IL CONSIGLIO COMUNALE



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MODIFICA DELL'ART. 14 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO, CON CRITERI BIO ED ECOSOSTENIBILI, LOCALIZZATO AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 865/71 IN LOCALITA' BELLOCCHI E ATTO DI INDIRIZZO PER I PIANI ATTUATIVI CHE PREVEDONO EDILIZIA CONVENZIONATA IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata: PREMESSO CHE: con Delibera Consiliare n. 326 del 04.11.2003 e successiva D.C. n. 388 del 30.12.2004, esecutive, si è provveduto, dietro richiesta da parte di cooperative edilizie, ad individuare, per la localizzazione di un programma costruttivo ai sensi dell art. 51 della legge n. 865/1971, un area di proprietà comunale in località Bellocchi e ad effettuare un assegnazione delle aree alle Cooperative edilizie richiedenti la localizzazione; il Comune di Fano era proprietario dell intera area interessata dall intervento e distinta al Catasto Terreni al foglio 86 con mappali 212-214 e foglio 87 con mappali 1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1269-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281 della superficie catastale totale di mq 85.951 con una potenzialità massima edificatoria, ad edilizia residenziale convenzionata, di mq 24.750 di SUL; con D.C. n. 190 del 06.07.2005, esecutiva si è provveduto alla localizzazione, ai sensi dell art. 51 della legge 865/71, del programma costruttivo e ad approvare un piano, corredato da tavole di progetto e NTA, inerente la sistemazione e le previsioni urbanistiche dell area; con D.C. n. 184 del 28.07.2006 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e lo schema di convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art.35 della legge n.865/71, tra il Comune di Fano e le Cooperative edilizie ed il Consorzio, da esse costituito, per l'attuazione del programma costruttivo localizzato, ai sensi dell'art.51 della legge n.865/71 nella frazione di Bellocchi; in data 22.01.2007 è stata stipulata dal Notaio de Martino di Fano Rep. N. 779 Racc. 534 e registrata a Fano il 08/02/2007 al n. 622 serie 1 T la Convenzione ai sensi dell art. 35 della Legge N. 865/71 per la realizzazione di un programma costruttivo, con criteri bio ed ecosostenibili, localizzato ai sensi dell art. 51 della legge n. 865/71 in loc. Bellocchi (in copia agli atti con il n.1) con provvedimento dirigenziale n. 125 del 19.01.2012 si è proceduto all acquisizione delle opere di urbanizzazione realizzate dal consorzio per l urbanizzazione delle aree PEEP di Bellocchi PREMESSO INOLTRE che la convenzione in oggetto prescrive all Art.14 Modalità e criteri per la vendita e la locazione degli alloggi : Prima del rilascio del certificato di agibilità è vietato cedere o locare gli alloggi. Le Cooperative si impegnano ad assegnare o affittare gli alloggi, costruiti in base alla presente convenzione, esclusivamente ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 1) Cittadinanza italiana o in alternativa a quanto previsto dalla circolare del Ministero di LL.PP. n. 3825 in data 01/08/1995, recepito con atto del consiglio Comunale n. 314 del 27/11/1997; 2) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale prestata nel Comune di Fano o a favore di militari di carriera che non hanno la residenza nel Comune di Fano a condizione che predeterminino la residenza nel Comune di Fano nel momento in cui Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del prop. n.44935 pag.1

lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al Sindaco che ne prende nota nei registri anagrafici, ai sensi della legge del Ministero della Difesa del 18/8/78,n.497, recepita dal Comune con D.C. n.34 del 4/2/99 3) Non essere proprietario, né l assegnatario, nè il coniuge non legalmente separato, di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Fano; 4) Avere un reddito del nucleo familiare non superiore a quello previsto dalla legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni,limitatamente al caso di acquisto di alloggio fruente di mutuo col concorso o contribuo dello Stato o di altri enti pubblici; 5) Non avere ottenuto né per sé né per il coniuge non legalmente separato,l assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito con il concorso o contribuito dello Stato o di altri Enti Pubblici,limitatamente al caso di acquisto di alloggio fruente di mutuo col concorso o contributo dello Stato o di altri enti pubblici. Dopo la prima assegnazione, per i primi venti anni decorrenti dalla data del certificato di agibilità, l alloggio costruito potrà essere alienato o locato, alle condizioni di cui ai successivi articoli ed esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti di cui sopra. Decorsi 20 anni, decorrenti dalla data del certificato di agibilità, l alienazione o locazione potrà essere fatta a chiunque. Qualora l alloggio sia stato costruito con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici, l