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Transcript:

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta in data : 29/04/2016 Atto n. 5 Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016 L'anno DUEMILASEDICI, del mese di APRILE, il giorno VENTINOVE, con inizio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Consiglio del Comune di Bussi. Alla seduta di prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello risulta quanto segue: N Cognome e Nome Carica Presenze 1 LAGATTA SALVATORE SINDACO 2 DI CARLO SONIA MARIA 3 LANEVE DIEGO 4 SALVATORE PAOLO 5 DEL ROSSI SONIA 6 NAVARRA LUCA Assente 7 TRABUCCO CINZIA Presenti: 6 - Assenti: 1 Partecipa il Segretario Generale DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua qualità di SINDACO. Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica. IL CONSIGLIO COMUNALE Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267. VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Bussi Sul Tirino, lì 29-04-2016 Bussi Sul Tirino, lì 29-04-2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 5 del 29/04/2016 - Pagina 1 di 6

Il Sindaco illustra la proposta deliberativa in oggetto. Dichiara che anche per l'anno 2016 è confermata l'aliquota 2015 e viene diminuita l'aliquota per i soggetti con reddito inferiore a 15.000,000. IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2); un'aliquota variabile, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3); Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 5 del 29/04/2016 - Pagina 2 di 6

testualmente recita: 11. (.) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 in data 27/07/2015, con la quale è stata rideterminata l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'irpef, in misura pari al 5 per mlle; Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF, ammonta a. 155.000,00; Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF; b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti; Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2016/2018, modificare in riduzione l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef stabilendo: aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986: CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 5 del 29/04/2016 - Pagina 3 di 6

SCAGLIONE DI REDDITO COMPLESSIVO Fino a 15.000 Oltre 15.000 e fino a 28.000 Oltre 28,000 e fino a 55.000 Oltre 55.000 e fino a 75.000 Oltre 75,000 ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 4,5 per mille Ritenuto di provvedere in merito; Quantificato presuntivamente in 155.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale; Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; Richiamati: il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016; il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto lo Statuto Comunale; Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. n 49/2000. Con votazione espressa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato : Voti favorevoli 6, voti contrari 0, astenuti 0, essendo 6 i presenti e votanti DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 5 del 29/04/2016 - Pagina 4 di 6

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'irpef: SCAGLIONE DI REDDITO COMPLESSIVO Fino a 15.000 Oltre 15.000 e fino a 28.000 Oltre 28,000 e fino a 55.000 Oltre 55.000 e fino a 75.000 Oltre 75,000 ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 4,5 per mille 2. di dare atto del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015; 3. di quantificare presuntivamente in 155.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'irpef. 4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva. 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998. Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, Con votazione espressa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato : Voti favorevoli 6, voti contrari 0, astenuti 0, essendo 6 i presenti e votanti DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 5 del 29/04/2016 - Pagina 5 di 6

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to SIG. LAGATTA SALVATORE F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE - venga posto in pubblicazione all'albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. Bussi Sul Tirino, lì 09-05-2016 F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA RELATA DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutici all'albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 09-05-2016. Bussi Sul Tirino, lì 09-05-2016 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI F.to MELCHIORRE NADIA Il sottoscritto Segretario Generale D I C H I A R A Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-04-2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. Bussi Sul Tirino, lì 29-04-2016 F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Bussi Sul Tirino, lì 09-05-2016 DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 5 del 29/04/2016 - Pagina 6 di 6