CONTRATTO DI GARANZIA ED. 12/2013

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CONTRATTO DI GARANZIA ED. 12/2013 TRA LE PARTI COOPERFIDI S.C. con sede legale a Trento, in via Vannetti n. 1, Codice Fiscale 96000860229, PI 00913130225, Numero di iscrizione all elenco speciale della Banca d Italia di cui all ex art. 107 del D. Lgs 385/1993 (TUB) e successive modifiche: n. 19528.9, (in prosieguo denominato Cooperfidi ) E Il SOCIO/CLIENTE di Cooperfidi, meglio generalizzato nel Documento di sintesi alla voce Soggetto Richiedente la Garanzia (in prosieguo denominato Socio/Cliente ) PREMESSO CHE 1) L oggetto sociale di Cooperfidi è quello di agevolare l accesso al credito dei propri Soci/Clienti mediante la concessione di garanzie a sostegno delle linee di credito loro concesse dagli istituti di credito; 2) Il Socio/Cliente ha presentato domanda a Cooperfidi per ottenere dalla stessa il rilascio di una garanzia su un finanziamento da parte di un Istituto di credito; 3) Il Socio/Cliente sa dell esistenza di Convenzioni sottoscritte tra Cooperfidi e gli istituti di credito finanziatori; il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio di Cooperfidi mentre l erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio dell istituto di credito; 4) Il Socio/Cliente ha preso visione del servizio offerto da Cooperfidi e delle relative condizioni economiche, tramite consegna del presente schema di contratto, del Foglio Informativo e del Documento di Sintesi nel quale Cooperfidi ha sintetizzato le condizioni economiche applicate dalla stessa per il rilascio della garanzia; 5) Il predetto Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto di garanzia, riporta la descrizione del finanziamento garantito e gli oneri da sostenere da parte del Socio/Cliente, per il rilascio della garanzia. L importo dovuto dal Socio/Cliente a Cooperfidi per la prestazione della garanzia, così come meglio specificato nel Documento di Sintesi, è corrisposto annualmente. Nel caso di cessazione anticipata della garanzia, rispetto alla sua durata originaria, per qualsiasi ragione, il predetto importo non verrà restituito al Socio/Cliente; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art.1) La premessa di cui innanzi è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha valore di patto. Art. 2) Con la sottoscrizione del presente contratto, Cooperfidi si impegna a garantire, nelle forme e modalità qui di seguito indicate nonché alle condizioni ed ai termini specificati nel Documento di Sintesi, il finanziamento rilasciato in favore del Socio/Cliente dall Istituto di credito. Art. 3) L efficacia del presente contratto di garanzia è sospensivamente condizionata: - all erogazione del finanziamento da parte dell istituto di credito; 5Pagina 1

