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Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 32 22.07.2014 2 La redazione di prodotti editoriali e le norme sul diritto d autore Profili civilistici, fiscali e previdenziali Focus sul Diritto d autore 2^ parte A cura di Marco Brugnolo Categoria: Irpef Sottocategoria: Determinazione del Reddito Le cessioni o concessioni del diritto d autore presentano importanti riflessi anche sotto il profilo dell Iva, essendo menzionate tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini del tributo indiretto, ai sensi dell art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, qualora effettuate dietro corrispettivo. Il presente contributo all approfondimento della materia connessa alla cessione del diritto d autore sarà pertanto incentrata sugli aspetti disciplinati dal citato decreto, richiamando i chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria in relazione ad alcune fattispecie che le sono state rappresentate in sede di interpello. L approfondimento verterà, quindi, sugli aspetti relativi alla materia contributiva applicata a questa particolare fattispecie contrattuale, commentando i recenti contributi forniti dall Istituto di previdenza sociale con appositi messaggi. Verranno, infine, esaminati i profili di criticità nell applicazione delle regole fiscali (in materia di imposizione diretta e indiretta) previste per la cessione del diritto d autore ai soggetti che fruiscono dei vigenti regimi fiscali agevolativi, con particolare riferimento al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo disciplinato dall art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e al regime dei nuovi minimi, previsto dall art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. www.fiscal-focus.it 1 www.fiscal-focus.info

Le cessioni del diritto d autore ai fini dell Iva La regola generale per il trattamento ai fini Iva della cessione del diritto d autore è contemplata all art. 3, co. 2 n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale costituiscono prestazioni di servizi (rilevanti ai fini dell Iva) anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ai diritti d autore, se effettuate verso corrispettivo, al pari delle analoghe operazioni relative alle invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule, nonché quelle relative a marchi e insegne. Tuttavia tale disposizione va coordinata con il successivo comma 4, lett. a) del medesimo articolo, ai sensi del quale non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d autore, quando sono effettuate dagli autori e loro eredi o legatari. Viene, pertanto, prevista un eccezione al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi, nella cui accezione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, va ricompresa qualsiasi obbligazione di fare, non fare e di permettere (qualora, ovviamente, siano presenti anche gli ulteriori due requisiti: soggettivo e territoriale). In altri termini, per le cessioni dei diritti di utilizzazione economica dell opera tutelata, da parte dell autore (ovvero dei suoi eredi o legatari), manca (ex lege) il presupposto oggettivo di assoggettamento al tributo indiretto, tranne i casi in cui tali operazioni siano svolte dal soggetto imprenditore a fini di pubblicità commerciale e i casi in cui i diritti patrimoniali si riferiscano alle opere indicate ai nn. 5 e 6 dell art. 2 della Legge n. 633/1941, ossia a disegni e opere dell'architettura, ovvero ad opere dell'arte cinematografica. Di contro, la cessione del diritto d'autore, ossia l utilizzazione economica dei connessi diritti patrimoniali, è soggetta all'applicazione dell'iva se detta cessione viene effettuata non dall'autore o dai suoi eredi, ma da terzi, ovviamente in presenza degli ulteriori requisiti previsti dal D.P.R. n. 633/1972 per l assoggettamento delle operazioni economiche al tributo indiretto. In ogni caso (ossia, a prescindere dalla qualità giuridica del titolare del diritto oggetto della prestazione), considerata la lettera della norma, va segnalata la non assoggettabilità al tributo indiretto delle cessioni del diritto d autore effettuate a titolo gratuito. Sul tema in questione è interessante analizzare il pensiero dell Agenzia delle Entrate, espresso nella Risoluzione n. 145/E del 28/06/2007, la quale ha fornito 2

