Caso n. COMP/M.5057 - AVIVA / UBI VITA. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI



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IT Caso n. COMP/M.5057 - AVIVA / UBI VITA Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede. REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE data: 11/03/2008 In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32008m5057 Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee L-2985 Luxembourg

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 11-III-2008 SG-Greffe(2008) D/201058 Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale. VERSIONE PUBBLICA PROCEDURA RELATIVA ALLE CONCENTRAZIONI DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA b) Alla parte notificante Gentile Signori, Oggetto: Caso n. COMP/M.5057 - Aviva/ UBI Vita Notifica del 20.12.2007 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 1 1. In data 07/02/2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Con tale operazione l'impresa Aviva Italia Holding S.p.A. ( Aviva, Italia), appartenente al gruppo Aviva ("gruppo Aviva", Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'impresa Unione di Banche Italiane Assicurazioni Vita S.p.A. ("UBI Vita", Italia), controllata dall'impresa UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. ("UBI Partecipazioni", Italy), appartenente al gruppo UBI S.s.p.a.("UBI", Italia) mediante acquisto di azioni. 2. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) sulle concentrazioni e di non opporsi all'operazione notificata dichiarandola compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. 1 OJ L 24, 29.1.2004 p. 1. Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.

(1) LE PARTI 3. Aviva ("la parte notificante") è una società di diritto italiano che opera nel settore delle assicurazioni. Essa appartiene al gruppo di matrice britannica Aviva, gruppo che opera anch'esso nel settore delle assicurazioni. 4. UBI Vita è una società di diritto italiano che opera nel settore delle assicurazioni ramo vita. (2) L'OPERAZIONE E LA SUA NATURA CONCENTRATIVA 5. L'operazione comunicata riguarda l'acquisizione del controllo esclusivo dell'impresa UBI Vita da parte di Aviva attraverso la sottoscrizione di un contratto di compravendita di azioni. 6. Aviva avrà il controllo esclusivo sulla gestione ordinaria. Ai sensi del patto parasociale stipulato tra Aviva e UBI [Partecipazioni Assicurative], il consenso di entrambe le parti è limitato ad alcune materie di carattere straordinario che possono influire sull'attività commerciale di UBI Vita i.e. i) investimenti il cui corrispettivo di acquisto sia superiore ad [ ]; ii) decisioni [ ] riguardanti [la distribuzione tramite specifici canali]. Aviva, dunque, avrà il potere di prendere decisioni strategiche commerciali dell'impresa UBI Vita (e.g. piano d'impresa, bilancio annuale, nomina degli amministratori). (3) DIMENSIONE COMUNITARIA 7. L'operazione ha una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 139/144 del Consiglio. Le imprese coinvolte hanno realizzato a livello mondiale un fatturato totale superiore a 5,000 miliardi (Aviva 42,814 milioni; UBI Vita 324,62 milioni) ed entrambe hanno realizzato nella Comunità un fatturato superiore 250 milioni (Aviva 37,560 milioni; UBI Vita 324,62 milioni). 8. Per le ragioni sopra esposte, l'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo, 1, lettera b) del Regolamento sulle concentrazioni. (4) I MERCATI RILEVANTI 9. L'operazione in esame interessa il mercato dei prodotti assicurativi vita in quanto UBI Vita non opera nel settore assicurativo non vita né in quello riassicurativo. 10. Nei casi precedenti, la Commissione ha lasciato aperta l'esatta definizione del mercato, ma ha ritenuto che il mercato assicurativo vita sia suddivisibile in tanti segmenti quanti sono i tipi di rischi coperti in ragione delle diverse caratteristiche, premi e profili di rischio e che, sotto il profilo della domanda, non sussiste alcuna sostituibilità tra i diversi rischi 2. Tuttavia, dal lato dell'offerta, è stata riconosciuta l'esistenza di un certo grado di sostituibilità, cosicché non è possibile escludere l'opportunità di adottare una definizione di mercato più ampia. Nel caso in esame, 2 Si veda decisione della Commissione COMP/M.4047 Aviva/ARK Life e COMP/M.862 Axa/UAP. 2

