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La tutela dei programmi per elaboratore Lezione n. 1 Claudio Di Cocco 1 I BENI IMMATERIALI Materiali (mobili ed immobili). I beni giuridici Immateriali Marchi, ditta, insegna, (nomi di dominio). Invenzioni industriali (brevetti). Opere dell ingegno (diritto d autore). 2

IL DIRITTO D AUTORE Art. 2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." La disciplina è contenuta nella L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (più volte modificata nel corso degli anni). 3 Segue: IL DIRITTO D AUTORE Testi normativo di riferimento in materia di diritto d autore: L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166) [di seguito indicata anche come L.d.a. Legge diritto Autore]. http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html 4

Segue: IL DIRITTO D AUTORE Il titolo originario dell'acquisto del diritto è la creazione dell'opera quale espressione del lavoro intellettuale dell autore. Requisito fondamentale : la creatività = originalità, novità. La novità del carattere creativo deve essere intesa in senso sia oggettivo che soggettivo. Se l opera dell ingegno è originale è tutela dal diritto d autore. 5 Segue: IL DIRITTO D AUTORE L oggetto della tutela è rappresentato dalla FORMA ESPRESSIVA DELL OPERA e non dal contenuto (idee e principi non sono mai tutelati). La normativa prevede un elencazione delle opere tutelate e una diversificazione dei diritti spettanti al creatore (diritto d autore, diritti connessi). 6

Segue: IL DIRITTO D AUTORE Il diritto d autore Diritti patrimoniali Diritti morali Diritti patrimoniali L'autore può utilizzare l'opera e le sue singole parti in ogni forma e modo, con qualsiasi mezzo l'opera venga comunicata al pubblico, escludendo ogni altro dall'utilizzazione stessa, in particolare dal godimento dei benefici economici derivanti dal suo sfruttamento. 7 Segue: IL DIRITTO D AUTORE Durata dei diritti patrimoniali: vita dell autore + 70 anni dalla sua morte. A seconda dalla specifica opera dell ingegno sono previsti specifici diritti patrimoniali d autore. I vari diritti patrimoniali riconosciuti all autore sono fra loro indipendenti e l autore può liberamente disporne. Disposizione o trasferimento: la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica deve essere provata per iscritto. I diritti patrimoniali d autore sono tutelati sia in sede civile sia penale. 8

Segue: IL DIRITTO D AUTORE Il diritto morale: può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto morale è: - inalienabile; - irrinunciabile; - indipendente dai diritti patrimoniali; - imprescrittibile. 9 Segue: IL DIRITTO D AUTORE Contenuto del diritto morale Consiste nel diritto dell'autore alla rivendicazione della paternità dell'opera. DIRITTO DI PATERNITÀ - Diritto di identificazione. L'autore può decidere se restare anonimo o identificarsi in un segno distintivo. L'autore può opporsi ad ogni utilizzazione della sua opera che se ne discosti. - Diritto di rivelazione. - Diritto di rivendicazione. Consiste nel diritto dell'autore a impedire che altri si qualifichi come autore della propria opera. 10

Segue: IL DIRITTO D AUTORE DIRITTO INTEGRITÀ DELL'OPERA L'autore ha diritto ad opporsi a quelle modifiche della sua opera che siano pregiudizievoli al suo onore o alla sua reputazione. DIRITTO AL RITIRO DELL'OPERA DAL COMMERCIO (cosiddetto diritto di pentimento). 11 Segue: IL DIRITTO D AUTORE La direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/site/it/oj/2001/l_167/l_16720010622it00100019.pdf OBIETTIVI Il diritto d'autore svolge un'importante funzione in quanto protegge e stimola lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi. L'armonizzazione proposta riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. 12

La direttiva 2001/29/CE Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione,della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche,quali le nuove forme di sfruttamento. 13 La direttiva 2001/29/CE Armonizzazione a livello comunitario. Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione,dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. Garantire un adeguato compenso in relazione agli elevati investimenti. Attuare i trattati Wipo. No diritti morali. Misure tecnologiche. 14