alienazione e la locazione, da parte dell assegnatario, dovrà avvenire altresì nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di contributi pubblici e come meglio specificato ai successivi articoli. Ogni singola Cooperativa, senza obblighi di solidarietà con altre Cooperative e con il Consorzio, s impegna a richiedere ai suoi soci assegnatari, al momento del trasferimento dell'alloggio, la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli Art.46 e 47 DPR 28/12/2000, n.445, relativa al possesso dei requisiti soggettivi indicati nel presente articolo, dichiarazione che dovrà essere riportata nell atto pubblico di trasferimento della proprietà. La Cooperativa al momento della richiesta di acquisizione di detta dichiarazione informerà il socio delle responsabilità in cui incorre chi effettua dichiarazioni non corrispondente in tutto o in parte alle situazioni reali, ma non si potrà mai imputare ad essa alcuna responsabilità in merito a quanto dichiarato dal socio ed il Comune potrà in qualsiasi momento procedere nei modi che riterrà più opportuni, al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese. Dopo la scadenza sopra indicata, le aree e i fabbricati oggetto della convenzione, acquisteranno lo stato giuridico proprio dei beni della loro natura senza vincoli speciali e sottosteranno agli strumenti e norme urbanistiche allora in vigore, fatta eccezione per gli alloggi fruenti di contributi pubblici, soggetti a normative particolari. CONSIDERATO che sulla base del sopracitato art.14 l assegnazione o la locazione degli alloggi può avvenire esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati;; VISTA la richiesta della Società Cooperativa PIETRA 90 (in copia agli atti con il n.2), con sede in Senigallia (AN) via Mantenga,11 del 05/01/2015 con la quale si richiede l assenso al trasferimento dell intera proprietà dell edificio costruito sul Lotto 1 del PEEP di Bellocchi al fondo immobiliare chiuso per l housing sociale denominato Cives, di seguito riportata: Con la presente, facendo seguito agli incontri intercorsi, per richiede il Vostro assenso al trasferimento dell intera proprietà dell edificio, costruito sul Lotto 1 del Peep di Bellocchi, al fondo immobiliare chiuso per l housing sociale denominato Cives. Il trasferimento dell immobile, in possesso della relativa agibilità, avverrà con le modalità stabilite dall art 8, commi 6 e 7, della legge 17/02/1992 n. 179, mantenendo totalmente le obbligazioni previste nella convenzione a carico del fondo immobiliare chiuso subentrante. Le assegnazioni in proprietà e/o in affitto a canone concertato, con patto di futura vendita, saranno fatte sempre ai soci della cooperativa con le modalità previste nel proprio statuto. La presente richiesta deriva dal fatto che la cooperativa, a seguito delle gravi difficoltà generate dalla crisi del settore che ha comportato la rinuncia di vari soci assegnatari, ha impostato in accordo anche con la BCC di Fano che è la banca finanziatrice del programma, un progetto di soluzione della crisi che ha portato alla possibilità di terminare il cantiere e partecipare, in qualità di promotore, alla costituzione del Fondo immobiliare chiuso per l Housing sociale denominato Cives, per la cui costituzione, a norma di legge, è stata incaricata la società Sator Immobiliare sgr di Milano. A seguito di tali accordi l edificio, agibile, dovrà Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del prop. n.44935 pag.2

essere ceduto al Fondo Cives entro il mese di Gennaio 2015. Per patto espresso la cooperativa continuerà l assegnazione degli alloggi ai propri soci con le modalità previste in convenzione e nel proprio statuto, poiché il Fondo si configura soprattutto come modalità finanziaria. Il piano nazionale di edilizia abitativa del 2018, il cosiddetto Piano Casa, -Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 - così come convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 - enuclea i principali contenuti di un nuovo piano di edilizia abitativa finalizzato alla realizzazione di alloggi e servizi da destinare alle categorie di soggetti ivi indicate che - in ragione delle proprie condizioni reddituali - non siano in grado di soddisfare il proprio fabbisogno abitativo; Al fine dell'implementazione del Piano Casa il legislatore ha inteso dar vita ad un sistema integrato di fondi (il "SIF") di cui all'articolo 11 del D.P.C.M. del 16 luglio 2009, composto da uno o più fondi di fondi di investimento immobiliare che investano il proprio patrimonio in quote di fondi di investimento immobiliare aventi una politica di investimento finalizzata al perseguimento di interessi sociali, il tutto nel rispetto delle modalità e secondo i limiti posti dalle normative applicabili. In attuazione del SIF è stato costituito ed è attivo il fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati denominato "Fondo Investimenti per l'abitare" ("FIA"), promosso e gestito