l'esatta definizione del marcato del prodotto può comunque essere lasciata aperta in quanto nessun effetto anticompetitivo emerge qualsiasi sia la definizione di mercato adottata. 11. Nelle precedenti decisioni, la Commissione ha lasciato aperta la questione se il mercato geografico nel settore assicurativo vita e non vita fosse di dimensione nazionale oppure corrisponda alle regioni in cui operano le imprese 3. 12. Ai fini della presente decisone, l'esatta dimensione geografica può essere lasciata aperta in quanto, dall'operazione in esame, non emerge alcun effetto di natura anticompetitiva qualsiasi sia la definizione di mercato adottata. (5) VALUTAZIONE DELL' OPERAZIONE 13. Dall'operazione in esame non emerge alcun mercato nazionale interessato o effetto di natura anticompetitivo. 14. Dal punto di visto orizzontale, le parti deterranno, a seguito della concentrazione, a livello nazionale, una quota combinata di mercato inferiore al 10% nel mercato italiano delle assicurazioni ramo vita nel suo insieme. 15. Considerando il mercato a livello regionale, secondo le parti, la quota di mercato combinata nel mercato assicurativo ramo vita in totale sarebbe sempre inferiore al 18% a prescindere dalla definizione di mercato. L'operazione in oggetto produrrebbe soltanto tre ipotetici mercati interessati: le regioni di Piemonte, Valle d'aosta e Umbria, con quote di mercato combinate rispettivamente del [10-20]%, [10-20]% e [10-20]%. Inoltre, le attuali sovrapposizioni orizzontali nei tre mercati regionali sarebbe inferiore allo [0-5]%. 16. La situazione non sarebbe differente se consideriamo i mercati locali, dove le quote combinate delle parti, nei mercati locali dove esiste una sovrapposizione orizzontale, sarebbe inferiore al [20-30]% oppure inferiore al [10-20]% se una sovrapposizione orizzontale superiore all'[0-5]% è presa in considerazione. Infine, definendo il mercato a livello locale, tale mercato, molto probabilmente, non costituirebbe una parte significativa del mercato comune 4. 17. Inoltre, secondo le parti, altri importanti operatori sono presenti nel mercato delle assicurazioni ramo vita. I principali concorrenti delle parti a livello nazionale sono Generali, Allianz, Poste Italiane, Unipol e Fondaria-Sai, ognuna con quote di mercato a livello nazionale superiori alle quote di mercato combinate delle parti 5. Tali imprese sono a loro volta presenti nei suddetti mercati interessati regionali o locali. 3 Si veda decisione della Commissione Generali/Banca/Intesa/JV, COMP M.2768. 4 Complessivamente le quote di mercato delle parti a livello europeo non raggiungerebbero il 5% e non ci sarebbe alcun impatto significativo oltre confine. 5 Le quote di mercato nazionale di Generali, Allianz, Poste Italiane, Unipol e Fondaria-Sai sono rispettivamente 26%, 12%, 9%, 7% 6%. 3

18. Con riguardo all'effetto verticale dell'operazione, nessun rischio di foreclosure appare ipotizzabile dato che per la distribuzione dei prodotti assicurativi vita tramite il canale di distribuzione bancario viene stimato che Aviva deterrà, a livello nazionale, una quota di mercato inferiore al [5-10]% 6, con un incremento, a seguito della concentrazione, inferiore all' [0-5]%. Inoltre, a livello regionale, secondo le parti, la quota di mercato di Aviva sarebbe inferiore al [20-30]%. Nella regione con la più importante sovrapposizione (Marche) Aviva deterrebbe una quota di mercato non superiore al [20-30]%. (6) CONCLUSIONE 19. Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è stata adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Per la Commissione [firmato] Neelie KROES Membro della Commissione 6 Tale percentuale è persino inferiore considerando che il sistema di distribuzione bancario rappresenta circa il 59% della distribuzione totale dei prodotti assicurazioni. 4