SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n / omissis - Fatto

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 16059/2014 - omissis - Fatto 1. Con sentenza del 14 dicembre 2011 la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip che, all esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, aveva riconosciuto V.C.A. colpevole dei reati di omicidio colposo commesso con violazione delle norme a tutela della circolazione stradale e di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, condannandolo alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, pena sospesa, e applicando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nonché la confisca del motociclo da lui guidato. Il (omissis) il V., alla guida del proprio motociclo, nell impegnare l incrocio tra via (omissis) e viale (omissis), urtava il pedone S.G. che stava attraversando la strada da destra verso sinistra, fuori delle strisce pedonali; l imputato stava superando sulla sinistra le macchine ferme in colonna, procedendo ad una velocità di circa 37 km/h, ritenuta non prudenziale in relazione alla manovra scorretta che stava compiendo. Sia il tribunale che la corte d appello ritenevano la responsabilità del V. per entrambi i reati; in particolare la corte d appello rilevava come non potesse dubitarsi che lo stato di intossicazione per l assunzione di sostanze stupefacenti fosse attuale, in tal senso deponendo i risultati delle analisi delle urine, confermati dal referto redatto dal medico del pronto soccorso dove era stato ricoverato. In ordine all incidente, la corte di appello rilevava che l imputato era stato ritenuto responsabile per aver tenuto una velocità non in assoluto eccessiva, ma imprudente rispetto alla concreta situazione e cioè in relazione alla manovra che stava compiendo; egli

infatti si era spostato sulla sinistra per effettuare il sorpasso dei veicoli incolonnati e in tale situazione gli competeva un dovere di maggiore attenzione e prudenza per evitare ogni eventuale pericolo che si potesse verificare, come nella specie avvenuto. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell imputato che contesta la responsabilità per entrambi i reati; per quanto riguarda l alterazione psicofisica, il ricorrente sostiene che si tratta di una circostanza, quella della presenza di cannabinoidi, accertata soltanto attraverso l esame delle urine, esame però che, come la difesa aveva rappresentato già in sede di appello, può dimostrare soltanto la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e non la attualità del fatto che la persona si trovasse, al momento dell incidente, sotto l influenza dei cannabinoidi. Per quanto riguarda la presenza di benzodiazepine, la difesa rileva che all imputato erano stati somministrati poco prima dei farmaci ansiolitici, essendo stato riscontrato lo stato di agitazione per l incidente; la presenza di benzodiazepina era pienamente compatibile con tali dati; anche questa circostanza era stata debitamente rappresentata alla corte d appello dal consulente tecnico nominato dall imputato. Né poteva ritenersi che la prova sussistesse, risultando confermato l esito delle analisi cliniche dal referto medico, in quanto il referto era stato in realtà redatto sulla sola base delle analisi cliniche. Per quanto riguarda l investimento del pedone la difesa insiste nel contestare la responsabilità dell imputato affermando che il pedone era uscito all improvviso dalla fila di auto incolonnate, con modalità tali da non essere visibile da parte dell imputato, di modo che non era possibile alcuna manovra atta ad evitare l investimento. La ritenuta velocità non prudenziale del V. in relazione alla manovra che stava effettuando non trova conferma né nelle conclusioni del

consulente del pm né in quelle del consulente della difesa. Diritto 1. Il primo motivo è, ad avviso del Collegio, fondato per quanto appresso si dirà. Occorre premettere che secondo la più attenta e recente giurisprudenza di questa Corte (sez. IV 23.9.2013 n.39160 Rv. 256830; sez. IV 11.6.2009 n. 41796 rv. 24553; sez. IV 11.8.2008 n. 33312 rv. 241901) il reato di cui all art. 187 c.d. strada è integrato dalla condotta di guida in stato d alterazione psicofisica determinato dall assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l agente abbia guidato in stato d alterazione causato da tale assunzione. Ai fini dell accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psicofisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Deve dunque essere annullata sul punto la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito che valuterà se sussistano altre circostanze, riferite dagli agenti o comunque desumibili dal comportamento dell imputato, sulla cui base possa affermarsi che il medesimo fosse in stato di alterazione al momento dell incidente. Quanto alla responsabilità per l incidente, il ricorso non merita accoglimento.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, la ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, conforme a quanto già ritenuto in primo grado, è lineare, convincente e non contestata, nel senso che l investimento del pedone da parte del V. è avvenuto allorché il pedone stava effettuando l attraversamento della strada passando tra le auto incolonnate ferme al semaforo e il V. stava sorpassando queste auto sulla sinistra. Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato, e la corte di appello ha confermato, che il conducente di un veicolo ha un generale dovere di attenzione nei confronti dei pedoni in prossimità di un semaforo, essendo sempre possibile che si verifichi l attraversamento fuori del passaggio pedonale, comportamento che, se pure imprudente, non è eccezionale o assolutamente imprevedibile. Il motociclista, spostandosi sul lato sinistro della carreggiata per sorpassare i veicoli incolonnati creava a sua volta una situazione di pericolo nella circolazione e doveva dunque prestare la massima attenzione e rallentare in modo da essere sempre in condizione di arrestare il proprio veicolo, anche a fronte di una possibile situazione di emergenza, in effetti verificatasi a seguito della condotta del pedone, ed in tal senso la velocità da lui tenuta se pure inferiore al limite consentito, risultava non prudenziale. La motivazione è corretta: la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l obbligo di preoccuparsi della possibile irregolarità di comportamento di terze persone. Il principio dell affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell opposto principio, già sopra richiamato,

secondo cui l utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità. Non censurabile dunque è il ritenuto concorso di colpa. 2. Conclusivamente deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all art. 187 c.d.s. con rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano; il ricorso deve essere nel resto rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all art. 187 c.d.s. e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.