BROCHURE ANAGRAFE CANINA

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Comune di Fidenza UTC assetto del territorio Ambiente BROCHURE ANAGRAFE CANINA

ANAGRAFE CANINA OBBLIGO ISCRIZIONE E DENUNCIA VARIAZIONI ISCRIZIONE E GRATUITA. Tutti i proprietari di cani hanno l obbligo di iscrivere gli animali presso l ANAGRAFE CANINA del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano a qualsiasi titolo in possesso. (l.r. 07.04.2000, n. 27 - art. 7). DOVE L ANAGRAFE CANINA è istituita presso l UFFICIO AMBIENTE del Comune (P.zza Garibaldi n 25, II piano; giorni di apertura al pubblico: martedì dalle ore 8,30 alle 13,00; giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17.00. Tel. 0524-517283). COME L Anagrafe Canina, al momento dell iscrizione, attribuisce al cane un MICROCHIP che dovrà essere inserito sottocute da un medico veterinario. CANI GIÀ TATUATI I cani già tatuati (tatuaggio E.N.C.I. o di altro comune) vanno comunque iscritti: l iscrizione avviene mantenendo il codice (tatuaggio) già attribuito. Se il cane è iscritto all E.N.C.I. è necessario consegnare copia del certificato al momento dell iscrizione. VARIAZIONI Smarrimento, sottrazione, morte, cessione definitiva del cane e cambio di residenza vanno sempre comunicate all Anagrafe Canina nei termini di legge. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti, o qualsiasi altro animale

SEGNALAZIONI ALL ANAGRAFE CANINA (tempi e termini di legge) ISCRIZIONE SMARRIMENTO SOTTRAZIONE MORTE CESSIONE DEFINITIVA CAMBIO DI RESIDENZA Entro 30 GIORNI dalla nascita o da quando se ne venga a qualsiasi titolo in possesso. Entro 3 GIORNI dalla data di smarrimento. Entro 3 GIORNI dalla data di sottrazione. Entro 15 GIORNI dalla data di morte. Entro 15 GIORNI dalla data di cessione. Entro 15 GIORNI dalla data di cambio di residenza. Per l inosservanza delle disposizioni citate sono previste sanzioni amministrative pecuniarie: SANZIONI MANCATA ISCRIZIONE da 77,00 a 232,00 MANCATA APPLICAZIONE DEL CODICE DI RICONOSCIMENTO da 51,00 a 154,00 MANCATA DENUNCIA DI SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, MORTE, CESSIONE, CAMBIO DI RESIDENZA da 51,00 a 154,00 ABBANDONO, MALTRATTAMENTO O MANCATA CUSTODIA DELL ANIMALE da 1.032,00 a 5.164,00 ILLEGGIBILITÀ DEL TATUAGGIO O INDECIFRABILITA DEL MICROCHIP da 258,00 a 1.549,00 MANCATA DENUNCIA DI UCCISIONE DI UN CANE IDENTIFICATO da 51,00 a 154,00 MANCATA RIMOZIONE DI ESCREMENTI IN LUOGHI PUBBLICI da 50,00 a 300,00 ACCESSO IN LUOGHI VIETATI AI CANI CONDUZIONE DI CANI SENZA GUINZAGLIO, PALETTA O INVOLUCRO PER ESCREMENTI E/O MUSERUOLA da 50,00 a 300,00 da 50,00 a 300,00

POLIZIA VETERINARIA NORME E REGOLAMENTI L art. 181 del regolamento di polizia veterinaria, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 99 del 14 marzo 1990 e successivamente modificato con deliberazioni dello stesso organo n. 8 del 24 febbraio 1994 e n. 31 del 2 maggio 1994, prevede che: Nei centri urbani i possessori di cani devono: - evitare che gli animali lordino con i propri escrementi le strade ed i loro margini, le cunette, i marciapiedi, le zone ad esclusivo transito pedonale ed i luoghi destinati al passeggio; - condurli in aree riservate all espletamento dei loro bisogni fisiologici; - rimuoverne le deiezioni solide usando, di norma, appositi raccoglitori monouso disponibili in distributori automatici nel centro urbano e nei supermercati; - impedire loro l accesso ai luoghi riservati ai bambini. Si ricorda infine che l art. 251 del regolamento di igiene comunale prescrive che i cani circolanti sulle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono portare idonea museruola, se non condotti al guinzaglio. Nei luoghi pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio. Si invitano quindi i cittadini che possiedono un cane ad utilizzare le AREE DI SGAMBAMENTO appositamente allestite: - in via Togliatti il Giardino di Charlie - in via F.lli Cairoli

