Provincia di Parma Corpo di Polizia Provinciale

Documenti analoghi
INDICE. TITOLO I - Funzioni amministrative e strumenti di programmazione. Capo I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative

BOLLETTINO UFFICIALE

PESCA ARTICOLO CHE PREVEDE LA SANZIONE SEQUESTRO

Art.7 Pesca mediante sbarramento, prosciugamento, sommovimento del fondo, durante l asciuttal. occupazione di più della metà del bacino o della metà

PRONTUARIO PESCA L.R.T. N 7/2005 E REG. N 54R/2005 GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Per la pesca no kill sono previste modalità e attrezzi particolari di cui al successivo articolo 5

REGIONE EMILIA ROMAGNA MEMORANDUM PER I PESCATORI

TITOLO I FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE. CAPO I Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative. Articolo 1 Finalità

PESCA NELLE ACQUE PRESENTI ALL INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELL APPENNINO TOSCO - EMILIANO- COMUNI DI CORNIGLIO E MONCHIO DELLE CORTI INDICAZIONI

Note sulla taglia minima su prodotti di acquacoltura

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA SULLE ACQUE DEL LAGO DI VIVERONE

Aggiornato a settembre 2013

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL USO CIVICO DI PESCA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7)

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA SULLE ACQUE DEL LAGO DI VIVERONE

Pesca nelle acque interne. quadro normativo

REGOLAMENTO DI PESCA NELLE ACQUE PRESENTI ALL INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA PER L ANNO 2007.

Si riportano di seguito gli articoli della legge e del nuovo regolamento di maggiore interesse per i pescatori sportivi e dilettantistici.

REGOLAMENTO ZONA DI PESCA CONTROLLATA DEL COMUNE DI VALLEPIETRA

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA

4.05. pesca e acquacoltura l.r. 8/2014 1

Art. 1 - Oggetto. Art. 2 - Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica

Federazione Unitaria Lavoratori pag.1

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

ASSESSORATO ALL AGRICOLTURA PROTEZIONE FLORA E FAUNA OASI E ZONE PROTETTE. Vademecum. del pescatore

Norme riguardanti la pesca sul lago di Pusiano

Delibera della Giunta Regionale 3544 del ORARI, MISURE MINIME, LIMITI PESCATO.doc Prot. n. (APA/93/D-425AA)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n.54/r

REGOLAMENTO STAGIONE 2016

Nuova area della Riserva Celesia

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n. 54/R Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n.

REGOLAMENTO STAGIONE 2017

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

Regolamento per l esercizio dell attività di prelievo selettivo dell ittiofauna nel Parco. Anno 2010

DECRETO N. 2763/DecA/117 DEL

Disciplinare per l esercizio della pesca sportiva no kill, nelle acque interne del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELL ORGANIZZAZIONE E METODO E DEL PERSONALE

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR. DETERMINAZIONE. Estensore MOCCIA GIUSEPPE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004 n. 21 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 1/12/2004 n. 11 LEGGE N.21 del Norme per la tutela della fauna ittica e

L.R. 3 gennaio 2005, n. 7

Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Comunità Montana dell Esino Frasassi (Provincia di ANCONA) Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi

REGOLAMENTO DELLA RISERVA DI PESCA TURISTICA REGOLAMENTATA DI CIVAGO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. (Art. 20 L.R. 7/11/2012 n.11)

di rendere operanti a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione le seguenti disposizioni:

DEFINIZIONE DI ESERCIZIO DI PESCA

Altre acque. Allegato B)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Nel regolamento 2014 sono state introdotte alcune modifiche. Regolamento interno Associazione pescatori dilettanti di Molveno

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR. DETERMINAZIONE. Estensore MOCCIA GIUSEPPE

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35

Nel regolamento 2016 sono state introdotte alcune modifiche. Regolamento interno Associazione pescatori dilettanti di Molveno

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE TOSCANA - 03/01/2005, n. 7 - B.U.R. 12/01/2005, n.3 Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione

Prontuario ideato e curato da Tarquini Stefano.

REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE DEL BACINO di PESCA N. 4

Regime sanzionatorio per abbattimenti di alberi non autorizzati

Art. 5 - Eâ vietato lâ uso della nassa. Il pesce va rimesso in acqua vivo via via che viene pescato.

C O M U N E D I PORTICO E SAN BENEDETTO

REGIONE LIGURIA. 1

DECRETO N. 1996/DecA/39 DEL 1 SETTEMBRE

Il decreto D.lgs. 148/2008 ha voluto completare il quadro interno dal punto di vista della polizia sanitaria includendo nuove specie di animali, in

Art. 39. Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: CAPO I Disposizioni generali e organizzative. ARTICOLO 1 Oggetto e finalità

Facebook: Bacino Dodici Belluno STAGIONE 2015 CONCESSIONE DI PESCA BACINO N 12 LAGO DI CORLO E CISMON

Documentazione approntata da: Massimo Ficarelli

LEGGE REGIONALE N. (106-01/101-03)

ALLEGATO. TABELLA A (Art. 7) Attrezzi consentiti o vietati per la pesca modalità d uso. A) Attrezzi consentiti

Funzioni della Regione Umbria ai sensi dell art. 2 L.R. 10/2015 (All. A), Par. I)

Pescare in Provincia di Treviso

MODALITA DI PESCA NEI TERRITORI DEL PARCO DEL DELTA DEL PO

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n... del...

