Ufficio Attività Agonistica

Documenti analoghi
Ufficio Attività Agonistica

AREA 4 UFFICIO ATTIVITA AGONISTICA

UFFICIO ATTIVITA AGONISTICA

Ufficio Attività Agonistica

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

COMMISSIONE PER L ATTIVITA SPORTIVA CALCIO DISTRIBUZIONE CALENDARI

Ufficio Attività Agonistica

COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA CONTESSA CLEMENZA n CATANZARO TEL /2 - FAX

SINTESI DELLE CARTE FEDERALI DELLA F.I.G.C.

Lega Nazionale Calcio UISP

NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA

Stagione Sportiva 2016/2017. Comunicato Ufficiale N. 1

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL

Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Area 4 EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - LAZIO - ABRUZZO - MOLISE - SARDEGNA

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Marianna Garrone Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel

Federazione Sport Sordi Italia

NORMATIVA AUTORITA GARANTE 2014

LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

Ufficio Attività Agonistica

A.S.D. Sodalizio Audiolesi Mylae Milazzo Via Scaccia n Milazzo (Me) Fax 090/ Cod. Fisc. n.

Federazione Italiana Giuoco Handball

G.V.A.C. GRUPPO VARESINO ALLENATORI DI CALCIO

Campionato Nazionale Juniores

Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Allegato 6 del Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO

COMITATO REGIONALE TOSCANO COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 1

COMUNICAZIONI RISULTATI

NORMATIVA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CORRIDORE PROFESSIONISTA

TITOLO II LE FUNZIONI A. FUNZIONI TECNICHE

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

TITOLO IV. - LE GARANZIE. 1. Tutti coloro che, nell ambito della Federazione, delle Leghe e delle società, delle associazioni

STAGIONE AGONISTICA 2014/2015 INTEGRAZIONI ALLE NORME GENERALI (CONSULTA REGIONALE 08/07/2014)

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Settore Giovanile e Scolastico. Regolamenti per Tornei a carattere Internazionale Calcio femminile

Allegato n. 3 al Comunicato ufficiale n. 21 dell 8 agosto /99

CALCIO - UMBRIA COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL GIORN0 30/06/2016

STRALCI DI REGOLAMENTO e STRUTTURA TECNICA Art Ufficiali di Gara: nozione 1. Sono Ufficiali di Gara gli aderenti alla FIPAV tesserati in

QUOTE - ANNO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

Normative e disposizioni Campionati Femminili Area Trentino Alto Adige

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA ASD E ACCERTAMENTI FISCALI. Parte II

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE. ha pronunciato, ai sensi dell art. 80 del R.d.G., la seguente D E C I S I O N E

CALCIO - UMBRIA COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL GIORN0 30/06/2017

Ufficio Attività Agonistica

DIREZIONE TECNICA COMITATO PROVINCIALE Via Marino Torre, TRAPANI Cell

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

NORME ATTUATIVE BMX 2010 CATEGORIE GIOVANISSIMI. (Approvate dal Consiglio Federale del 25 novembre 2009)

8.1. Categorie di tesseramento Federazione Italiana Canoa Kayak I NUMERI DELLO SPORT. Roma, 2003

VIA CONTESSA CLEMENZA n CATANZARO TEL /2 - FAX

27 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 A.S. 2016/2017

DETERMINAZIONI stagione 2007/2008

PROGETTO VIVAI. Struttura Tecnica Federale

Regolamento tecnico di Nuoto Sincronizzato

Regolamento per le procedure arbitrali

DOMANDA DI AMMISSIONE PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO AI CAMPIONATI DI CALCIO A 11 ORGANIZZATI DAL. Società richiedente

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

MEMORIAL RENATO FAITELLA

Le domande ed i relativi allegati dovranno pervenire entro il 30 marzo 2010.

NORME DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI CALCIO A 5 MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 LEGA CALCIO UISP REGGIO EMILIA VIA A. TAMBURINI, 5 INT.

Comunicato 5 del 29 novembre 2012

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ROMA VIA PO, 36

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI MINIVOLLEY

Nuove normative Medicina dello sport. Dottor Alberto Murgia

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI

Federazione Italiana Giuoco Handball

Prima Divisione Maschile

Comitato Regionale Veneto

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 XXVII TROFEO TOSCANA III TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI RISERVATO ALLA CATEGORIA ALLIEVI E GIOVANISSIMI

Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale Abruzzo Sud Est

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO V.le Tiziano, ROMA REGOLAMENTO AZZURRI

Comunicato Ufficiale N 134 /bis del 06/06/2012

Federazione Italiana Giuoco Handball

Ufficio Gare Regionale Lombardia

COMUNICATO UFFICIALE N. 84 Stagione Sportiva 2016/17 PUBBLICATO IN ROMA IL 12 AGOSTO 2016

Campionato Nazionale Pallacanestro cat. Open M Anno Sportivo 2015/2016 Comunicato Ufficiale n. 26 del 26 Maggio ª giornata - finale di play off