- al pagamento in favore di Cooperfidi, da parte del Socio/Cliente, del corrispettivo pattuito per il rilascio della garanzia. In caso di mancato avveramento delle condizioni sopra elencate, il presente contratto non produrrà alcun effetto. Art 4) Modifiche pre-erogazione del finanziamento: L impegno di garanzia assunto da Cooperfidi ai termini del presente contratto si riferisce alla concessione del finanziamento da parte dell istituto di credito secondo la tipologia, la durata e le ulteriori caratteristiche indicate nel Documento di Sintesi di cui alla premessa 5). Qualora il finanziamento che l istituto di credito si sia dichiarato disponibile a concedere ovvero abbia deliberato di concedere secondo quanto comunicato dal Socio/Cliente ovvero dallo stesso istituto di credito sulla base delle convenzioni con Cooperfidi presenti condizioni diverse da quelle indicate nel sopracitato Documento di Sintesi, Cooperfidi si riserva il diritto di non rilasciare alcuna garanzia in favore dell istituto di credito, recedendo dal presente contratto, fatta salva la possibilità di una ulteriore istruttoria sulla base di una nuova domanda di garanzia da parte del Socio/Cliente. Art. 5) Revoca automatica della garanzia: in fase di pre-erogazione del finanziamento da parte dell istituto di credito, il presente contratto di garanzia è soggetto a revoca automatica, qualora, in tale fase, si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità del Socio/Cliente di far fronte agli obblighi assunti o tali da rendere i beni cauzionali insufficienti alla sicurezza di Cooperfidi o qualora si verifichino eventi tali da produrre un deterioramento del merito creditizio del Socio/Cliente. Tale revoca automatica, laddove intervenisse, verrà comunicata al Socio/Cliente a cura di Cooperfidi. Art. 6) Riconoscimento a Cooperfidi degli oneri connessi al rilascio della garanzia: Il Socio/Cliente si obbliga a corrispondere a Cooperfidi, al momento della delibera di concessione della garanzia comunicata con lettera, il corrispettivo richiesto come specificato nel Documento di Sintesi di cui ai punti 4 e 5 della citata premessa, che costituisce parte integrante del presente contratto. Il rilascio della garanzia è subordinato al pagamento delle competenze spettanti a Cooperfidi e riportate nel Documento di Sintesi. Il Socio/Cliente autorizza fin d ora l istituto di credito finanziatore affinché lo stesso provveda a riconoscere a Cooperfidi annualmente, a partire dal momento dell erogazione del finanziamento e fino alla scadenza dello stesso, gli importi relativi agli oneri indicati nel Documento di Sintesi allegato; l efficacia della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze spettanti a Cooperfidi. Art. 7) Nel caso in cui l istituto di credito non dovesse per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente, nonostante il rilascio della garanzia di Cooperfidi, il Socio/Cliente non sarà tenuto a riconoscere a Cooperfidi le spese di istruttoria dallo stesso sostenute né commissione alcuna. Art. 8) Garanzia di Cooperfidi ed altre garanzie: Il Socio/Cliente comprende e riconosce che la garanzia rilasciata da Cooperfidi è distinta e separata da altre forme di garanzie personali tipiche o atipiche e non può essere con queste ultime confusa od equiparata. Con il rilascio della garanzia Cooperfidi non assume la veste di co-fideiussore nei confronti di eventuali altri garanti dell istituto di credito garantito, dovendosi escludere, quindi, nei confronti di quest ultimo ogni solidarietà. Nel caso in cui il Debitore garantito (Socio/Cliente) sia affiancato da uno o più fideiussori o altri garanti personali, il primo si impegna ad illustrare ai secondi la differenza tra cofideiussione e pluralità di fideiussioni, affinché questi ultimi non siano indotti in confusione circa la natura ed il grado dei reali rapporti tra Debitore garantito (Socio/Cliente), Garante (Cooperfidi) e Creditore beneficiario (istituto di credito finanziatore) della garanzia. La garanzia è rilasciata nel solo ed esclusivo interesse del Debitore principale (Socio/Cliente garantito) ed in quanto il medesimo sia socio di Cooperfidi. Il Socio prende atto che in conformità a quanto stabilito nell ambito della Convenzione sottoscritta tra Cooperfidi e l Istituto di credito quest ultimo ha raccolto la dichiarazione degli altri fideiussori e/o garanti personali mediante cui quest ultimi hanno acconsentito (i) alla rinuncia ad ogni pretesa nei confronti di Cooperfidi a seguito di escussione della propria garanzia e (ii) alla possibilità che Cooperfidi, una volta escusso, agisca con surroga contro i suddetti terzi garanti per 5Pagina 2

ottenere da ciascuno di essi il pagamento anche dell intero importo versato nei limiti massimi della garanzia prestata dal terzo garante. Art. 9) Garanzie Personali e/o reali: Cooperfidi si riserva, a suo esclusivo giudizio, il diritto di chiedere al Socio/Cliente il rilascio di garanzie personali e/o reali, dirette o indirette, che saranno di esclusiva pertinenza di Cooperfidi o comuni con l istituto di credito finanziatore. In questi casi l efficacia della garanzia rilasciata da Cooperfidi è subordinata alla prestazione delle garanzie richieste al Socio/Cliente. In tal caso il Socio/Cliente si obbliga sin da ora a fornire a Cooperfidi tutta la documentazione necessaria per la gestione ed il controllo della garanzie rilasciate in suo favore, in conformità al successivo articolo 10. Art. 10) Il Socio/Cliente ha il dovere di fornire la documentazione ritenuta necessaria da Cooperfidi in fase di istruttoria, nonché per il monitoraggio della garanzia, ed a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale, la composizione sociale e degli organi amministrativi. Il Socio/Cliente ha il dovere di aggiornare, su richiesta di Cooperfidi, le informazioni fornite con la richiesta di garanzie e con i relativi allegati. Art. 11) Diritto di surroga o di regresso: In caso di avvenuta escussione di Cooperfidi da parte dell istituto di credito garantito, Cooperfidi potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del Socio/Cliente, i suoi successori ed aventi causa, di coobbligati e di terzi garanti, a norma dell art. 8 e del Codice Civile. Art. 12) Comunicazioni al Socio/Cliente: Per tutta la durata della garanzia prestata da Cooperfidi il Socio/Cliente ha diritto di: - Ricevere almeno una volta l anno, comunicazioni sull andamento della garanzia fideiussoria prestata da Cooperfidi, mediante un documento di sintesi; - Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta ed anche dopo la chiusura dell operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi a garanzia effettuati da Cooperfidi negli ultimi 10 anni a favore del Socio/Cliente stesso. Art. 13) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche: Cooperfidi si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto e, in particolare, di variare le condizioni praticate nei limiti sanciti dalla normativa vigente, senza che ciò comporti l introduzione nel contratto di nuove clausole, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall art. 118 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Socio/Cliente. La modifica si intenderà approvata ove il Socio/Cliente non receda, senza spese dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione ed, in tal caso, il Socio/Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate (cioè delle condizioni esistenti al momento della comunicazione di modifica unilaterale). Art. 14) Diritto di Recesso: Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria di Cooperfidi, rilasciata dall Istituto di Credito garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Cooperfidi stesso rilasciata dal suddetto istituto di credito) o di perdita di efficacia, per qualunque motivo, della garanzia rilasciata da Cooperfidi, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal Socio/Cliente per spese di istruttoria e a titolo di commissione di cui al precedente punto 3 della premessa. Art. 15) Scadenza della Garanzia: L intervento di Cooperfidi a garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata da Cooperfidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio scritto, da parte dell istituto di credito garantito. Inoltre, a seguito dell eventuale escussione della garanzia rilasciata da Cooperfidi da parte del predetto istituto di credito garantito, nel caso di inadempimento del Socio/Cliente, il rapporto di garanzia si può chiudere, trasformandosi in un 5Pagina 3