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA VIGENTE Art. 35: Animali di affezione (settori IV, V) 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino notevole disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali. 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00. Art. 37: Detenzione di cani (Settori IV, V) 1) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani. 2) I conduttori di cani devono avere con sé l apposito raccoglitore delle deiezioni monouso paletta e l involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi. 3) E proibito l accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, dove siano dislocati giochi per bambini. 4) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica. 5) I cani, se custoditi all interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti. 5) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti. 6) Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00, con esclusione delle violazioni saranno sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

NORME RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI CANI FUORI DAL TERRITORIO ITALIANO Regolamento (CE) N. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Maggio 2003. Il presente regolamento si applica a qualsiasi spostamento di animali da compagnia tra gli Stati membri e all introduzione o reintroduzione nel territorio della Comunità da un paese terzo. Di seguito si riporta uno stralcio del presente Regolamento. In occasione di movimenti, gli animali devono: 1. essere identificati per mezzo di tatuaggio leggibile oppure di sistema elettronico di identificazione (microchip). Qualora, il sistema di identificazione sia il microchip, in caso di controllo il proprietario deve fornire i mezzi necessari alla lettura del microchip stesso. Dal 2012 ogni cane potrà essere identificato solo per mezzo di microchip. 2. essere muniti di passaporto rilasciato da veterinario abilitato dall autorità competente attestante l esecuzione della vaccinazione antirabbica. 3. rispettare norme specifiche di controllo dell echinococcosi e delle zecche, qualora lo Stato membro ne disponga. Il sistema di identificazione del cane deve essere accompagnato dall indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e all indirizzo del proprietario dell animale. Nel caso di movimenti nei territori di Irlanda, Svezia o Regno Unito, i cani devono 1. essere identificati per mezzo di microchip, a meno che lo Stato membro non autorizzi anche l identificazione per mezzo di tatuaggio. 2. essere muniti di passaporto che attesti, oltre all avvenuta vaccinazione antirabbica, l esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0.5 Ul/ml. Qualora da eventuali controlli risulti che l animale non soddisfa le condizioni previste dal presente regolamento, l autorità competente può decidere di rispedire l animale verso il paese d origine, oppure di isolarlo sotto controllo ufficiale oppure, in ultima istanza, di sopprimerlo senza compensazione finanziaria, quando la rispedizione o l isolamento in quarantena non siano applicabili. In caso di trasferimenti all estero del cane, si consiglia comunque di recarsi all USL per informazioni.

Ordinanza n. 126 del 22 maggio 2003 Oggetto: detenzione di animali IL SINDACO VISTI: i Regolamenti di polizia municipale, d igiene veterinaria e di smaltimento dei rifiuti, che disciplinano la tenuta degli animali ed in particolare l obbligo di evitare che lordino con i propri escrementi i suolo pubblico e l obbligo di custodire gli animali in modo da non determinare inconvenienti igienici; il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la l. 24 novembre 1981, n. 689; lo Statuto comunale; CONSIDERATO che negli ultimi tempi si susseguono innumerevoli proteste dei cittadini che segnalano fatti riprovevoli di escrementi presenti sul suolo, cani vaganti nei parchi giochi per bambini ed altri episodi di pericolo o fastidio per la collettività; RITENUTO di dover approfondire e precisare la normativa vigente mediante specifiche disposizioni che attuino ed armonizzino quelle esistenti allo scopo di contemperare i diritti degli animali e dei loro detentori, con quelli della comunità cittadina in generale; ORDINA l attuazione delle seguenti provvedimenti: 1. negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi d involucri in plastica, depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi; 2. i conduttori di cani devono avere con sé l apposito raccoglitore delle deiezioni monouso paletta! e l involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi; 3. è proibito l accesso ai cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi, parchi gioco, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, dove siano dislocati giochi per bambini. Se il parco o giardino non è definibile nello spazio da aiuole a verde, recinzioni e simili, è proibita la presenza di cani nel raggio di 100 metri da ogni gioco pubblico per bambini; 4. è sempre vietata la presenza di cani negli spazi contraddistinti da idoneo cartello che ne vieti in modo chiaro la presenza stessa; 5. le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell art. 7 bis del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; La presente ordinanza verrà resa nota tramite affissione all albo pretorio; Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza

ORDINANZA N. 355 DEL 17 NOVEMBRE 2008 OGGETTO: controllo veterinario di animali morsicatori IL DIRIGENTE Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell 8 febbraio 1954 che approva il Regolamento di polizia veterinaria; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.- Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19 Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ; Vista la l.r. 12 maggio 1994, n. 19 Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ; Vista la l.r. 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a tutela del benessere animale ; Vista la deliberazione della giunta regionale del 14 maggio 2007, n. 647 Indicazioni tecniche in attuazione alla l.r. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/2006; ricorrendo le seguenti condizioni: che il proprietario dell animale morsicature abbia presentato al Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L. di Parma richiesta di osservazione dello stesso presso il proprio domicilio; che il Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L. di Parma abbia espresso parere favorevole all accoglimento della suddetta istanza; ORDINA a tutti i proprietari di animali morsicatori: di isolare, custodire e tenere in osservazione, in apposito locale e/o recinto chiuso, l animale morsicatore per un periodo di dieci giorni, a decorrere dalla data della procurata lesione; di evitare che l animale abbia contatti con persone ed altri animali; di non sottoporre l animale a trattamenti immunizzanti durante il periodo di osservazione; di non sopprimere, vendere o smarrire l animale; di ottemperare alle misure aggiuntive che il Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L. di Parma riterrà opportuno prescrivere e che verranno comunicate per iscritto all interessato dal veterinario ufficiale del Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L. di Parma; di mettere a disposizione dell Autorità Sanitaria l animale ogni qual volta si presenterà per il controllo; controllo; richiamati - degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - lo Statuto comunale;

AVVERTE che il proprietario o la persona cui il proprietario ha delegato la responsabilità della custodia dell animale morsicatore, ha l obbligo di avvertire immediatamente il Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L. di Parma competente per territorio in caso di insorgenza di qualsiasi sintomo di malattia, in particolare: cambiamento d indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità di deglutizione, o in caso di fuga o morte dell animale avvenuta durante il predetto periodo di osservazione; che gli oneri economici del periodo di osservazione sono a carico del proprietario dell animale; che il Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L. di Parma è incaricato della vigilanza per l ottemperanza alla presente ordinanza e per la comminazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni previste dall art. 358 del R.D. 1265/1934, fatte salve le maggiori pene previste dal codice penale; che, trascorso con esito favorevole il suddetto periodo di osservazione (opportunamente certificato dal Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L. di Parma) sarà da considerarsi cessato ogni obbligo imposto dalla presente ordinanza; DISPONE che del presente provvedimento venga data la più ampia comunicazione alla cittadinanza, tramite la stampa locale; che questo atto venga trasmesso all Ordine dei Veterinari di Parma (oppure ai singoli veterinari iscritti all Ordine); che sia affisso all Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del comune di Fidenza www.comune.fidenza,.pr.it;; che copia del presente atto sia consegnata al proprietario dell animale al momento dell iscrizione dello stesso all anagrafe canina comunale. IL DIRIGENTE UTC assetto del territorio Arch. Alberto Gilioli

IN CASO DI SMARRIMENTO/RINVENIMENTO DI CANI In caso di smarrimento/rinvenimento di un cane ci si può rivolgere alla Polizia Municipale piazza Garibaldi n. 25 - e al canile municipale - loc. San Michele Campagna, tel. 348/7389993 oppure 349/3162261 per verificare la presenza di microchip mediante l apposito lettore. Si consiglia, per i cani non direttamente identificabili (perché non dotati di tatuaggio), di apporre una medaglietta riportante i dati del proprietario