Trasmessa a mezzo posta elettronica

Calendario Attività 2017 e disposizioni attuative del RTS

COMUNICATO UFFICIALE N 1

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA Approvato il 10 novembre 2012

CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLISMO Montecatini Terme (PT) 17/19 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

MANIFESTAZIONI FEDERALI, DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO. Data Tipo Manifestazione Comitato Organizzatore giugno luglio 2015

FIPAV Federazione Italiana Pallavolo STAGIONE SPORTIVA I CONTRIBUTI MODALITA DI VERSAMENTO

La contestazione degli addebiti

NORMATIVA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CORRIDORE PROFESSIONISTA

A.S.D. VOLLEY CLUB MELFI - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

REGOLAMENTI ATTIVITA ESTIVA 2015

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Settore Giovanile e Scolastico. Regolamenti per Tornei a carattere Regionale Provinciale e Locale

QUOTE - ANNO SPORTIVO

! " ## " $% &# '% & ( )! ( & * $% )# * ( " $% # + '' & &, + " %% +! #

Nuoto Sincronizzato - Calendario Regionale 2015/2016

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING RTS. REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO 2017 Settore SENIOR. C.I.S. - Commissione Italiana Senior

Transcript:

Federazione Italiana Giuoco Handball Pallamano Ufficio Attività Agonistica Giudice Sportivo Nazionale Tribunale Federale Corte Sportiva d'appello Corte d'appello Federale COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 1/06/2016

Comunicato Ufficiale N 35 del 1/06/2016 Pag. n.1 Gara 2 del 28/05/2016 Campionato SERIE A MASCHILE PLAY OFF FINALE JUNIOR FASANO BOZEN 31-19 CLASSIFICA SERIE A MASCHILE DAL 1^ AL 6^ POSTO JUNIOR FASANO BOZEN TERRAQUILIA CARPI ROMAGNA PRESSANO ACCADEMIA CONVERSANO Ufficio Attività Agonistica Nazionale - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - NESSUN PROVVEDIMENTO Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Raoul Barsanti

Comunicato Ufficiale N 35 del 1/06/2016 Pag. n.2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo Nazionale: Viste le disposizioni emanate dal Consiglio Federale in materia di partecipazione all attività giovanile, previste dal Vademecum stagione agonistica 2015/16, e che di seguito si riportano integralmente: Gli affiliati iscritti ai campionati di serie, maschili e femminili, hanno l obbligo di partecipare alla seguente attività di categoria, portando regolarmente a termine il relativo campionato: Serie A-A2 maschile 1 campionato a scelta tra Under 14 e Under 16 maschile Serie B maschile 1 campionato a scelta tra Under 20-18-16-14-12 maschile Serie A/2 a Divisione femminile 1 campionato a scelta tra Under 18-16-14-12 femminile La mancata osservanza di tale norma comporta l applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: Serie A maschile 2.500,00 Serie A2 maschile 1.000,00 Serie B maschile 500,00 Serie A femminile 1.500,00 2 a Divisione femminile 300,00 Vista la comunicazione della Segreteria Generale in ordine al mancato adempimento delle disposizioni sopra riportate P.Q.M. Commina alle sottoelencate Società le sanzioni amministrative di seguito indicate, ai sensi del Vademecum stagione agonistica 2015/16: Cod. Società Campionato Sanzione 3911 ASD PALL. SCAFATI B MASCHILE 500,00 Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Raoul Barsanti

Comunicato Ufficiale N 35 del 1/06/2016 Pag. n.3 TRIBUNALE FEDERALE Seduta del 17.05.2016 Deferimento della Procura Federale nei confronti del tesserato CARDACI Salvatore. /--------------------------------------------------/ Il Tribunale Federale: PREMESSO CHE: a seguito di richiesta da parte di un tesserato del settore arbitrale, la Procura Federale della FIGH procedeva all audizione dello stesso in data 17 marzo 2016, presso gli uffici federali; preso atto delle dichiarazioni da questi rese circa la ricezione, in data 23 febbraio 2016, di un messaggio sul proprio profilo personale di Facebook proveniente dal profilo Facebook di "Salvo Cardaci", e che tale messaggio lo aveva sorpreso e sconcertato non solo per il suo contenuto, ma soprattutto per il fatto che il Cardaci avesse voluto prendere contatti con un arbitro federale conosciuto solo nelle occasioni in cui, in ragione del proprio ruolo di arbitro, si era trovato a dirigere gare della Società presso la quale il Cardaci è tesserato come allenatore. la Procura Federale, acquisita copia del messaggio inviato dal Cardaci, valutati i contenuti del messaggio, riteneva di dovere procedere alla audizione del tesserato Cardaci, per richiedere chiarimenti in merito; in data 04 aprile 2016, la Procura Federale procedeva all'audizione del tesserato Sig. Salvatore Cardaci, preliminarmente accertando che lo stesso riconoscesse come proprio il messaggio inviato all'arbitro; il Cardaci, nel corso dell'audizione, confermava espressamente l invio ed il contenuto del messaggio inviato; a seguito delle dichiarazioni rese dal tesserato Cardaci nel corso dell audizione del 04 aprile 2016, la Procura invitava lo stesso a produrre documentazione e/o prove a sostegno delle medesime dichiarazioni; il tesserato Cardaci, si limitava a sostenere che quanto da lui espresso e contenuto nel messaggio, era da ascriversi esclusivamente a sensazioni personali; a conclusione dell istruttoria esperita, la Procura Federale, ha ritenuto che: l'arbitro abbia ottemperato al dettato della vigente normativa che impone a tutti i tesserati di rivolgersi alla giustizia sportiva nel caso in cui vengano a conoscenza, in qualsiasi modo, di fatti che possano avere rilevanza disciplinare; il contenuto del messaggio inviato dal proprio profilo Facebook dal tesserato Cardaci all'arbitro è teso inequivocabilmente a rappresentare uno scenario all'interno del quale emergono