credito per cassa di Cooperfidi verso il Socio/Cliente inadempiente, all atto del rimborso da parte di Cooperfidi stesso all istituto di credito, del valore residuo del credito garantito. Art. 16) Il credito per cassa di Cooperfidi verso il Socio/Cliente, che può sorgere a seguito dell escussione della garanzia rilasciata da Cooperfidi da parte dell istituto di credito garantito nel caso di inadempimento del Socio/Cliente, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Socio/Cliente, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali, ecc.) eventualmente sostenute da Cooperfidi per il recupero del credito stesso. Art. 17) Cooperfidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio/Cliente e Cooperfidi, relativa all interpretazione ed all applicazione del presente contratto, il Cliente - prima di adire l autorità giudiziaria è tenuto ai sensi dell art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti. Il Socio/Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R all ufficio Reclami di Cooperfidi SC Via Vannetti, 1 38122 Trento o via e-mail all indirizzo: info@cooperfidi.it L ufficio reclami evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio/Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all ufficio reclami. Se Cooperfidi dà ragione al Socio/Cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l anomalia, in caso contrario deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio Reclami (indicativamente perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Cooperfidi) può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all ABF: consultare il sito www.arbitrobancariofinaziario.it, chiedere a Cooperfidi, oppure chiedere presso le filiali della Banca d Italia. Cooperfidi mette a disposizione dei propri Soci/Clienti, presso i propri locali e sul proprio sito internet www.cooperfidi.it, le guide relative all accesso all ABF. Il Socio/Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Socio/Cliente di presentare esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi in qualunque momento all autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione. Nel caso in cui dovesse venir meno l obbligatorietà del procedimento di mediazione, il Socio/Cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei precedenti commi. Art. 18) Il presente contratto non ha efficacia tra Cooperfidi ed il Socio/Cliente nel caso in cui quest ultimo rinunci ad istituire il rapporto con l istituto di credito. Tale rinuncia deve essere comunicata a Cooperfidi dal Socio/Cliente, non appena questi lo abbia comunicato all istituto di credito, a pena del risarcimento degli eventuali danni da questa subiti per la mancata comunicazione dal Socio/Cliente a Cooperfidi. Art. 19) Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Socio/Cliente diretti a Cooperfidi sono inviati alla sede di Cooperfidi. L'invio al Socio/Cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni di Cooperfidi - anche relative alle presenti condizioni incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell art. 118 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l opzione esercitata dal Socio/Cliente nel documento di sintesi. In ogni momento il Socio/Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. 5Pagina 4

Art. 20) Legge applicabile e foro competente: Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio/Cliente e Cooperfidi, in relazione alla presente richiesta, è competente esclusivamente il Foro di Trento, con espressa esclusione di ogni ulteriore foro. Il sottoscritto in qualità di Titolare o legale rappresentante dell'azienda munito dei necessari poteri straordinari, attesta aver esaminato le norme e le condizioni economiche riportate nella presente proposta contrattuale con il relativo Documento di sintesi e, condividendole integralmente, le accetta. COOPERFIDI Timbro e Firma Il Socio/Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1341, comma 2, del Codice Civile le seguenti clausole del contratto: Art. 4) Modifiche pre-erogazione del finanziamento Art. 5) Revoca automatica della garanzia Art. 6) Riconoscimento a Cooperfidi degli oneri connessi al rilascio della garanzia Art. 8) Garanzia di Cooperfidi ed altre garanzie Art. 9) Garanzie Personali e/o reali Art. 11) Diritto di surroga o di regresso Art. 13) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche Art. 14) Diritto di Recesso Art. 17) Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie Art. 20) Legge applicabile e foro competente Il Socio/Cliente dichiara: - di aver ricevuto copia del presente contratto, del Documento di Sintesi, dei Principali diritti del Cliente, del Foglio Informativo e del Modulo di Adesione all Arbitro Bancario Finanziario; - di essersi avvalso del diritto di ricevere una copia completa del testo contrattuale prima della sua sottoscrizione. 5Pagina 5