importanti chiarimenti sul trattamento ai fini Iva della cessione del diritto d autore, in merito ad un interpello proposto da una società produttrice di programmi televisivi che si avvale della collaborazione di professionisti esterni, mediante stipulazione di contratti per regolamentare due tipologie di attività svolte dagli stessi: - la collaborazione ai testi dei programmi; - la cessione vera e propria dei diritti d autore. Dopo aver inquadrato la fattispecie del diritto d autore sotto il profilo civilistico, l Agenzia evidenzia la netta distinzione tra cessioni concessioni dei diritti patrimoniali connessi all opera creata dall autore da un lato e l utilizzazione sfruttamento della sua opera in qualità di collaboratore ai testi di un programma televisivo dall altro, precisando che tali ultime prestazioni di servizi, in assenza di un'esplicita previsione normativa, non sono equiparabili, sotto il profilo fiscale, al diritto d'autore e non rientrano, quindi, nella disciplina di esclusione dall'iva di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 ; inoltre, se svolte nell'esercizio di arti e professioni sono soggette ad Iva in base al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Di contro, secondo l Agenzia, la protezione giuridica del diritto d'autore sussiste in relazione all'attività svolta dagli autori dei programmi televisivi, atteso che le prestazioni effettuate originano dall'ingegno e dalla creatività del soggetto che le rende; pertanto, tali prestazioni fruiscono dell'esclusione dal campo di applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972. Profili previdenziali connessi alla cessione del diritto d autore Il tema dell assoggettamento a contribuzione o meno dei compensi percepiti per lo sfruttamento economico del diritto d autore era una questione, fino a poco tempo fa, non del tutto risolta; non era chiaro, in particolare, se tale obbligo sussistesse, ad esempio, per chi collabora con giornali ma non è un professionista iscritto ad un Ordine, nonché, in linea generale, per quei collaboratori indipendenti che non risultano iscritti ad una Cassa privata o al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con il messaggio n. 14802 del 19 settembre 2013 (anticipato dal messaggio n. 14712/2013, di identico tenore) l Inps ha fornito importanti indicazioni a supporto dell attività accertativa dei propri uffici, inerenti il trattamento dei compensi percepiti a fronte dell utilizzazione economica del diritto d autore (oltre che del diritto di immagine). 3

Con il successivo messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013, l Istituto di previdenza è ritornato sul tema, per rivedere alcune indicazioni riferite al trattamento contributivo dei compensi in argomento. Nel Messaggio n. 14802 l Inps, in via preliminare, ricorda che il diritto di autore (disciplinato dagli artt. 2575-2583 C.c.) riguarda le opere dell ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all informatica ed al disegno industriale, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il titolare del diritto di autore è l autore stesso, che lo acquisisce, a titolo originario, con la creazione dell opera. Rammenta inoltre che, sul piano tributario, il compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore, è assoggettato a diversa imposizione a seconda che risulti percepito: dall autore; da aventi causa a titolo gratuito (es. eredi o legatari dell autore); da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l utilizzazione economica del diritto medesimo, precisando le rispettive modalità di determinazione della base imponibile. Sotto il profilo previdenziale, l Istituto di previdenza precisa che il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore è soggetto a imposizione esclusivamente laddove derivi dall esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni. Di norma, sul piano pratico, il soggetto titolare dei redditi in questione può rientrare in una delle seguenti casistiche: - libero professionista iscritto a una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti); - artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (identificato dall acronimo FPLS ); - lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti iscritti al FPLS. 4

SOGGETTO TITOLARE DEI REDDITI libero professionista iscritto a una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti) artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (identificato dall acronimo FPLS ) lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti iscritti al FPLS In relazione alle elencate fattispecie, l Inps precisa che nel primo caso, l obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse; nel secondo caso, invece, l obbligo contributivo (e informativo) sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore (aliquota vigente 9,19% incrementata al 10,19% per la parte di compenso che supera la misura prevista dall art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito dalla L. n. 438/1992). Nel terzo e ultimo caso (lavoratore autonomo non iscritto al FPLS, né iscritto a una Cassa professionale), trattandosi di redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo (da dichiarare nel quadro RL, sez. III, Unico PF), si configura, in prima approssimazione, l obbligo di iscrizione alla Gestione separata e il conseguente assoggettamento a contribuzione obbligatoria, con base imponibile pari all importo del compenso al netto delle deduzioni forfettarie disposte dal TUIR (25% per contribuenti con età superiore a 35 anni, 40% per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni), entro i limiti dei massimali annui di imponibile previdenziale. Come si è accennato, con il successivo Messaggio n. 19435, l Inps tuttavia rivede la propria posizione resa nota con il precedente documento, in quanto priva di copertura normativa; nel dettaglio, l Istituto previdenziale rammenta che la norma istitutiva della predetta Gestione separata (art. 2, comma 26 della L.335/95) contempla, tra i soggetti obbligati all iscrizione ed al versamento dei contributi, oltre ai titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, i lavoratori autonomi professionali, percettori di redditi derivanti dall esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni ex art. 53, comma 1 del TUIR, e tenuti alla compilazione del quadro RE del modello dichiarativo delle persone fisiche. 5

