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REGOLAMENTO DI CORSO DI LAUREA Laurea in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni Scuola di Ingegneria e Architettura Sede di Bologna Classe L-8 Ingegneria dell'informazione ART. 1: REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso. E' necessario inoltre il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Tali conoscenze sono verificate secondo le modalità indicate di seguito. Il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. 1.1. Prova di verifica delle conoscenze in caso di attivazione del Corso a libero accesso Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso secondo le modalità che saranno pubblicate sul Portale di Ateneo. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato sul Portale di Ateneo ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati sul Portale di Ateneo. Si prevede comunque la fissazione di almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo. La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo è deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo. Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera. Nei casi di: - Rinuncia - Decadenza

- Presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti - Possesso di un titolo accademico o di sostenimento di attività formative in Università estere - Passaggio da altro corso di studio dell'alma Mater Studiorum-Università di Bologna - Trasferimento da altro Ateneo agli Studenti è riconosciuta positivamente la verifica delle conoscenze qualora negli anni accademici precedenti abbiano già sostenuto tale prova presso la Facoltà di Ingegneria dell'alma Mater Studiorum- Università di Bologna o altra Facoltà di Ingegneria aderente al Consorzio Cisia, ovvero abbiano sostenuto test per i corsi a numero programmato finalizzati alla formazione di architetto, e non si siano poi immatricolati. In caso di accoglimento di domanda di trasferimento o passaggio oltre i limiti ordinari, allo studente al quale non è riconosciuta positivamente la verifica delle conoscenze è attribuito l'obbligo formativo aggiuntivo. 1.2 Prova di verifica delle conoscenze nel caso di attivazione del Corso a numero programmato Qualora il Corso sia attivato a numero programmato, il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore a quello specificamente previsto nel bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel bando. Sono comunque previsti almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo. La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo viene deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo. Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera. ART. 2: REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI LAUREA. PIANO DI STUDI INDIVIDUALI È prevista la sola durata normale del Corso di Laurea, cioè tre anni. Al momento dell'iscrizione al terzo anno lo Studente deve scegliere uno dei curricula previsti dal piano didattico. La scelta di un curriculum implica l'obbligo di sostenere gli esami di tutte le attività formative in esso previste. È consentito il passaggio tra i curricula presentando una domanda divariazione del piano degli studi. La domanda deve essere presentata entro la data stabilita annualmente dal Consiglio della Scuola. Il nuovo piano è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea, nel rispetto dei criteri di riconoscimento dei crediti già acquisiti in ciascun settore scientifico-disciplinare.

ART. 3:MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e interazione fra Docenti e Studenti. In particolare possono essere previste: - Lezioni in aula - Esercitazioni in aula - Attività di Laboratorio - Tutorato - Visite di istruzione - Seminari formativi - Esercizi di autovalutazione - Interazione remota attraverso la rete Con riferimento alla voce "Ore di attività frontale "delle tabelle riportanti le attività formative, valgono le seguenti regole: - Nel caso delle attività per le quali è riportato un valore numerico alla voce "Ore di attività frontale", tale valore costituisce il massimo della somma delle ore dedicate a lezioni in aula e a esercitazioni in aula o laboratorio, incluse le prove in itinere e le attività di tutorato in aula. Il valore minimo è fissato all'80% del valore riportato. - Nel caso delle attività formative diverse dai Laboratori, la somma delle ore dedicate a lezioni e esercitazioni in aula è compresa fra due terzi eil totale del valore indicato alla voce "Ore di attività frontale ".La parte rimanente è coperta dalle esercitazioni di laboratorio, dalle prove in itinere e dalle attività di tutorato. - Per le attività formative di Laboratorio, la somma delle ore dedicate a lezioni e esercitazioni in aula non deve superare un quinto del valore indicato alla voce "Ore di attività frontale". La parte rimanente è svolta in laboratorio. ART. 4: FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ Lo Studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo piano di studio o se l'attività formativa non è ancora terminata. Per le attività formative di Laboratorio è obbligatoria la frequenza ad almeno il 70 percento delle ore complessive. Per l'attività formativa Lingua straniera: Inglese non c'è obbligo di frequenza. Le eventuali propedeuticità sono indicate nel Piano Didattico allegato al presente Regolamento.

