-Inca del 25.7.2012, a cui rinviamo per gli ulteriori aspetti, abbiamo trattato il tema dei requisiti di accesso al pensionamento e della disciplina delle decorrenze applicabili ai lavoratori salvaguardati. Vediamo ora punto per punto quali sono i chiarimenti dati dall Inps con il succitato messaggio. Aumento dell'età pensionabile per le lavoratrici salvaguardate L'INPS precisa che l'aumento dell'età pensionabile, così come previsto dall'articolo 1, comma 20 della legge 148 del 2011, che ha modificato l'articolo 18, comma 1, della legge 111/2011, si applica nei confronti di tutte le lavoratrici salvaguardate (dipendenti, autonome, iscritte alla gestione separata INPS). Le succitate leggi avevano previsto l innalzamento graduale, a partire dal 2014, dell età pensionabile delle lavoratrici iscritte all Ago e alle forme sostitutive dell Ago da 60 a 65 anni come specificato nella seguente tabella: Aumento età pensionabile delle lavoratrici iscritte all Ago e alle forme sostitutive dell Ago (legge n. 111/2011 e legge n. 148/2011) Anno Innalzamento Età Innalzamento Età Anno (mesi) (anni e mesi) (mesi) (anni e mesi) 2014 1 60 e 1 2021 6 62 e 9 2015 2 60 e 3 2022 6 63 e 3 2016 3 60 e 6 2023 6 63 e 9 2017 4 60 e 10 2024 6 64 e 3 2018 5 61 e 3 2025 6 64 e 9 2019 6 61 e 9 2026 3 65 2020 6 62 e 3 Alle lavoratrici salvaguardate si applica anche l'aumento relativo alla speranza di vita, così come ai fini della decorrenza continua ad applicarsi la finestra mobile. L adeguamento automatico dell età pensionabile in relazione alla speranza di vita è stato introdotto dall art. 12, commi da 12 bis a 12 quinquies della legge n. 122/2010; il primo aumento, non superiore a 3 mesi, era previsto dal 1 gennaio 2015, il secondo dal 1 gennaio 2019 ed i successivi con cadenza triennale. Successivamente, l art. 18, comma 4 della legge n. 111/2011 ha 2

anticipato il primo adeguamento dell età al 1 gennaio 2013 ed ha previsto i successivi con cadenza triennale. Nella tabella seguente sono riportati gli incrementi di età, graduali e cumulati, previsti in origine dalla legge n. 122/2010 e quelli previsti dopo le modifiche apportate dalla legge n. 111/2011: Incremento dell età pensionabile in relazione all aspettativa di vita Legge n. 122/2010 Legge n. 111/2011 Anni Incremento graduale Incremento cumulato Incremento graduale Incremento cumulato 2013 - - 3 mesi 3 mesi 2014 - - - 3 mesi 2015 3 mesi 3 mesi - 3 mesi 2016-3 mesi 4 mesi* 7 mesi* 2017-3 mesi - 7 mesi* 2018-3 mesi - 7 mesi* 2019 4 mesi 7 mesi 4 mesi* 11 mesi* *gli incrementi per l adeguamento alla speranza di vita successivi al 2013 non sono valori definitivi ma delle stime. I requisiti anagrafici effettivi saranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall Istat. Relativamente alle pensioni di vecchiaia, l aumento dell età anagrafica in relazione alla speranza di vita si applica a tutti i trattamenti liquidati sia nel sistema retributivo/misto che in quello contributivo, ad esclusione delle pensioni di vecchiaia liquidate in favore delle lavoratrici e dei lavoratori per i quali al compimento dell età pensionabile viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa. L età pensionabile delle lavoratrici salvaguardate iscritte all Ago ed ai fondi sostitutivi dell Ago, con l incremento graduale dell età, l adeguamento periodico del requisito anagrafico in relazione alla speranza di vita e con il regime delle decorrenze, è quella riportata nella seguente tabella: Età pensionabile delle lavoratrici salvaguardate iscritte all Ago e alle forme sostitutive Adeguam. Incremen. Età Età alla decorrenza Maturano età Anno speranza vita (mesi) graduale età (mesi) pensionabile (anni e mesi) Dipendenti (anni e mesi) Autonome (anni e mesi) pension. le nate entro il 2011 - - 60 61 61 e 6 31.12.1951 2012 - - 60 61 61 e 6 31.12.1952 2013 3-60 e 3 61 e 3 61 e 9 30.09.1953 2014-1 60 e 4 61 e 4 61 e 10 31.08.1954 2015-2 60 e 6 61 e 6 62 30.06.1955 2016 4* 3 61 e 1* 62 e 1* 62 e 7* 30.11.1955 2017-4 61 e 5* 62 e 5* 62 e 11* 31.07.1956 2018-5 61 e 10* 62 e 10* 63 e 4* 28.02.1957 2019 4* 6 62 e 8* 63 e 8* 64 e 2* 30.04.1957 *gli incrementi per l adeguamento alla speranza di vita successivi al 2013 non sono valori definitivi ma delle stime. 3

