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Agli utilizzatori delle D.O. OGGETTO: Disposizioni del piano dei controlli per i vini DOCG e DOC affidati a Valoritalia Applicazione del D.M. 14 giugno 2012- G.U. N. 150 del 29/06/2012. In riferimento al decreto in oggetto ed ai decreti di autorizzazione per le singole DO, si indicano le disposizioni per l applicazione del piano dei controlli. Di seguito vengono riassunte le procedure da applicare con l entrata in vigore del nuovo piano dei controlli relativamente ad ogni soggetto della filiera. 1. ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DELLA FILIERA: Si specifica che la rivendicazione delle uve e/o la richiesta di certificazione e/o comunicazioni di imbottigliamento e/o richiesta di contrassegni di Stato costituiscono, a tutti gli effetti, notifica di iscrizione del soggetto agli elenchi della filiera. Di seguito si elencano le caratteristiche dei soggetti costituenti la filiera: Viticoltore La categoria è costituita dai soggetti rivendicanti le uve a DO. La fatturazione viene effettuata sui quantitativi di uva rivendicata a DO per ogni campagna vendemmiale. Vinificatore La categoria è costituita dai soggetti trasformatori delle uve a DO. Gli importi dovuti verranno calcolati sui quantitativi di prodotto vinificato rivendicato. OPPURE (IN SEGUITO ALLA SCELTA DELLA FILIERA) La categoria è costituita dai soggetti certificanti il prodotto a DO. Gli importi dovuti verranno calcolati sui quantitativi di prodotto vinificato per i quali viene richiesta la certificazione. Imbottigliatore La categoria è costituita dai soggetti che effettuano le operazioni di imbottigliamento. Gli importi dovuti verranno calcolati sul quantitativo di vino imbottigliato. Il pagamento sul vino atto alla DO imbottigliato sarà fatturato solo a seguito della certificazione del prodotto. Intermediario Il DM definisce intermediario il soggetto non classificabile nella categoria viticoltori, vinificatori, imbottigliatori ed operante l acquisto e la vendita di uve, prodotti a 1 di 5

monte del vino e vini destinati alla DO nonché vini a DO e che non effettua alcuna trasformazione e/o imbottigliamento dei prodotti. La fatturazione per i centri di intermediazione delle uve viene effettuata sui quantitativi di uva destinata a DO venduti. La fatturazione per i centri di intermediazione di vini sfusi verrà effettuata sui quantitativi di prodotto destinato alla DO o certificato a DO venduti. 2. COMMERCIALIZZAZIONE ALL ESTERO DEI VINI A DO SFUSI: (applicabile solo alle DO i cui disciplinari non prevedono il vincolo dell imbottigliamento in zona) Il D.M. 14 giugno 2012 prevede l applicazione di un controllo anche ai prodotti vitivinicoli a DO commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell UE o paesi terzi importatori. In tal caso, a carico dei soggetti esportatori, si applicano le disposizioni ed il prospetto tariffario previsti per la categoria vinificatori e/o intermediari. Gli esportatori devono trasmettere copia del documento di trasporto alla struttura di controllo entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell operazione. 3. VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE: Si considera vendita diretta la vendita di prodotti a DO, in contenitori di proprietà dell acquirente, venduti allo stato sfuso presso i punti vendita della ditta con stessa P. IVA. È ammessa la vendita diretta solo quando è consentita dal disciplinare di produzione e quando il prodotto è certificato a DO. I soggetti interessati devono comunicare mensilmente alla struttura di controllo i quantitativi di vino a DO venduti direttamente al consumatore finale riportando i riferimenti del certificato di idoneità delle relative partite. Le comunicazioni devono essere fatte entro il giorno 5 del mese successivo alle vendite. A carico dei venditori, si applicano le disposizioni ed il prospetto tariffario previsti per la categoria imbottigliatori. 2 di 5

Nel caso di vendita ad attività commerciali non connesse alla produzione di vino (enoteche, vinerie, supermercati, bar, ecc.) è responsabilità del venditore l invio del documento di trasferimento del prodotto alla struttura di controllo. L acquirente pertanto non ha obblighi nei confronti di Valoritalia. 4. COMUNICAZIONI DEI MOVIMENTI DI CANTINA N.B.: si ricorda che tutte le aziende acquirenti vino sfuso ATTO e CERTIFICATO devono trasmettere TEMPESTIVAMENTE (entro il giorno lavorativo successivo) i relativi documenti di trasporto (DA IT). In sostituzione del documento di trasporto, il destinatario dei prodotti commercializzati potrà comunicare in forma riepilogativa, entro il primo giorno lavorativo successivo all arrivo del prodotto, le seguenti informazioni estratte dalla documentazione di cantina: 1. Data e numero documento 2. Quantità trasportata 3. Dati del fornitore (ragione sociale indirizzo del luogo di spedizione P.IVA) 4. Denominazione tipologia menzione toponimo annata 5. Eventuali manipolazioni (contraddistinte con il codice comunitario di cui al Regolamento CE n. 436/2009) Nel caso di riclassificazione o declassamento ad altra DO, i soggetti della filiera devono darne comunicazione alla struttura di controllo entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell operazione. 5. RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA AI SENSI DEL D.M. 11.11.2011 G.U. n. 295 del 20/12/2011 L azienda invierà la richiesta di prelievo riguardante la partita di vino che intende certificare, utilizzando il modulo RICHIESTA DI PRELIEVO disponibile sul sito www.valoritalia.it nella sezione Download cartella 01 - CONTROLLI VINI DOP e IG - MODULISTICA. Valoritalia, verificata la rispondenza dei carichi e tutta la documentazione relativa alla partita di vino per cui è stata richiesta la certificazione, avvierà l iter di prelievo campione. 3 di 5

