Disciplina fiscale delle borse di studio



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Avviso n. 1/2008 RITORNO AL FUTURO approvato con D.D. n. 376 del 09/04/2008 pubblicato sul BURP n. 58 str. del 10/04/2008 Disciplina fiscale delle borse di studio Con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) la Commissione Europea ha approvato il POR PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 1 Convergenza. Con D.D. n. 2077 del 11/11/2008 pubblicata sul BURP n. 176 suppl. del 13/11/2008, sono state approvate le graduatorie relative all Avviso n. 1/2008, "RITORNO AL FUTURO", che prevede interventi relativi a: Asse Obiettivo specifico POR 20072013 IV Capitale Umano Aumentare l accesso all istruzione e alla formazione iniziale, professionale ed universitaria, migliorandone la qualità Obiettivo operativo POR 20072013 Categoria di spesa 73 Tipologie di azione Rafforzare la filiera formativa tecnicoscientifica e i percorsi post lauream in collegamento con le esigenze di competitività e di innovazione del sistema produttivo locale Borse di studio post lauream per attività di specializzazione in Italia ed all estero per giovani Il finanziamento complessivamente disponibile è ripartito secondo le seguenti percentuali: 50% a carico del F.S.E. 40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all art. 5 della Legge 183/87, quale contributo pubblico nazionale 10% a carico del bilancio regionale. Il paragrafo E "Risorse disponibili e vincoli finanziari" del suddetto avviso n. 1/2008 prevede che: "La Regione riconoscerà una borsa di studio a sostegno dell iscrizione e della frequenza, al lordo delle ritenute fiscali, di importo diverso in riferimento alla sede di svolgimento della sola parte di formazione in aula del corso", ed in particolare: 1

SEDE DI SVOLGIMENTO CORSO Corsi di studio da svolgere in Puglia o nei territori delle province limitrofe di: Avellino Benevento Potenza Matera Campobasso Corsi di studio da svolgere in altre regioni del territorio nazionale o nei territori della Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano IMPORTO COMPLESSIVO BORSA DI STUDIO 7.500,00 15.000,00 Corsi di studio da svolgere all estero 25.000,00 Corsi on line erogati con modalità di formazione a distanza 3.000,00 Tanto premesso, l'amministrazione regionale è tenuta ad operare, all'atto della corresponsione dell'importo previsto per la borsa di studio, una ritenuta d'acconto sulla somma erogata in base al combinato disposto: dall'art. 50 del T.U.I.R. (già articolo 47, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"): "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:... c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; dall'art. 24 del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i. "I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23 che corrispondono redditi di cui all'art. 50 del T.U.I.R. devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi... ". Tuttavia, fermo restando quanto previsto a proposito dell'assoggettamento dei fondi strutturali europei al prelievo fiscale (giuste sentenze della Corte di Giustizia n. C427/05 del 25/10/2007, e della Corte di Cassazione n. 2082 del 30/01/2008), così come già chiarito dall'agenzia delle Entrate con risoluzione n. 108/E d e l 04/08/2004 e poi successivamente con nota prot. n. 2006/188394 del 29/12/2006, nella particolare ipotesi in cui i contributi derivino da fondi strutturali comunitari trova applicazione la disciplina dettata dall articolo 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell 11 luglio 2006, che recita: Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l importo totale del contributo pubblico entro il più breve 2

termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari. In sostanza quindi, qualora l'amministrazione corrisponda contributi comunitari ponendosi come "intermediaria" tra la Commissione Europea e il beneficiario finale, deve erogare tali contributi senza operare ritenute di alcun tipo. La stessa nota prot. n. 2006/188394 del 29/12/2006 dell'agenzia delle Entrate stabilisce che: "... nel caso in cui i contributi non derivino da fondi strutturali comunitari, trova piena applicazione l'obbligo di effettuare la ritenuta, sia con riferimento ai contributi la cui provvista è interamente fornita da enti nazionali, sia ai contributi nazionali di cofinanziamento di un contributo comunitario". Alla luce di quanto sopra esposto l'amministrazione regionale, all'atto di erogazione delle borse, opererà la ritenuta fiscale limitatamente alla quota di contributo a carico dello Stato (40%) e della Regione (10%). In base alle aliquote e alle detrazioni attualmente vigenti, gli importi da liquidare saranno determinati sulla base dei calcoli effettuati, cosi come si evince dai prospetti di seguito riportati. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott.ssa. Giulia Campaniello 3

IMPORTO BORSA (lordo) 25.000,00 L Quota UE 50% 12.500,00 Quota Stato 40% 10.000,00 A Quota Regione 10% 2.500,00 B Importo soggetto a tassazione 12.500,00 C=A+B Imposta lorda 23% 2.875,00 D Detrazione per lavoro dipendente * 1.517,00 E 1.358,00 F=DE 112,50 G 62,50 H TOTALE TRATTENUTA 1.533,00 I IMPORTO BORSA (netto) 23.467,00 M=LI * Formula per il calcolo della detrazione per lavoro dipendente N.B. Reddito presunto = 12.500,00 =1.338 + [502*(15.000 Reddito presunto) / 7.000] IMPORTO BORSA (lordo) 15.000,00 L Quota UE 50% 7.500,00 Quota Stato 40% 6.000,00 A Quota Regione 10% 1.500,00 B Importo soggetto a tassazione 7.500,00 C=A+B Imposta lorda 23% 1.725,00 D TOTALE TRATTENUTA I IMPORTO BORSA (netto) 15.000,00 M=LI 4

IMPORTO BORSA (lordo) 7.500,00 L Quota UE 50% 3.750,00 Quota Stato 40% 3.000,00 A Quota Regione 10% 750,00 B Importo soggetto a tassazione 3.750,00 C=A+B Imposta lorda 23% 862,50 D TOTALE TRATTENUTA I IMPORTO BORSA (netto) 7.500,00 M=LI IMPORTO BORSA (lordo) 3.000,00 L Quota UE 50% 1.500,00 Quota Stato 40% 1.200,00 A Quota Regione 10% 300,00 B Importo soggetto a tassazione 1.500,00 C=A+B Imposta lorda 23% 345,00 D TOTALE TRATTENUTA I IMPORTO BORSA (netto) 3.000,00 M=LI 5