N. 02179/2013REG.PROV.COLL. N. 01826/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2007, proposto dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca (M.i.u.r.), dall Ufficio scolastico regionale del Molise e dal Centro servizi amministrativi (C.s.a.) di Campobasso, tutti rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Sardegna, 69; per la riforma della sentenza del T.a.r. Molise, Campobasso, n. 01216/2005, resa tra le parti e concernente la rettifica delle graduatorie provinciali, relative all insegnamento di educazione musicale. Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa. Visto l'atto di costituzione in giudizio di ( )
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2013, il Consigliere Gabriella De Michele ed uditi, per le parti, l avvocato dello Stato Pucciariello e l avv. Colalillo, per delega dell avv. Vincenzo Iacovino. Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue: FATTO e DIRITTO La questione sottoposta all esame del collegio è quella dell eventuale assegnabilità di 3 punti per il titolo di operatore di musicoterapia, a norma del punto C11 della tabella di valutazione dei titoli, allegata al d.l. 7 aprile 2004 n. 97, nell ambito delle graduatorie provinciali di III fascia dell anno scolastico 2004/2005, per le classi d insegnamento A031 e A032 (educazione musicale nelle scuole). L amministrazione negava tale punteggio, in quanto il discusso titolo non sarebbe stato conseguito presso un università e non avrebbe avuto attinenza con la materia d insegnamento cui si riferiva la domanda. Il ricorso giurisdizionale, al riguardo proposto dalla ( ), veniva accolto con sentenza del T.a.r. per il Molise n. 1216 del 22 dicembre 2005 (che non risulta notificata): in tale sentenza si osservava che il corso di musicoterapia, in quanto indirizzato a chi già possedesse il diploma del conservatorio, avrebbe avuto le caratteristiche richieste dal citato punto C11 della tabella di valutazione dei titoli, allegata al d.-l. n. 97/2004. In sede di appello (n. 1826/2007, notificato il 9 febbraio 2007), il Ministero ribadiva che i Conservatori - pur essendo definiti Istituzioni di alta cultura ex legge 21 dicembre 1999 n. 508 - non sarebbero da ritenere equipollenti alle università; il corso di musicoterapia, inoltre, non avrebbe alcuna attinenza con l insegnamento, risultando indirizzato ad attività da svolgere nel settore socioassistenziale o in quello sanitario.
Premesso quanto sopra - e rilevato che, con un secondo originale del ricorso di primo grado, successivamente notificato e depositato in data 11 gennaio 2005, l interessata aveva provveduto ad integrare il contraddittorio (nei confronti dei soggetti con migliore posizione in graduatoria, che sarebbero stati superati a seguito dell attribuzione del punteggio qui in esame) - il collegio ritiene che l appello non sia meritevole di accoglimento. I profili di legittimità da esaminare, infatti, riguardano il livello eventualmente universitario da riconoscere ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, attivati presso i conservatori di musica ed accessibili da parte di chi sia in possesso del relativo diploma, nonché l attinenza del titolo di operatore di musicoterapia alle materie oggetto d insegnamento, nella fattispecie, in relazione alle classi A031 e A032 (educazione musicale negli istituti d istruzione secondaria di secondo grado e nella scuola media). Ad entrambe le questioni il collegio ritiene che debba darsi risposta positiva. Quanto ai conservatori, non può dubitarsi che sussista - dopo l entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 508 (ricognitiva degli stessi come istituzioni di alta cultura, ai sensi dell art. 33 della Costituzione) - l equipollenza dei diplomi di secondo livello da essi rilasciati rispetto al titolo di laurea, a norma dell art. 2, comma 5, della medesima legge, che prevede la dichiarazione di equipollenza di detti titoli di studio a quelli universitari, al fine esclusivo dell ammissione ai pubblici concorsi, per l accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Fermo restando, comunque, che anche i diplomi rilasciati in base all ordinamento previgente mantengono validità ai fini dell accesso all insegnamento, a norma dell art. 4, comma 1, medesima legge n. 508/1999, e che non si discute, in questa sede, del titolo di ammissione della parte appellata alle graduatorie, ma solo dell eventuale livello universitario dei titoli di specializzazione rilasciati dai