Verranno assicurati i tempi di certificazione previsti dal decreto solo nel caso in cui la documentazione trasmessa alla SOP, relativa alla partita in oggetto, sia completa ed esaustiva e conforme alla normativa. Valoritalia si impegna ad avvisare l azienda qualora questi presupposti non fossero soddisfatti. 6. MODALITA IMBOTTIGLIAMENTO DEI VINI ATTI ALLA DO E CERTIFICATI DO a. Denominazioni con Lotto : Il D.M. 14 giugno 2012 dispone che le aziende imbottigliatrici, non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento, comunichino a Valoritalia tutte le informazioni relative alle operazioni di imbottigliamento tramite l apposito modulo Modulo Comunicazione imbottigliamento scaricabile dal sito www.valoritalia.it nella sezione Download cartella 01 - CONTROLLI VINI DOP e IG - MODULISTICA. In base alla circolare del 26 settembre 2012 n 24591, qualora l azienda non comunichi l avvenuto imbottigliamento entro i 7 giorni lavorativi, e non abbia venduto il vino, può comunicarlo dopo senza incorrere in NC ma deve aspettare poi almeno tre giorni lavorativi prima di commercializzarlo. Si informa che Valoritalia non esprimerà più un parere di conformità all imbottigliamento ma acquisirà unicamente il dato a sistema. Casi particolari in deroga rispetto a quanto sopra indicato: 1. IMMISSIONE AL CONSUMO DI PARTITE DI VINO A DO OTTENUTE ESCLUSIVAMENTE DA UVE RIVENDICATE IN PROPRIO O IN QUALITA DI SOCI DI UNA CANTINA COOPERATIVA: partite di vini a DO, che non sono oggetto di riclassificazione, la certificazione costituisce autorizzazione all immissione al consumo. in caso di coacervo di partite di vini a DO, che non sono oggetto di riclassificazione, la comunicazione relativa al coacervo costituisce autorizzazione al consumo. In entrambi i casi, i soggetti interessati dovranno comunque comunicare, mensilmente ed in forma riepilogativa, tutte le informazioni relative agli avvenuti imbottigliamenti. 2. URGENZA DI IMBOTTIGLIAMENTO PER TRASFERIMENTO O VENDITA IMMEDIATA DI PARTITE DI VINI: limitatamente ai casi di urgenza, relativi al trasferimento o alla vendita immediata di partite di vini, il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento. La struttura di controllo deve emettere parere entro le 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del predetto termine. 4 di 5

b. DOCG e DOC con contrassegno di Stato : Il D.M. 14 giugno 2012 all art. 6 comma 11, dispone che la struttura di controllo, verificata la sussistenza dei requisiti quantitativi, consegni le fascette, esonerando gli imbottigliatori dagli obblighi previsti al precedente punto a. Riassumendo le aziende che imbottigliano vini certificati DOCG e DOC con la fascetta come sistema di tracciabilità non sono tenute alla trasmissione dell apposito modulo di comunicazione delle operazioni di imbottigliamento. Si precisa che l imbottigliamento del vino ATTO deve essere sempre rendicontato entro i sette giorni dal termine delle operazioni di imbottigliamento utilizzando l apposito modulo Modulo Comunicazione imbottigliamento scaricabile dal sito www.valoritalia.it nella sezione Download cartella 01 - CONTROLLI VINI DOP e IG - MODULISTICA. 7. DISTRIBUZIONE E/O CONSEGNA FASCETTE DO MODALITÀ DI RICHIESTA: la richiesta delle fascette deve essere inoltrata con il modulo Richiesta contrassegni scaricabile dal sito www.valoritalia.it nella sezione Download cartella 01 - CONTROLLI VINI DOP e IG - MODULISTICA. 8. ALTRE INDICAZIONI La mancata osservazione di quanto disposto nel Decreto e nei piani di controllo, ai quali si rimanda e disponibili sul nostro sito, comporterà l emissione delle relative non conformità lievi e gravi. In caso di rispetto della tempistica prevista dal D.M. 14.06.2012 e di regolarità della documentazione inviata, vige il criterio del silenzio-assenso per cui se l azienda non riceve alcuna notifica entro 15 giorni lavorativi dall avvenuto ricevimento delle comunicazioni da parte di Valoritalia, si considera ottemperato quanto dovuto per il piano dei controlli. La fattura relativa a tutte le quote previste dal piano dei controlli ed ogni altra prestazione effettuata sarà emessa da Valoritalia srl mensilmente con pagamento a 30 giorni. 5 di 5