L'INPS precisa poi che, fermo restando l adeguamento in relazione alla speranza di vita, l'aumento graduale dell'età pensionabile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 111/2011, modificato dal comma 20 della legge 148 del 2011, non si applica alle lavoratrici: che maturano i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2013; non vedenti, riconosciute invalide in misura non inferiore all' 80%. Ogni commento appare superfluo. Anche se l'interpretazione data dall'inps è corretta, si tratta di un vero e proprio accanimento contro le lavoratrici. Se pensiamo ad esempio alle lavoratrici in mobilità ordinaria che per poter fruire della salvaguardia devono maturare il diritto a pensione durante il periodo di percezione della mobilità non sfugge a nessuno che molte di loro a causa degli aumenti previsti (sia speranza di vita, sia età pensionabile) perderanno la possibilità di usufruire della deroga e dovranno attendere anni senza alcun sostegno economico e senza pensione. E' evidente che in queste fattispecie sarà necessario attivare il contenzioso sostenendo l'irrazionalità della legge 214 del 2011 perché non ha previsto alcun periodo transitorio, perché ha fatto scelte irrazionali anche nell'individuazione dei soggetti salvaguardati (non ha tutelato i soggetti più fragili e vulnerabili vedi ad esempio disoccupati ecc), perché ha infranto il patto sociale tra lavoratori e Stato facendo venir meno il legittimo affidamento, perché lascia molti lavoratori senza alcuna tutela costituzionale. In particolare, riteniamo che il contenzioso possa essere attivato nei casi in cui le lavoratrici perdono la possibilità di rientrare nella salvaguardia a causa dell adeguamento alla speranza di vita o dell incremento graduale dell età pensionabile, pur essendo state collocate in mobilità sulla base di accordi stipulati prima dell entrata in vigore delle rispettive norme (legge n. 122 del 30.7.2010; legge n. 111 del 15.7.2011; legge n. 148 del 16.9.2011). Posticipo delle decorrenze per i quarantisti L'INPS ribadisce che nei confronti dei quarantisti si applica il posticipo delle decorrenze della pensione previsto dal comma 22 ter dell'articolo 18 della legge 111 del 2011. Conseguentemente nei confronti dei lavoratori destinatari della salvaguardia che raggiungono il diritto a pensione con i 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica, si applicano le finestre mobili e l'ulteriore posticipo della decorrenza di un mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e di 3 mesi nel 2014. Anno di maturazione dei 40 Periodo di attesa dalla data di maturazione dei 40 anni anni di contributi Dipendenti Autonomi 2011 12 mesi 18 mesi 2012 13 mesi 19 mesi 2013 14 mesi 20 mesi 2014 15 mesi 21 mesi 4

Il comma 22 quater dell'articolo 18 della legge 111/2011 ha previsto una deroga rispetto al posticipo delle decorrenze, limitata a 5000 lavoratori ancorché maturino il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 2012. Si tratta di lavoratori che debbono trovarsi nelle seguenti condizioni: collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturino i requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità, collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011, titolari alla data del 17 luglio 2011 di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. È l'inps che provvede al monitoraggio delle domande di pensione presentate dai lavoratori che intendono avvalersi della deroga e che devono averlo esplicitamente chiesto nella domanda. L'individuazione dei beneficiari viene fatta sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Con il messaggio 20600 l'inps precisa che tale deroga finora mai applicata sarà destinata al contingente dei lavoratori beneficiari delle salvaguardie previste dall'art. 24, commi 14 e 15 della legge 214/2011. Così si è espresso anche il Ministero del lavoro con nota del 29 novembre. La deroga al posticipo delle decorrenze trova applicazione, quindi, solo nei confronti dei beneficiari delle deroghe di cui all'articolo 24, commi 14 e 15 e nel limite tassativo di 5000 unità. I lavoratori che non rientreranno tra i 5000 beneficiari