Art Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e istruzioni operative.

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

PRONTUARIO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA (valido per la Provincia di Novara )

Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO

REGOLAMENTO RISERVA DI PESCA Valido per l anno 2012

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca

Le gare nei campi gara temporanei sono soggette ad autorizzazione della Provincia nell ambito del programma annuale di cui al punto 12 e non possono

PROVINCIA DI SAVONA SERVIZIO CONTROLLO TERRITORIALE

REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

Regolamento per l esercizio dell attività di prelievo selettivo dell ittiofauna nel Parco.

INDICE. Art. 1 Finalità del Regolamento pag. 3. Art. 2 Requisiti per il rilascio della nomina a guardia volontaria pag. 3

Limitazioni rispetto ai tempi

Articolo 2 : Autorizzazione di pesca (vale per tutte le acque di questa tessera)

COMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F.

CONVENZIONE ITALO ELVETICA MISURE E DIVIETI

DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEI LAGHI

RACCOLTA DATI RELATIVI ALLE ACQUE CONVENZIONATE F.I.P.S.A.S.

Corpo Idrico Limite a monte Limite a valle Dal limite del territorio Alla confluenza con il Fosso Fiumetto in loc.

Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza. Location. piacenza

CALENDARIO PISCATORIO PROVINCIALE ANNO 2014 Deliberazione di Giunta Provinciale n. 18 del 06/02/2014

Corso Mazzini, Comacchio pec: Comune di Comacchio pec:

Transcript:

Provincia di Parma Corpo di Polizia Provinciale Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie: La fauna ittica e la disciplina della pesca Polizia Provinciale Parma 1

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE Polizia Provinciale Parma 2

D.G.Provinciale Ordinanza Presidente Reg. reg.le 29/93 D.G.Regionale Lr 11/12 Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 3

(continua) Art. 11 Esercizio della pesca 1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche. 2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze: Polizia Provinciale Parma L.r. 11/12 4

(continua) Art. 11 Esercizio della pesca a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26; Polizia Provinciale Parma L.R. 11/12 5

(continua) Art. 11 Esercizio della pesca b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia- Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26; Polizia Provinciale Parma L.R. 11/12 6

(continua) Art. 11 Esercizio della pesca c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26. Polizia Provinciale Parma L.R. 11/12 7

(continua) Art. 11 Esercizio della pesca 3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia. Polizia Provinciale Parma L.R. 11/2012 8

Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne. 2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Polizia Provinciale Parma L.R. 11/12 9

Art. 14 Pesca sportiva e licenza 1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido. Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 10

Art. 14 Pesca sportiva e licenza comma 2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta: Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 11

Art. 14 Pesca sportiva e licenza c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo; Polizia Provinciale Parma l.r.11/12 12

Art. 14 Pesca sportiva e licenza comma 2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta: e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età; Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 13

Art. 14 Pesca sportiva e licenza f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 14

Art. 14 Pesca sportiva e licenza g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive; h) per la pesca a pagamento; i) per la pesca in spazi privati. Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 15

Art.15 Tesserino di pesca controllata Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 16

I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture. Polizia Provinciale Parma L.R. 11/12 17

Art. 23 Vigilanza ittica Omissis.. L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 18

Art. 24 Controlli 1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate. Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 19

Art.12 DIVIETI Commi 1. L esercizio della pesca è vietato: a) Nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica,..omissis.. Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 20

Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 21

(continua) ART. 12 c. 1 DIVIETI b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate; c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato. comma 3: E inoltre vietata la pesca: a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale; b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate; c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti; Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 22

(continua) ART. 12 c.3 DIVIETI d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose; e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue; f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti; g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite; Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 23

(continua) ART. 12 c.3 DIVIETI i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca; j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua; k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso; l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici. Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 24

(continua) ART. 12 c.5 DIVIETI È fatto altresì divieto: a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze; b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento. Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 25

Art.11 Precetto Art. 25Sanzione 2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze: a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 26

Art. 12 Divieti Art.25 Sanzioni Commi 1. L esercizio della pesca è vietato: a) Nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, omissis d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00; Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 27

specie periodo misura quantità Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 28

Categoria acque Attrezzi modalità Esche/pasture Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 29

Art. 21 cattura delle rane 1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi. (Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.) Polizia Provinciale Parma L.R. 11/12 30

Alcuni attrezzi vietati Polizia Provinciale Parma 31

Art. 6 R.D. 1604/31 e art. 12 l.r.11/12 E proibita la pesca con la dinamite e con le altre materie esplodenti, nonché con l uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o stordimento Polizia Provinciale Parma R.D. 1604 del 1931 + l.r. 11 del 2012 32

è vietato di gettare od diffondere nelle acque materie atte da intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Polizia Provinciale Parma R.D. n. 1604 del 1931 + l.r.11/12 33

Polizia Provinciale Parma 34

Grazie dell attenzione Commissario Daniele Ghillani Polizia Provinciale Parma l.r. 11/12 35