conservatori, appare evidente che detto livello debba essere riconosciuto, trattandosi di attestati provenienti da istituti, che costituiscono il sistema dell alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ovvero che rappresentano il massimo grado di formazione riconosciuto nel settore culturale in questione: settore accomunato alle università, anche sotto il profilo dell autonomia di ordinamento, dal ricordato art. 33 della Costituzione e soggetto ai poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento del M.i.u.r. ex art. 2, comma 3, della più volte citata legge n. 508/1999 (cfr. anche, per il principio, Corte dei conti, sez. giurisdiz. Regione Marche, sent. 4 ottobre 2006 n. 747). La tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione delle graduatorie permanenti, di cui all art. 401, t.u. delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, per le scuole di ogni ordine e grado (d.lgs. n. 297/1994), nel fare riferimento - al punto C11 - al diploma di specializzazione o master universitario non poteva, pertanto, ritenersi preclusiva quanto all apprezzamento dei titoli, da considerare equipollenti ex lege, rilasciati dai conservatori, al termine di corsi riservati ai possessori del relativo diploma. Resta da stabilire se il titolo di operatore di musicoterapia, conseguito dalla docente in questione dopo un corso triennale con esame finale, potesse ritenersi coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, come pure previsto dal predetto punto C11 della tabella, ai fini dell assegnazione di tre punti aggiuntivi. Anche sotto tale profilo le ragioni difensive degli appellanti non appaiono condivisibili. Mentre, infatti, i criteri di equipollenza dei titoli di studio, validi per l ammissione ai pubblici concorsi, debbono risultare dal bando o da disposizioni normative, l affinità tra materie d insegnamento - ove valutabile ai fini dell esperienza maturata - può essere oggetto di apprezzamento discrezionale, sindacabile sotto gli ordinari profili della corretta rappresentazione della realtà e della ragionevolezza (cfr., in tal
senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, sent. 11 ottobre 1990 n. 903 e sent. 28 dicembre 2011 n. 6898). Nel caso di specie, la valutazione discrezionale richiesta non riguardava peraltro l affinità - quale presupposto di maggiore esperienza, maturata nell insegnamento di determinate discipline - ma la coerenza di una specializzazione acquisita rispetto alle materie da insegnare, ovvero il valore aggiunto (tradotto in punteggio) che un ulteriore impegno formativo avrebbe potuto apportare al docente, già in possesso del titolo per l inserimento nelle graduatorie, riferite a determinati insegnamenti. Tale coerenza non doveva necessariamente tradursi, ad avviso del collegio, in un approfondimento delle medesime materie da insegnare, ma poteva coincidere con qualsiasi ampliamento degli orizzonti culturali, purché nel settore di riferimento. Nell ottica sopra indicata appare illogico che l acquisizione del titolo di operatore di musicoterapia - anche ove più specificamente indirizzato ad un impiego di tipo sanitario - sia stata ritenuta non idonea a comportare un arricchimento del bagaglio di conoscenze e sensibilità, che un insegnante di musica può trasmettere ai propri allievi, previa acquisizione di cultura musicale anche come fattore di crescita (oltre che di possibile terapia) per l individuo. Per le ragioni esposte, in conclusione, il collegio ritiene che l appello debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali di secondo grado, tuttavia, il collegio ne ritiene equa la compensazione per giusti motivi tra le parti in causa, previo bilanciamento tra le loro contrapposte ragioni. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, respinge l appello (r.g.n. 1826/2007) e compensa interamente gli oneri giudiziali di secondo grado. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013, con l'intervento dei magistrati: Aldo Scola, Presidente FF Maurizio Meschino, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore Roberta Vigotti, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/04/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)