della doppia deroga potranno accedere alla pensione solo con il rispetto del posticipo della decorrenza. Speranza di vita Con il messaggio 20600 l'inps ha finalmente ufficializzato il parere espresso dal Ministero del Lavoro in data 13 agosto 2012 in merito al fatto che l'incremento relativo alla speranza di vita non si applica ai quarantisti, dal momento che tali soggetti continuano ad accedere al pensionamento in base alla normativa previgente alla data dell'entrata in vigore del decreto legge 201/2011. Pertanto ai lavoratori salvaguardati che maturano, anche dopo il 2012, i requisiti per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall età, non si applicano le disposizioni relative all adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Le disposizioni relative all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applicano, invece, per tutti gli altri lavoratori destinatari della salvaguardia sia ai requisiti di età previsti per la pensione di vecchiaia sia ai requisiti previsti dalle cosiddette quote (valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva). 5

Con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero del lavoro del 6 dicembre 2011 è stato stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 243 del 2004, e successive modificazioni, sono stati incrementati di 0,3 unità. Il decreto anzidetto stabilisce in tre mesi l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, in tre mesi l'incremento del requisito anagrafico e contributivo per la pensione anticipata, in 0,3 unità l'incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (cosiddette quote) che rimangono in essere per i lavoratori salvaguardati ma anche per i lavori usuranti. Pertanto, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i lavoratori salvaguardati potranno conseguire il diritto a pensione con le quote se lavoratori dipendenti pubblici o privati con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3; se lavoratori autonomi con un' anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età minima di 62 anni e tre mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3. Relativamente ai criteri da adottare per la determinazione della quota, l Inps conferma quelli descritti con circolare n. 60/2008: l età del pensionando, costituita da anni e giorni, deve essere trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale (i giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso e devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365); l anzianità contributiva deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale. Poi, l Istituto fa delle precisazioni sugli effetti dell incremento del requisito dell età anagrafica di 3 mesi ai fini del perfezionamento della quota. A riguardo l Istituto specifica che a seconda della data di nascita del lavoratore i tre mesi possono corrispondere da un minimo di 89 a un massimo di 92 giorni (chi è nato il 31.1.1952, ad esempio, compirà 61 anni e 3 mesi il 30.4.2013 e i giorni contati a partire dal 1.2.2013 fino al 30.4.2013 sono 89; mentre chi è nato il 30.4.1952 compirà 61 anni e 3 mesi il 31.7.2013 e i giorni dal 1.5.2013 fino al 31.7.2013 sono 92). Per effetto delle modalità di determinazione della quota specificate dall Inps con la circolare n. 60/2008 e condivise dal Ministero del lavoro, il lavoratore che al compimento dell età di 61 anni e 3 mesi ha esattamente 36 anni di anzianità contributiva (1872 contributi settimanali) potrà perfezionare quota 97,3 solo se possiede un età anagrafica di almeno 61 anni e 92 giorni. 6

Ovviamente, il lavoratore che al compimento dell età pensionabile di 61 anni e 3 mesi ha almeno 1873 settimane (36 anni e 1 settimana) perfezionerà quota 97 e 3 anche se possiede un età anagrafica di 61 anni e 89 giorni. Nella tabella seguente riportiamo alcuni esempi di determinazione della quota: Esempio n. 1 Lavoratore nato il 30.4.1952, con 1872 settimane di contributi al 31.7.2013 determinazione quota: età anagrafica al 31.7.2013-61 anni e 92 giorni (92:365=0,252) = 61,252 + anzianità contributiva al 30.4.2013-1872 settimane (1872:52=36) = 36 = 97,252 Con arrotondamento = 97,3 Esempio n. 2 Lavoratore nato il 31.1.1952, con 1873 settimane