da CDP Investimenti SGR S.p.A. con una politica di investimento focalizzata su iniziative locali che rispondono a requisiti di interesse sociale; in data 9 maggio 2014 CDP SGR ha comunicato a Sator Immobiliare sgr che ha avuto esito positivo il processo interno di valutazione in relazione alla sottoscrizione del FIA di quote del costituendo fondo immobiliare di housing sociale riservato a investitori qualificati denominato Fondo Cives entro un importo massimo di Euro 23,88 milioni e per un impegno complessivo del FIA comunque non eccedente il 60% dell ammontare tempo per tempo sottoscritto del Fondo e sulla base del Business Plan predisposto da Sator Immobiliare srg che prevede, nella regione Marche, 14 iniziative di sviluppo immobiliare per un investimento complessivo pari ad Euro 59,80 milioni ; In data 4 giugno 2014 Sator Immobiliare srg ha istituito il Fondo, approvandone regolamento ed ha provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni richieste ai sensi della normativa applicabile. Sator Immobiliare sgr ha già aperto le sottoscrizioni del fondo a cui aderisce, oltre ad altre cooperative di abitazione e sociali, anche CDP Immobiliare Sgr spa. Entro la data del 30 Gennaio 2015 si dovrebbero concludere tutte le operazioni preliminari relative al cosiddetto Closing, ovvero le operazioni di perfezionamento dell Apporto Investitori e l esecuzione di tutte le attività previste dal Busines plan del Fondo. Vi precisiamo in oltre che il Fondo Cives è un fondo etico come definito dalla legge, in quanto gli investitori pubblici come Cassa depositi e prestiti, le fondazioni bancare, tra cui Fondazione Carifano e BCC di Fano, ed i promotori hanno rendimenti molto limitati e la finalità è esclusivamente di carattere sociale. Investitore del FIA è anche il ministero del lavori pubblici con quote delle risorse di edilizia residenziale pubblica. Con il Fondo sarà possibile allargare la possibilità di aiutare i nostri soci con la formula del contratto di affitto con patto di futura vendita e la possibilità di riscattare l alloggio nel tempo è, in un momento di grave crisi come l attuale, una finalità altamente sociale. Ovviamente tutte le condizioni di legge in merito all edilizia residenziale convenzionata Peep e le clausole contenute nella convenzione stipulata tra la nostra cooperativa ed il Comune di Fano, restano immutate ed il Fondo immobiliare subentrerà in toto all atto del trasferimento della proprietà dell edificio. CONSIDERATO che la richiesta della Società Cooperativa PIETRA 90 può essere accolta previa modifica dell art. 14 della convenzione riportando in calce il seguente comma : Gli edifici potranno essere ceduti, a condizione che la vendita riguardi l intero immobile a fondi immobiliari chiusi per l housing sociale mantenendo inalterate le obbligazioni previste nella presente convenzione a carico del fondo immobiliare subentrante. Il trasferimento dell immobile avverrà nel rispetto delle condizioni stabilite dall art.8 c.6 e 7 della legge 17.02.1992 n. 179. CONSIDERATO che la modifica dell art. 14 della convenzione urbanistica può rappresentare anche atto di indirizzo per le lottizzazioni con previsioni di edilizia residenziale convenzionata previste dal PRG vigente; VISTO che la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta n... Verbale n.ro, parere..; del VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., Legge urbanistica ; Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del prop. n.44935 pag.3

VISTA la Legge 22 ottobre 1971, n. 865, Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. ; VISTA la Direttiva della Direzione Generale del Comune di Fano n.10 del 20.11.2012 con oggetto: "D.L.174 del 10.10.2012 Art.3 - RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI", si attesta, ai sensi dell art.147bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 : responsabile del servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 22.01.2015, favorevole responsabile ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in data 22.02.2015, non dovuto mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti: PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI DELIBERA 1) DI APPROVARE la modifica dell Art.14 Modalità e criteri per la vendita e la locazione degli alloggi della Convenzione ai sensi dell art. 35 della Legge n. 865/71 per la realizzazione di un programma costruttivo, con criteri bio ed ecosostenibili, localizzato ai sensi dell art. 51 della legge n. 865/71 in loc. Bellocchi stipulata dal Notaio de Martino di Fano in data 22.01.2007 - Rep. N. 779 Racc. 534 e registrata a Fano il 08/02/2007 al n. 622 serie 1 T, come di seguito riportato: Art.14 Modalità e criteri per la vendita e la locazione degli alloggi Prima del rilascio del certificato di agibilità è vietato cedere o locare gli alloggi Le Cooperative si impegnano ad assegnare o affittare gli alloggi, costruiti in base alla presente convenzione, esclusivamente ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 1) Cittadinanza italiana o in alternativa a quanto previsto dalla circolare del Ministero di LL.PP. n. 3825 in data 01/08/1995, recepito con atto del consiglio Comunale n. 314 del 27/11/1997; 2) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale prestata nel Comune di Fano o a favore di militari di carriera che non hanno la residenza nel Comune di Fano a condizione che predeterminino la residenza nel Comune di Fano nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al Sindaco che ne prende nota nei registri anagrafici, ai sensi della legge del Ministero della Difesa del 18/8/78,n.497, recepita dal Comune con D.C. n.34 del 4/2/99 3) Non essere proprietario, né l assegnatario, nè il coniuge non legalmente separato, di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Fano; 4) Avere un reddito del nucleo familiare non superiore a quello previsto dalla legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni,limitatamente al caso di acquisto di alloggio fruente di mutuo col concorso o contribuo dello Stato o di altri enti pubblici; 5) Non avere ottenuto né per sé né per il coniuge non legalmente separato,l assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito con il concorso o contribuito dello Stato o di altri Enti Pubblici,limitatamente al caso di acquisto di alloggio fruente di mutuo col concorso o contributo dello Stato o di altri enti pubblici. Dopo la prima assegnazione, per i primi venti anni decorrenti dalla data del certificato di Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del prop. n.44935 pag.4

agibilità, l alloggio costruito potrà essere alienato o locato, alle condizioni di cui ai successivi articoli ed esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti di cui sopra. Decorsi 20 anni, decorrenti dalla data del certificato di agibilità, l alienazione o locazione potrà essere fatta a chiunque. Qualora l alloggio sia stato costruito con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici, l alienazione e la locazione, da parte dell assegnatario, dovrà avvenire altresì nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di contributi pubblici e come meglio specificato ai successivi articoli. Ogni singola Cooperativa, senza obblighi di solidarietà con altre Cooperative e con il Consorzio, s impegna a richiedere ai suoi soci assegnatari, al momento del trasferimento dell'alloggio, la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli Art.46 e 47 DPR 28/12/2000, n.445, relativa al possesso dei requisiti soggettivi indicati nel presente articolo, dichiarazione che dovrà essere riportata nell atto pubblico di trasferimento della proprietà. La Cooperativa al momento della richiesta di acquisizione di detta dichiarazione informerà il socio delle responsabilità in cui incorre chi effettua dichiarazioni non corrispondente in tutto o in parte alle situazioni reali, ma non si potrà mai imputare ad essa alcuna responsabilità in merito a quanto dichiarato dal socio ed il Comune potrà in qualsiasi momento procedere nei modi che riterrà più opportuni, al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese. Dopo la scadenza sopra indicata, le aree e i fabbricati oggetto della convenzione, acquisteranno lo stato giuridico proprio dei beni della loro natura senza vincoli speciali e sottosteranno agli strumenti e norme urbanistiche allora in vigore, fatta eccezione per gli alloggi fruenti di contributi pubblici, soggetti a normative particolari. Gli edifici potranno essere ceduti, a condizione che la vendita riguardi l intero immobile a fondi immobiliari chiusi per l housing sociale mantenendo inalterate le obbligazioni previste nella presente convenzione a carico del fondo immobiliare subentrante. Il trasferimento dell immobile avverrà nel rispetto delle condizioni stabilite dall art.8 c.6 e 7 della legge 17.02.1992 n. 179. 2) DI DARE ATTO che la modifica dell art. 14 della convenzione rappresenta anche atto di indirizzo per le convenzioni da stipulare relativamente ai piani attuativi con previsioni di edilizia residenziale convenzionata ; 3) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore V Servizi LL.PP. e Urbanistica per tutti gli adempimenti relativi al perfezionamento della modifica alla Convenzione Urbanistica, demandando allo stesso di apportare le modifiche e/o le integrazioni che potranno essere necessarie, fermo restando che non dovranno essere modificati gli aspetti sostanziali, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013; 4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l arch. Michele Adelizzi, Direttore U.O. Pianificazione Territoriale del Settore V Lavori Pubblici e Urbanistica; IL CONSIGLIO COMUNALE mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti: PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del prop. n.44935 pag.5

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del prop. n.44935 pag.6