Peraltro, l art. 44, comma 2 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito dalla Legge 24/11/2003 n. 326, ha introdotto l obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, a decorrere dal 1 gennaio 2004, per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000 (considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali). A decorrere dalla medesima data sono, altresì, obbligati ad iscriversi alla medesima gestione gli associati in partecipazione che apportino solo lavoro, in forza dell art. 43, co. 1 del D.L. 30.09.2003 n. 269 (ad esclusione di coloro che siano già inseriti in albi professionali, in quanto già obbligati all iscrizione nelle rispettive casse previdenziali). Tali adempimenti non sono, di contro, previsti per lavoratori che percepiscano altri redditi di lavoro autonomo (non professionale), ai sensi del comma 2 del medesimo art. 53 del TUIR, tra i quali vengono appunto annoverati, alla lettera b), i redditi per lo sfruttamento economico del diritto d autore, che vanno dichiarati nel quadro RL del modello dichiarativo (e non nel quadro RE). Di conseguenza, secondo l ultimo parere dell Istituto, il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte di un lavoratore autonomo non iscritto al Fpls, né ad una Cassa professionale, è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. In occasione dei citati chiarimenti l Inps ha fornito anche un quadro sinottico della situazione descritta, sintetizzando obblighi contributivi e regime fiscale delle tipologie di "autori" possibili, inclusi i loro eventuali eredi, o chi acquista opere di altri e le rivende con cessione di diritto d'autore, come indicato nella tabella che segue 1. Soggetto percettore Autore non iscritto al Fpls Attività professionale SI Imponibilità fiscale SI Misura: all importo va applicata una deduzione forfettaria pari al 25% (> anni 35) o al 40% (= o > 35 anni) dell importo medesimo Imponibilità previdenziale Inps NO Rilevazione in Unico (Persone Fisiche) Quadro RL (altri redditi), sez. III (altri redditi di lavoro autonomo): - rigo RL25: importo lordo compenso - rigo RL29: importo deduzione forfettaria 1 Fonte: Inps, allegato A - Messaggio 19435 del 28 novembre 2013. 6

Autore iscritto al Fpls Avente causa a titolo gratuito (es. erede) Soggetto che ha acquisito lo sfruttamento del diritto a titolo oneroso SI NO NO SI Misura: all importo va applicata una deduzione forfettaria pari al 25% (> anni 35) o al 40% (= o > 35 anni) dell importo medesimo SI Misura: importo lordo del compenso SI Misura: all importo va applicata una deduzione forfettaria pari al 25% dell importo medesimo SI Fpls Misura: all importo si applica franchigia del 40% dell ammontare totale dei compensi percepiti (per prestazione lavorativa + redditi con diritto di autore) entro i massimali previdenziali NO NO Quadro RL (altri redditi), sez. III (altri redditi di lavoro autonomo): - rigo RL25: importo lordo compenso - rigo RL29: importo deduzione forfettaria Quadro RL (altri redditi), sez. II-A (redditi diversi): - rigo RL13: importo lordo compenso Quadro RL (altri redditi), sez. II-A (redditi diversi): - rigo RL13: importo compenso al netto deduzione forfettaria La cessione del diritto d autore nei regimi fiscali agevolati La Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), con l art. 1, commi da 96 a 117, aveva introdotto e disciplinato il cd. regime dei minimi, un regime fiscale agevolato per le persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti nei commi da 96 a 99 citati; tali contribuenti, oltre ad una serie di sostanziali agevolazioni e semplificazioni contabili, avevano il beneficio della tassazione forfettaria del reddito d impresa o di lavoro autonomo, mediante applicazione di un imposta sostitutiva dell Irpef, delle relative addizionali regionali e comunali e dell Irap nella misura del 20%. Si trattava di un regime non soggetto a scadenza ; in altre parole, in presenza dei requisiti richiesti, si poteva rimanere contribuente minimo fino alla cessazione dell attività. Con il comma 116 della disposizione in esame venivano, peraltro, abrogati i precedenti regimi agevolati previsti dall art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972 2, dall articolo 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 3, nonché dall articolo 3, commi da 165 a 170, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 4. 2 Regime dei contribuenti minimi in franchigia. 3 Regime fiscale delle attività marginali. 7