ART. 5:PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di verifica del profitto. In particolare possono essere previste: - Esame finale scritto e orale con assegnazione di un voto (V) - Esame finale orale con assegnazione di un voto (V) - Esame finale scritto con assegnazione di un voto (V) - Prova finale con assegnazione del giudizio di idoneità (I). Le attività formative per le quali la verifica comporta l'attribuzione di un voto (V) oppure un giudizio di idoneità (I) sono indicate nel Piano Didattico. Le specifiche modalità di verifica del profitto (esame con prova orale, esame con prova scritta, ecc.) per ciascuna attività formativa sono deliberate dal Consiglio di Corso di Laurea, o dal suo Coordinatore su delega del Consiglio stesso, su proposta del relativo Titolare in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli Studenti prima dell inizio delle lezioni tramite il Portale d'ateneo. L'esame è individuale, e mira ad accertare la maturità intellettuale del Candidato e il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia sulla quale verte l'esame. Esso può essere preceduto da prove in itinere il cui esito negativo non influisce sull'ammissione all'esame finale. La prova orale può comunque essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l'ammissione all orale. La verifica del profitto dell'attività formativa Lingua straniera: Inglese è verificata con le modalità stabilite dall'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo. Per gli altri insegnamenti le Commissioni sono proposte dal titolare di ciascun insegnamento e nominate dal Consiglio di Corso di Laurea, o dal Presidente su delega del Consiglio stesso. Le Commissioni sono formate dal Docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa (Presidente) ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. In caso di più titolari (corso integrato, corso suddiviso in moduli, ecc.), il Presidente è uno dei docenti titolari. L'altro membro deve essere un docente, ricercatore o cultore della materia. ART. 6: ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE L'indicazione da parte dello Studente di attività formative a scelta guidata o a scelta autonoma deve essere presentata alla Segreteria Studenti (Unità di Servizio Didattico dell'area Scientifica, Ufficio Gestione Carriere Studenti), entro termini e secondo modalità che saranno deliberati annualmente dal Consiglio della Scuola e resi noti tramite il Portale d'ateneo. Per quanto riguarda le attività formative a scelta autonoma, lo Studente può effettuare, tra tutte le attività attivate o riconosciute dall'ateneo, anche scelte diverse da quelle consigliate, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. In questo caso la sua richiesta verrà inoltrata al Consiglio di Corso di Studio, che valuta la coerenza della scelta con il percorso formativo dello Studente. La richiesta di variazione di insegnamenti a scelta autonoma, purché fatta entro i termini e nell'ambito delle scelte consigliate, non richiede approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio.

ART. 7:CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI LAUREA DELLA STESSA CLASSE Il riconoscimento dei crediti nella carriera degli Studenti persegue il fine della mobilità degli Studenti ed è deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea, fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Al fine di integrare eventuali carenze di crediti in un determinato settore scientifico disciplinare, a seguito del riconoscimento operato ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio di Corso di Laurea ha la facoltà di istituire una o più attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare o gruppi di settori omogenei, alle quali lo Studente dovrà partecipare per colmare tali lacune. La modalità di svolgimento di ogni attività integrativa viene decisa dal Consiglio di Corso di Studio e può comprendere attività di studio guidato, partecipazione a cicli di seminari, attività di laboratorio, ecc. L'elenco delle attività integrative attivate sarà aggiornato periodicamente dal Consiglio di Corso di Studio. Il valore in crediti delle attività integrative deve essere inferiore al valore previsto per l'insegnamento da integrarsi. La valutazione avviene mediante giudizio di idoneità. ART 8: CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea sulla base dei seguenti criteri: - Analisi del programma svolto - Numero complessivo di ore di didattica svolte - Valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari(o, in mancanza di questi, delle discipline) e dei contenuti delle attività formative in cui lo Studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli Studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, restino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, risultino carenze di crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare (o, in assenza dei settori, in una particolare disciplina), il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire una o più attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare o gruppi di settori omogenei, alle quali lo Studente dovrà partecipare per colmare tali lacune. La modalità di svolgimento di ogni attività integrativa viene decisa dal Consiglio di Corso di Studio e può comprendere attività di studio guidato, partecipazione a cicli di seminari, attività di laboratorio, ecc. La valutazione di ogni attività integrativa avviene

mediante giudizio di idoneità. L'elenco delle attività integrative attivate sarà aggiornato periodicamente dal Consiglio di Corso di Studio. ART. 9:CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE Il Consiglio di Corso di Studio può procedere al riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso una Università italiana pubblica o legalmente riconosciuta, fino ad un massimo di12 CFU come attività affini, integrative, o a scelta libera. Il Consiglio di Corso di Studio valuta l'esperienza svolta in base alla congruità con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e alla sua durata in termini di ore. ART. 10:MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE Per l'ammissione alla prova finale lo Studente deve avere conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle diverse tipologie secondo le indicazioni del Regolamento. La prova finale consiste nella discussione di una relazione scritta elaborata dallo Studente, sostenuta davanti a una Commissione. La relazione si riferisce a un'attività svolta dallo Studente, su un argomento scelto dallo Studente e coerente con gli obbiettivi formativi del Corso di Laurea. Il voto di laurea è espresso in centodecimi. Il conferimento della lode richiede il giudizio unanime della Commissione. La cerimonia pubblica di proclamazione dei Laureati può avvenire anche in una data successiva alla data della prova finale. Data e sede della cerimonia di proclamazione vengono deliberate dal Consiglio di Corso di Studio e rese note mediante il Portale di Ateneo. Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 11: COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE EGLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 25.1.2012,30.1.2013, 15.1. 2014,26.11. 2014 e 3.12.2015 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.