COMUNE DI MAGIONE REGOLAMENTO AREA SOSTA AUTOCARAVAN E AUTOBUS DI S.FELICIANO
Articolo 1 - OGGETTO Articolo 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 3 VEICOLI AMMESSI Articolo 4 OBBLIGHI E DIVIETI Articolo 5 ATTIVITA PERMESSE Articolo 6 DIVIETI Articolo 7 TARIFFE E MODALITA DI PAGAMENTO Articolo 8 DANNI Articolo 9 RIMOZIONE DEI VEICOLI Articolo 10 SANZIONI Articolo 11 ENTRATA IN VIGORE
Articolo 1 - OGGETTO Il presente Regolamento disciplina l utilizzazione dell area attrezzata sosta autocaravan e autobus, in seguito indicata come area camper sita in Magione, fraz. S. Feliciano via Lungolago Alicata. Il Regolamento disciplina altresì l uso dell impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan. Articolo 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente Regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi: - Legge Regionale 1 luglio 2013 n.13 Testo unico in Materia di turismo; - Decreto Legislativo 30.04.1992, n 285 - Nuovo Codice della Strada - e successive modifiche ed integrazioni; - Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali; - Legge 24 novembre 1981, n. 689 - depenalizzazione Articolo 3 VEICOLI AMMESSI L area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n.22 autocaravan contemporaneamente e n.3 autobus. L impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell area camper. La sosta all interno dell area camper è permessa solo: - alle autocaravan definite dall art. 54 lettera m) del D.Lgs 285/92 cioè: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; - autobus non di linea; L area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, previa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell art. 7, comma 1 lettera H) del D.Lgs 285/1992. Articolo 4 OBBLIGHI e DIVIETI 1. La sosta delle autocaravan e degli autobus è consentita solo nelle apposite piazzole allo scopo distintamente individuate; 2. La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore dal momento dell insediamento ore come previsto dall art.37 della Legge Regionale 12 luglio 2013, n.13. La violazione del presente disposto comporta l irrogazione della sanzione disposta dal successivo art. 9 e l allontanamento dall area camper. 3. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell area;
4. E vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall art.185 del D.Lgs 30/04/1992, n.285, o deposito di materiali all esterno del camper. 5. È vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario,ai sensi dell art. 185 commi 4 e 5 del D.Lgs 285/1992. 6. E vietato occupare lo spazio oltre la delimitazione dell area di sosta assegnata, anche mediante apertura di tende parasole o altro; 7. E vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E altresì vietato sostare in prossimità dell area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o uscita. 8. È assolutamente vietato all interno dell area: lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni; l asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni, od oggetti da lancio; la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola ed è fatto obbligo ai proprietari di raccoglierne le deiezioni; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dai veicoli; il lavaggio di verdure e stoviglie; accendere generatori di corrente; sradicare erba o danneggiare alberi; il transito e la sosta dei veicoli a motore diversi da quelli indicati all art.2 del presente regolamento; la sosta prolungata delle vetture con motore acceso; l utilizzo di fuochi, barbecue o simili all interno dell area. 9. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale l autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese. 10. I rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchi ben chiusi e deposti negli appositi contenitori ubicati nell area. 11. Il Comune non risponde dei danni e dei furti all interno dell area. Non risponde, altresì, per l incendio e il furto del mezzo nell area camper. 12. Negli orari 13.00/16.00 e 23.00/8.00 è proibito qualsiasi rumore che possa disturbare il riposo degli ospiti, compreso il tono di voce alto. 13. il gestore ha diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti il presente regolamento o si comporti in modo da creare danno o disturbo. Articolo 5 ATTIVITA PERMESSE 1. Le autocaravan possono procedere all approvvigionamento dell acqua e allo scarico delle acque reflue nell apposito impianto secondo le modalità e gli orari individuati dal gestore. 2. E permesso applicare l apposita presa dell acqua presente all interno dell area tubazioni idonee a captare l acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate solo per il tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di mezzi e persone ne minacciarne l incolumità e la sicurezza. 3. È permessa l utilizzazione dell acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari; Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico. 4. I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell area dell impianto igienico - sanitario subito dopo l uso. 5. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia 6. Non è previsto il pagamento di ulteriori tariffe per l uso dell acqua e degli scarichi.
Articolo 7 TARIFFE E MODALITA DI PAGAMENTO La sosta delle autocaravan e degli autobus all area camper è a pagamento, in base alle tariffe stabilite dalla delibera della Giunta Comunale ed esposte all esterno dell area camper. L accesso e le uscite dell area camper sono regolamentate da sbarre automatiche: - per l accesso l utente deve ritirare il ticket/biglietto presso l apposito distributore; - per l uscita l utente deve provvedere al pagamento della tariffa presso la cassa automatica o nelle mani dell addetto e provvedere all uscita entro 15 minuti dall ora dell avvenuto pagamento. In caso di smarrimento del ticket/biglietto, o di uscita del veicolo oltre i termini indicati dal precedente punto, l utente dovrà chiamare il servizio assistenza del parcheggio e corrispondere la cifra corrispondente all intera giornata, maggiorata del 25%. L utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l avvenuto inizio della sosta. Articolo 8 - DANNI In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell Amministrazione Comunale e/o del gestore del parcheggio. L Ente e/o il gestore del parcheggio non risponde del veicolo parcheggiato, né di quanto in esso contenuto, né per incendio o furto della stesso. Articolo 9 Rimozione dei veicoli 1. Il Comune, ovvero il Gestore per mezzo delle forze di polizia, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso dell area camper può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa. 2. Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente. Articolo 10 - SANZIONI Per le violazioni di cui al presente regolamento, salvo quanto previsto dalle norme del codice della strada ed ogni altra disciplina specifica per materia, comporta l irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di 25,00 ad un massimo di 150,00 ai sensi della legge 689/81 e pagabili in contanti presso l Ufficio di Polizia Municipale o tramite Conto Corrente Postale intestato al Comune Magione. La violazione del presente regolamento, oltre a quanto previsto dal precedente comma, può comportare l immediato allontanamento dall area di sosta. Articolo 11 ENTRATA IN VIGORE L esecutività del presente regolamento è subordinata all osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.