Di contro, la novella legislativa ha mantenuto inalterato il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo disciplinato dall art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001). Trattasi di un regime agevolato cui è associato un servizio di tutoraggio da parte dell Agenzia delle Entrate, che si svolge attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell Agenzia stessa. Trattasi, anche in tal caso, di un regime che assicura al contribuente, avente i requisiti normativamente previsti, sostanziali agevolazioni e semplificazioni contabili, nonché il pagamento un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 54 o dell'articolo 66 5 del TUIR. Tale regime è tuttavia previsto a tempo, potendovi l avente diritto aderire solo per l anno di inizio attività e per i due successivi. Attesa la misura dell imposta sostitutiva applicata dai contribuenti soggetti a tutoraggio, il Provvedimento 14 marzo 2001 del Direttore dell Agenzia delle Entrate 6, al punto 1.7, ha previsto che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposizione sostitutiva. Nel delineato panorama dei regimi agevolati è più recentemente intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 che, con i commi 1 e 2 dell art. 27, ha introdotto il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. regime dei nuovi minimi ) il quale, in un ottica di riforma dei vigenti regimi forfettari, sostituisce a partire dal 1 gennaio 2012, il regime dei minimi allora disciplinato dall art. 1, commi da 96 a 117 della Legge Finanziaria 2008. Al regime dei nuovi minimi possono accedere le persone fisiche che intraprendono un attività d impresa o di lavoro autonomo, o che l hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007, in possesso dei requisiti già previsti per l accesso al precedente regime dei minimi, cui si aggiungono quelli sanciti dal comma 2 del citato art. 27 del DL n. 98/2011 7. 4 Regime fiscale super semplificato. 5 Regime impositivo diretto previsto per le imprese minori. 6 Emanato ai sensi dell art. 13, co. 9 della Legge n. 388/2000. 7 L accesso al nuovo regime è ammesso qualora: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 8

Nel complesso, l applicazione dell istituto agevolativo viene resa più restrittiva, attraverso la limitazione di alcuni dei benefici collegati al predetto regime ad una più ristretta cerchia di soggetti rispetto a quelli che potevano risultare beneficiari in base alle norme recate dai commi 96-117 dell art. 1 della Legge n. 244/2007. Vengono, in sostanza, confermate le agevolazioni e semplificazioni previste dal vecchio regime dei minimi; tra le novità più importanti, invece, si registrano: la riduzione della misura dell imposta sostitutiva dovuta sul reddito dal 20% al 5%; l applicabilità del nuovo regime solo per l anno d imposta in cui inizia l attività e per i quattro successivi (quindi, non più a tempo indeterminato); la possibilità per il contribuente più giovane di oltrepassare il quinquennio, fino all anno di compimento del trentacinquesimo anno di età. Anche in tal caso, considerata l esiguità della misura dell imposta sostitutiva, con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 185820 datato 22 dicembre 2011 (cfr. punto 5.2), che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell art. 27 del decreto, viene previsto che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. A completamento del sistema dei regimi agevolati, va da ultimo menzionato quello previsto dai commi da 3 a 5 del citato art. 27 del D.L. n. 98/2011, ossia il regime semplificato residuale, destinato ai contribuenti in possesso dei requisiti per fruire del vecchio regime dei minimi ma non di quelli necessari per accedere al nuovo regime; costoro godono di alcune semplificazioni sugli obblighi contabili e di versamento delle imposte (espressamente previsti dal citato comma 3), ma non della tassazione leggera sui redditi prevista per il nuovo regime dei minimi. b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) nel caso in cui venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 9

Come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 185825 datato 22 dicembre 2011 (cfr. punto 3), che dà attuazione al medesimo comma 3 dell art. 27 del Decreto Legge, il reddito di lavoro autonomo o d impresa viene determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e 66 8 del TUIR e la tassazione avviene nei modi ordinari. In relazione al regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2008, l Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 21 luglio 2008, n. 311/E, ha chiarito che ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro, stabilito per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, occorre fare riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono. Il quesito in questione veniva proposto da un giornalista che, oltre a svolgere un attività di lavoro dipendente, aveva iniziato un attività di lavoro autonomo optando per il regime del contribuenti minimi, di cui all art. 1, co. 96 della Legge n. 244/2007; l interpellante segnala, altresì, l effettuazione di prestazioni qualificabili come cessione di diritti d autore e chiede se per i compensi percepiti a tale titolo sia obbligato ad emettere fattura secondo le regole del regime fiscale dei "contribuenti minimi" e se detti compensi debbano essere sommati a quelli riferibili all'attività professionale ai fini del calcolo del limite dei 30.000 euro di compensi per permanere nel regime agevolato. L Agenzia, dopo aver richiamato l inquadramento fiscale della fattispecie della cessione del diritto d autore, sotto il profilo impositivo diretto ed indiretto, ribadisce la necessità che l opera ceduta, affinché la prestazione sia qualificabile come cessione di diritto d'autore e, quindi, imponibile ai sensi della normativa citata, abbia i requisiti di originalità e creatività idonei ad inquadrare la fattispecie tra quelle disciplinate dalla Legge n. 633 del 1941. Quanto alla rilevanza dei compensi percepiti per la cessione di diritti d'autore ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro, stabilito per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, l Agenzia richiama quanto già affermato con Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008, ove è stato chiarito che la norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono. 8 Regime impositivo diretto previsto per le imprese minori. 10