Comunicato Ufficiale N 35 del 1/06/2016 Pag. n.4 comportamenti da parte del corpo arbitrale, in ossequio ad un presunto disegno della dirigenza federale, tesi a danneggiare volutamente la squadra allenata dal Cardaci, con l'assunto che i suoi dirigenti sarebbero "in contrapposizione all'attuale dirigenza" federale; la rappresentazione di cui sopra non è stata supportata, nonostante le reiterate richieste della Procura, da alcuna prova documentale e/o prova di altro genere, ma solo giustificata come frutto di "sensazioni" personali del tesserato; inoltre: il comportamento tenuto dal tesserato Cardaci con l'invio di un messaggio, con gli specifici contenuti sopra evidenziati, ad un soggetto del settore arbitrale configura, in modo inequivocabile, la fattispecie della violazione del generale divieto di intrattenere rapporti con gli arbitri, ed invero, con l'invio di tale specifico messaggio ha indubbiamente tentato di coinvolgere un arbitro federale nelle proprie personali valutazioni peraltro rivelatesi prive di fondamento e comunque tali da potere condizionare l'operato di un arbitro nell'eventualità che questi fosse designato per una futura gara della squadra allenata dal Cardaci; il contenuto del messaggio, che disegna un progetto dell attuale dirigenza federale nei confronti della Società per la quale Cardaci è tesserato come allenatore senza supportarne in alcun modo l'assunto, rappresenta sicuramente un vulnus dell'onorabilità degli organi federali e nel contempo una chiara violazione del dovere degli affiliati e dei tesserati di tenere sempre un comportamento conforme al principio sportivo della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale così come previsto dal regolamenti federali e dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI. **** **** Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria condotta, la Procura Federale, con provvedimento del 19 aprile 2016, deferiva: il Sig. Salvatore Cardaci, quale tesserato della Società Jomi Salerno, per il combinato disposto dell'art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina e degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. **** **** **** Dopo attenta valutazione della questione nella sua complessità, e tenuto conto delle difese svolte dal tesserato, questo Tribunale,

Comunicato Ufficiale N 35 del 1/06/2016 Pag. n.5 CONSIDERATO CHE: dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale è emerso, in modo incontrovertibile, la violazione da parte del Cardaci del generale divieto dei tesserati di intrattenere rapporti con la classe arbitrale; il contenuto del messaggio inviato dal Cardaci, rappresenta sicuramente un attacco all'onorabilità degli organi federali e nel contempo una chiara violazione del dovere degli affiliati e dei tesserati di tenere sempre un comportamento conforme al principio sportivo della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale così come previsto dal regolamenti federali e dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI; nel messaggio, il tesserato Cardaci ha espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell'ordinamento sportivo, gettando, nella fattispecie, discredito sull'onorabilità della Federazione nel suo complesso, violando di fatto il dettato previsto dall art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; le contestazioni sollevate dal tesserato Cardaci, relative ad una presunta nullità dell atto di deferimento ricevuto, per violazioni del diritto di difesa e applicazioni di sanzioni su richiesta, appaiono totalmente infondate in quanto sia gli uffici federali preposti, sia la Procura Federale hanno agito nel pieno rispetto dell'attuale normativa federale e dei principi di giustizia del CONI: si ricordano a tale proposito le disposizioni contenute negli artt. 35 comma 5, 44 commi 1 lett. b) e 4, 45 commi 1 e 2, 50 comma 10 del Regolamento Giustizia e Disciplina ed infine dell'art. 29 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. RITENUTO infine che, le violazioni delle normative sopra citate configurano la palese violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina e degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e P.Q.M. Il Tribunale Federale, sentite le parti, irroga al deferito la seguente sanzione disciplinare: al Sig. Salvatore Cardaci, nella sua qualità di tesserato della Società Jomi Salerno, la squalifica sino al 10 agosto 2016. Il Presidente del Tribunale Federale Avv. Carlo Porceddu