COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) Regolamento per l alienazione del patrimonio immobiliare residenziale di proprietà del Comune.

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1 COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) Regolamento per l alienazione del patrimonio immobiliare residenziale di proprietà del Comune. 1

2 PARTE I REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l alienazione dei beni immobili patrimoniali disponibili del Comune di Campofelice di Roccella destinati ad uso residenziale. Sono da considerarsi oggetto delle procedure regolamentate i beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e i beni appartenenti al patrimonio indisponibile che con atto di dismissione abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un servizio pubblico. Per gli alloggi rientranti nella disciplina per l edilizia residenziale è si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 560, nonché alle leggi regionali di settore. 2. Il Regolamento è redatto ai sensi dell art. 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127, recepito dalla Regione Siciliana con legge regionale 7 settembre 1998 n. 23. A tal fine l Amministrazione procede all alienazione anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, assicurando il rispetto dei criteri di trasparenza e di pubblicità nelle procedure di acquisizione e valutazione delle concorrenti proposte di acquisto, nonché il rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico-contabile. 3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento l attività dell Amministrazione si svolge nel rispetto delle norme di settore vigenti, oltre che delle disposizioni stabilite dal Codice civile. 4. Il Regolamento tutela il diritto sociale all abitazione, nel rispetto dei principi dettati dalle norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Art. 2. Competenze 1. L alienazione del patrimonio immobiliare è di competenza della Giunta Municipale. 2. Spetta alla Giunta comunale stabilire la tempistica relativa alle procedure di vendita, di norma con l approvazione del Piano esecutivo di gestione. 3. I successivi provvedimenti inerenti l attuazione delle procedure di vendita e l esecuzione degli indirizzi stabiliti dagli organi di indirizzo politico sono assunti con determinazioni del responsabile della struttura cui è affidata la gestione del servizio patrimonio. Art. 3. Programmazione 1. Il Consiglio comunale approva annualmente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio, ai sensi dell art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, e s.m.i.. L inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggisticoambientale. Il Piano potrà subire variazioni durante l anno di riferimento per fatti imprevedibili o esigenze sopravvenute. 2

3 2. Ai sensi di quanto previsto dall articolo 128, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e dall articolo 6, comma4, della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, i beni immobili pubblici oggetto di diretta alienazione pervio esperimento di una gara sono altresì indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici. 3. Nell ambito della programmazione dell alienazione il Consiglio comunale può individuare motivatamente quote del patrimonio immobiliare da escludere dalla alienazione, e da destinare a finalità sociali. 4. L Amministrazione può in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell interesse pubblico e mediante l utilizzo di strumenti competitivi. Art. 4. Destinazione delle entrate 1. Le entrate derivanti dalla vendita dei beni immobili hanno destinazione vincolata ai sensi di legge. A tal fine nel provvedimento programmatorio della vendita, è previsto anche l utilizzo della corrispondente entrata. 2. L alienazione degli alloggi destinati ad edilizia residenziale sociale finanzia la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo dello stesso settore. TITOLO II - L ALIENAZIONE Art. 5. Pubblicità 1. L intenzione dell Amministrazione di procedere alla vendita di immobili viene pubblicizzata attraverso la pubblicazione sul relativo all Albo pretorio e sul sito web del Comune per la durata di quindici giorni. 2. L avviso indicherà il prezzo di cessione di ciascun immobile, così come individuato in base all articolo 7 del presente Regolamento, oltre che le procedure individuate per la scelta del contraente. 3. Nel caso in cui la procedura di individuazione scelta sia quella dell asta pubblica, si osservano le previsioni di cui al successivo art. 13. Art. 6. Individuazione degli immobili cedibili 2. Oggetto della vendita sono i beni patrimoniali di cui è stata accertata la disponibilità. Ogni singolo immobile da alienare è individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze e di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti. Nel quadro conoscitivo dell immobile da alienare vanno compresi anche gli elementi che ne regolano la sua utilizzazione e destinazione futura. 4. Non sono cedibili immobili situati in edifici sottoposti a vincolo storico-artistico o siti in edifici sedi di servizi istituzionali o di pubblico interesse. 5. La vendita di beni, vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato, è preceduta dall espletamento delle formalità liberatorie dei relativi vincoli. 3