In altri termini, la condizione di accesso al regime dei contribuenti minimi, pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta. Ora, essendo nel caso esaminato la cessione dei diritti d'autore eseguita nell'ambito della professione giornalistica, contribuendo così a dimensionare e caratterizzare l'attività complessivamente svolta dal contribuente, l Agenzia ritiene, analogamente a quanto già chiarito con Risoluzione n. 145 del 28 giugno 2007 in relazione al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all'art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d'autore si debbano sommare ai compensi percepiti nell'esercizio dell'attività professionale giornalistica, ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di compensi. Conclude, quindi, affermando che, qualora la cessione di diritto d'autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l'operazione soggiace all'obbligo di certificazione dei compensi prevista per tale regime dall'art. 1, comma 109, della Legge n. 244 del 2007 ed è soggetta all imposta sostitutiva prevista dal successivo comma 105 (nella misura del 20%). Considerata la piena operatività dei requisiti e condizioni di accesso previsti dalle citate disposizioni della Legge Finanziaria 2008, si ritiene che tale principio sia pienamente applicabile anche con riferimento al regime dei nuovi minimi di cui ai commi 1 e 2 dell art. 27 del D.L. n. 98/2011. Nella citata Risoluzione n. 145/2007 9 la società interpellante interroga l Amministrazione Finanziaria anche sulla possibilità di essere esonerata dall'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore, nel caso in cui il professionista abbia optato per il regime fiscale delle nuove attività produttive. In merito, l Agenzia delle Entrate richiama, in quanto applicabile al caso esaminato, il contenuto del citato Provvedimento del Direttore della stessa del 14/03/2001 (punto 1.7), il quale esclude l'applicazione della ritenuta d'acconto da parte del sostituto per i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato di cui all'art. 13, previo rilascio da parte del 9 Con la citata risoluzione, l Agenzia ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini tributari della cessione del diritto d autore, in merito ad un interpello proposto da una società produttrice di programmi televisivi che si avvale della collaborazione di professionisti esterni, mediante stipulazione di contratti, per regolamentare due tipologie di attività svolte dagli stessi: la collaborazione ai testi dei programmi, nonché la cessione vera a propria dei diritti d autore. 11

beneficiario dei compensi della prevista dichiarazione di assoggettamento degli stessi ad imposta sostitutiva. Ricorda, altresì, che in base a tale disposizione, le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi degli articoli 53 e 55 del TUIR, possono optare per il regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del reddito delle persone fisiche nella misura del 10 percento, qualora si verifichino determinate condizioni. In relazione alla riconducibilità dei compensi per la cessione del diritto d autore alla fattispecie dell art. 13 della Legge n. 388/2000, l Agenzia richiama i chiarimenti già forniti con la Circolare 1/E del 03/01/2001, ove viene precisato che rilevano, a tale fine, "le attività indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1992, ovvero quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 D.P.R. 633/1972, nonché quelle indicate nel comma 4, lettere a), b), c), e), f), ed h) del medesimo articolo" (cfr. punto 1.9.4). Ora, nella predetta elencazione rientrano anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972. Alla luce di tali precisazioni, l Agenzia ritiene che ai redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno si possa applicare il regime agevolato delle nuove iniziative produttive solo qualora l'autore consegua questi compensi nell'esercizio di un'arte o una professione abituale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR 917/1986; in tale ipotesi, anche i compensi percepiti dall'artista a fronte della collaborazione prestata per la realizzazione televisiva o cinematografica delle proprie opere rientrerebbero nel regime di cui alla predetta Legge n. 388/2000. In conclusione, l Agenzia ritiene che la società istante possa essere esonerata dall'obbligo di operare la ritenuta sui compensi corrisposti solo se il percipiente abbia preventivamente dichiarato per iscritto di aderire al regime agevolato previsto dall'art. 13 della Legge n. 388/2000, non essendo onere del sostituto d'imposta verificare che ne ricorrano i presupposti. - Riproduzione riservata - 12

Il punto Vi riportiamo qui di seguito le pubblicazioni sull argomento: Fiscal Approfondimento 1. Redazione prodotti editoriali e diritto d autore: profili civilistici, fiscali e previdenziali PRIMA PARTE 2. Redazione prodotti editoriali e diritto d autore: profili civilistici, fiscali e previdenziali SECONDA PARTE 3. Redazione prodotti editoriali e diritto d autore: profili civilistici, fiscali e previdenziali TERZA PARTE Data 15/07/2014 22/07/2014 13