di contributi al 30.4.2013 determinazione quota: età anagrafica al 30.4.2013-61 anni e 89 giorni (89:365=0,244) = 61,244 + anzianità contributiva al 30.4.2013-1873 settimane (1873:52=36) = 36,019 = 97,263 Con arrotondamento = 97,3 Esempio n. 3 Lavoratore nato il 31.1.1952, con 1872 settimane di contributi al 30.4.2013 determinazione quota: età anagrafica al 30.4.2013-61 anni e 89 giorni (89:365=0,244) = 61,244 + anzianità contributiva al 30.4.2013-1872 settimane (1872:52=36) = 36 = 97,244 Con arrotondamento = 97,2 (in questo caso la quota si perfeziona trascorsi 3 giorni dal compimento dei 61 anni e 3 mesi oppure con l accredito di una settimana in più di contribuzione) Per le pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato e del Fondo Quiescenza Poste l Inps specifica che, in rapporto all anno commerciale di 360 giorni, l incremento del requisito dell età anagrafica di 3 mesi è sempre di 90 giorni che corrispondono, ai fini della determinazione della quota, ad un valore pari a 0,250 che produce il valore di 0,3 unità, per effetto dell arrotondamento al primo decimale. Per le modalità di determinazione della quota l Inps conferma le indicazioni fornite con la circolare n. 60/2008, commentata con circolare Inca n. 115 del 13.6.2008 a cui facciamo rinvio per gli ulteriori aspetti. Infine l Inps precisa che nulla è modificato per le gestioni ex Inpdap. A riguardo facciamo rinvio alla circolare Inpdap n. 7/2008 commentata con circolare Inca n. 119 del 18.6.2008. 7

Lavoratori in mobilità Alcuni lavoratori in mobilità ordinaria, a causa dell adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita, non riescono a maturare i requisiti per il diritto a pensione nel periodo di fruizione dell indennità e di conseguenza sono esclusi dalla salvaguardia. A riguardo l Inps segnala che in sede ministeriale è allo studio un provvedimento volto a consentire a tali lavoratori la possibilità di essere ricompresi nella salvaguardia. Nel caso in cui in sede ministeriale non si riuscisse a risolvere la problematica è evidente che sarà necessario attivare il contenzioso in particolare per quei lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati prima dell entrata in vigore della legge n. 122 del 30.7.2010 che ha introdotto l adeguamento dell età alla speranza di vita. Lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria e lavoratori cessati sulla base di accordi all esodo Il decreto interministeriale del 1 giugno 2012 ha previsto per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4.12.2011 e per i cessati entro il 31.12.2011 sulla base di accordi individuali o collettivi di incentivo all esodo la condizione di non aver ripreso attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ovvero, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. A riguardo con il messaggio n. 20600 viene precisato che i prosecutori volontari, per accedere alla salvaguardia, non devono aver ripreso attività lavorativa dopo l autorizzazione alla prosecuzione volontaria, mentre per i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all esodo l Inps precisa di essere in attesa di indicazioni ministeriali. Per completezza ricordiamo che il Ministero del lavoro con una nota del 22.11.2012 ha chiarito che i lavoratori potenziali beneficiari sia della salvaguardia prevista per i cessati sulla base di accordi all esodo, sia di quella prevista per i lavoratori in mobilità, devono essere inseriti tra i potenziali beneficiari della deroga anche se si sono rioccupati in qualità di lavoratori subordinati in mobilità dal momento che erano obbligati ad accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità di cui all art. 9, lett. b) e lett. c) della legge n. 223/1991. Lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave Viene confermato che ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave che, in deroga ai nuovi requisiti, maturano il diritto a pensione con i 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica, si applicano le finestre mobili e l'ulteriore posticipo della decorrenza di un mese nel 2012, di due mesi nel 2013 e di 3 mesi nel 2014, come stabilito dal comma 22 ter dell'articolo 18 della legge 111 del 2011. 8