La direttiva 2001/29/CE Disciplinare nuove forme di trasmissione e on demand. Servizi on line. Regime delle libere utilizzazioni (equo compenso). Copia privata. La direttiva è stata attuata con il D.Lgs. 68/2003 (modifica ed integra la L. 633/1941). http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm 15 La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Art. 13 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. 16

La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Art. 16 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. 17 La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Art. 17 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. 18

La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Segue: Art. 17 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso. 3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera. 19 La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Segue: Art. 17 4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica. 20

La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Eccezioni e limitazioni Art. 68-bis 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. 21 La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Eccezioni e limitazioni Art. 71-quinquies 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102- quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario. 22

La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Eccezioni e limitazioni Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale Art. 71-sexies 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. 23 La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Segue: Art. 71-sexies 3. La disposizione di cui al camma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102- quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 24

La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Segue: Art. 71-sexies 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. 25 La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Art. 71-nonies 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari. Art. 71-decies 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II-bis.". 26

La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Misure tecnologiche di protezione. Art. 102-quater 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 27 La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Misure tecnologiche di protezione. Segue: Art. 102-quater 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione. 3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I. 28

La L. 633/1941 alla luce delle modifiche apportate Informazioni sul regime dei diritti Art. 102-quinquies 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. 2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione. 29 I nuovi beni informatici Software banche di dati elettroniche opere multimediali. Forma digitale Fruibili con più media Mono - o multi- mediali Specifici per utente o categoria di utenti Interattivi 30

Segue: I nuovi beni informatici Facilità di riproduzione e trasmissione. Possibilità di memorizzare grandi quantità di dati e di combinare generi diversi di informazioni Facilità di manipolazione. 31 Le sfide al diritto d autore Sfide dovute a cambiamenti quantitativi molteplici generi di opere molteplici co-autori aumento dei soggetti titolari di diritti aumento dei costi complessivi 32

Le sfide al diritto d autore Sfide dovute a cambiamenti qualitativi qualificare giuridicamente i nuovi beni identificare gli autori gestire rapporti nuovi regolamentare i nuovi strumenti di creazione e diffusione proteggere le opere digitali dalla contraffazione dal plagio dalle modifiche non autorizzate Ecc. 33 I programmi per elaboratore E possibile estendere ai programmi per elaboratore la normativa in tema di diritto d'autore in quanto opere dell'ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnicoconvenzionale concettualmente parificato all'alfabeto o alle sette note (Cassazione, 24 novembre 1986). 34

I programmi per elaboratore Direttiva 91/250/CEE, recepita in Italia con D.Lgs. 518/1992. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, L. 633/41). 35 I programmi per elaboratore Sono tutelati: i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso 36

I programmi per elaboratore Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (art. 12-bis l.d.a.). 37 I programmi per elaboratore I diritti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. 38

I programmi per elaboratore Sono individuati quattro casi in cui non si può impedire all'utilizzatore del programma di realizzare una copia dell'opera, anche in assenza dell'autorizzazione del titolare del programma: copia necessaria all'uso del programma; copia effettuata per lo studio del programma; copia di riserva; copia per decompilare il programma per ottenere l'interoperabilità con altri programmi. 39 I programmi per elaboratore 64-quater. 1. L'autorizzazione [ ] non è richiesta [ ] per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità. 40

I programmi per elaboratore 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle. 4. [ ] le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma. 41 INTERNET E IL DIRITTO D AUTORE Questioni legali. - Facile riproducibilità. - Difficoltà a identificare i responsabili di una eventuale violazione. - Amplificazione degli effetti lesivi a seguito di una violazione. - Nuove forme di sfruttamento. - Nuove forme di lesione o sfruttamento illegittimo. - Nuovi beni. - Ecc. 42

Iniziative (fondate sul diritto d autore) per realizzare nuove forme di distribuzione di opere protette nel contesto digitale Open source (software). Licenza GPL General Public License Creative commons (opere letterarie, immagini, ecc.). 43