4 Art. 7. Valutazione degli immobili 1. Il valore di vendita dell immobile è determinato con apposita perizia estimativa resa dall Ufficio tecnico e/o da tecnico incaricato, e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, ed al valore attuale dei singoli immobili. 2. Per l attività di valutazione immobiliare l Amministrazione può avvalersi della collaborazione degli Uffici dell Agenzia del Territorio preposti per legge, ai sensi dell art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i., previa la stipulazione di appositi accordi secondo quanto previsto dall art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Art. 8. Aventi titolo all acquisto e diritto di prelazione; 1. Hanno titolo all acquisto degli alloggi gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell assegnatario, che dovrà essere costituito nell atto pubblico di compravendita dell immobile, in favore dell assegnatario. Gli alloggi acquistati non possono essere alienati a nessun titolo per un periodo di tempo pari a 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l intero prezzo. 2. Nel caso in cui i soggetti individuati fossero in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all atto della presentazione della domanda di acquisto, l Amministrazione, valutati gli interessi coinvolti, può riconoscere loro la possibilità di regolarizzazione. 3. Qualora gli assegnatari, in regola con il pagamento dei canoni e delle spese, non intendano acquistare l alloggio condotto a titolo di locazione o esercitare il diritto di prelazione di cui al comma successivo, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che può comunque essere alienato a terzi individuati con le procedure previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia, purché all assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica. 4. Gli assegnatari delle unità immobiliari individuati ai sensi dei commi precedenti possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n Ove questi non lo abbiano esercitato nei termini previsti dalla legge, nei successivi trenta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n A tal fine il responsabile del procedimento di vendita adotta le opportune misure di pubblicità. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni l amministrazione procede alla vendita con le modalità e secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Art. 9 Esclusioni. 1. Non possono essere compratori, nemmeno in caso di esperimento di asta pubblica di cui all articolo 12 del presente Regolamento, né direttamente né per interposta persona, gli amministratori comunali rispetto ai beni affidati alla loro cura, e gli ufficiali pubblici rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero. Art. 10. Individuazione delle procedure per la scelta del contraente. 4

5 1. La scelta delle procedure di vendita avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, efficacia, tempestività e correttezza, vigenti nell ordinamento italiano e comunitario. 2. La vendita del bene immobile si effettua mediante: a. trattativa privata diretta. b. trattativa privata; c. asta pubblica; Art. 11. Trattativa privata diretta. 1. Si procede ad alienazione attraverso trattativa privata nei casi di esercizio diretto del diritto di prelazione da parte dei soggetti individuati dal precedente articolo L alienazione è effettuata in questi casi al prezzo di mercato determinato in base alla valutazione tecnica espressa dal competente ufficio dell Agenzia del Territorio, di cui al precedente articolo Le modalità di partecipazione alla trattativa e il termine per la presentazione delle offerte sono indicate nel relativo avviso di cui all articolo 5 del presente Regolamento. Art. 12. Trattativa privata. 1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata quando la commerciabilità del bene è, per l ubicazione, la consistenza ed il limitato valore, potenzialmente limitata ad un numero ristretto di interessati e il suo valore di stima determinato sulla base del miglior prezzo di mercato non superi comunque euro , La trattativa viene condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell evento. A tal fine viene data pubblicità mediante idonei canali di comunicazione. 3. La trattativa viene effettuata con il metodo delle offerte segrete, e il prezzo di vendita è determinato attraverso il sistema della domanda e dell offerta, con possibilità per l Amministrazione di fissare un prezzo minimo. Il responsabile del procedimento assicura una effettiva parità nelle condizioni di partecipazione dei concorrenti. 4. Le modalità di partecipazione alla trattativa e il termine per la presentazione delle offerte sono indicate nel relativo avviso di cui all articolo 5 del presente Regolamento. Art. 13. Asta pubblica. 1. È adottato il sistema dell asta pubblica quando il potenziale interesse all acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale riconducibile ad un mercato vasto, a livello sovra regionale, o comunque nel caso in cui il valore di stima del bene da alienare sia superiore a euro , Alla gara è data ampia pubblicità mediante la pubblicazione all albo pretorio e al sito web del Comune, nonché mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 3. La gara viene effettuata con il metodo delle offerte segrete, e con il sistema di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà offerto la percentuale di aumento maggiore rispetto al prezzo di vendita a base d asta indicato nel bando. 4. Le sedute in cui si esaminano le offerte sono pubbliche. 5. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno pervenire al Comune entro il termine fissato dall avviso d asta. Per l osservanza del termine vale il timbro di arrivo e, in caso di 5

6 offerte pervenute il giorno stesso della scadenza, l annotazione dell ora di arrivo, apposti dall ufficio protocollo dell Ente. 6. Il bando di gara prescrive l obbligo della costituzione nelle forme di legge di una cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, pari al 5% del prezzo di vendita posto a base d asta, costituita secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia. Art. 14. Prezzo. 1. Il pagamento del prezzo degli immobili, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa, viene effettuato per intero ed in unica soluzione entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. Art. 15. Spese tecniche e notarili. 1. Sono a carico dell acquirente tutte le spese tecniche (ivi comprese gli eventuali frazionamenti da eseguirsi e gli eventuali aggiornamenti catastali) e notarili, relative alla stipula degli atti di trasferimento dei beni immobili oggetto dell alienazione. 2. Qualora l atto di compravendita non sia rogato dal Segretario comunale la scelta del Notaio spetta all acquirente, che incaricherà idoneo professionista dandone informazione al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione definitiva. La stipula degli atti di trasferimento avverrà di norma presso la sede del Comune o in altro luogo indicato dall Amministrazione. Art. 16. Disposizioni finali. 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia di alienazione e gestione degli immobili di proprietà degli enti locali. 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini di cui all art. 5 del vigente Statuto comunale. 6

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