d iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, DI GIACOMO, FRAVEZZI, MANCUSO, MASTRANGELI, MOLINARI, SCALIA e SOLLO

Documenti analoghi
Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

Relatore: Arch. Angelo Mambretti. Consulta regionale lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

d iniziativa dei senatori LUCIDI, SERRA, CRIMI, CAPPELLETTI, SCIBONA, CASTALDI, FUCKSIA, VACCIANO, DONNO, AIROLA, MOLINARI e BLUNDO

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2225

E M A N A il seguente decreto legislativo:

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n (GU n.298 del ) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3221

Art cod. civ. Recesso Unilaterale

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, CAPONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3524

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1877

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6

d iniziativa dei senatori BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO e ZIZZA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

DECRETO 19 luglio 2016, n (GU n.201 del Suppl. Ordinario n. 38)

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

L.R. 30/1968, art. 20 B.U.R. 20/7/2016, n. 29 L.R. 20/2015, art. 12, c. 10 e 11. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0138/Pres.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 402

MI ISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Il Presidente della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2283

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

RISOLUZIONE N. 108/E

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 477

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

INTERVENTO 7 ARCHITETTO LUIGI SCRIMA Lettera di incarico, norma deontologica

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Circolare N.156 del 8 Novembre 2012

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN, TONINI, BENCINI, DALLA ZUANNA, FUCKSIA, GIANNINI, SUSTA, REPETTI e BUEMI

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova

La dematerializzazione dei documenti amministrativi

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell ufficio del Garante dei diritti degli animali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2281 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, DI GIACOMO, FRAVEZZI, MANCUSO, MASTRANGELI, MOLINARI, SCALIA e SOLLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2016 Modifiche all articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2281 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge propone una modifica dell articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati. La Costituzione italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica e un diritto essenziale della persona; nella nozione di «lavoro» deve senz altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo di cui i professionisti sono espressione. Affinché la professione forense possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell eguaglianza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, è necessario un quadro normativo che tuteli la dignità dell avvocato. Tale dignità passa anche attraverso la misura del compenso che deve essere adeguato all importanza dell opera e al decoro della professione, come sancito dall articolo 2233 del codice civile. La crisi economica sta incidendo notevolmente nei vari settori professionali, in particolare in quello forense. Lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti avvocati appare imputabile anche a scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel settore delle prestazioni professionali esponendo l attività forense ad improprie logiche di mercato; il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente da attuarsi anche attraverso la tutela di prestazioni professionali i cui compensi non sia soggetti, in assoluto, alla logica del massimo ribasso. Il compenso dell avvocato è regolato dal codice civile all articolo 2233 il quale, al primo comma, stabilisce che se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso è determinato dal giudice sentito il parere dell associazione professionale a cui il professionista appartiene; il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, parla di parametri, non di tariffe (abolite dal cosiddetto decreto Bersani, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). I parametri hanno valore solo nell ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all autonomia privata. L Avvocatura denuncia che a seguito dell abolizione dei minimi tariffari si riscontra un ripetuto vulnus alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose. Il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto dell Unione europea il professionista intellettuale (si veda la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 19 febbraio 2002, nella causa C-35/99, dove il Consiglio nazionale forense è stato qualificato come «associazione di imprese»). La stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono considerati come imprese ai fini dell applicazione della tutela dei consumatori; beneficiano infatti della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e accedono ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2281 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Manca un espresso riconoscimento che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa sia in malam partem con l imposizione di obblighi antitrust e di correttezza commerciale sia in bonam partem ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e/o di dipendenza economica a danno dell avvocato, parte debole del rapporto contrattuale con l impresa, in ragione di un preteso rapporto fiduciario; i medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato al fine di limitare la concorrenza sleale. Il seguente disegno di legge si compone di tre articoli: l articolo 1 propone la modifica dell articolo 2233 del codice civile prevedendo l inserimento di tre nuovi commi dove si dispone la nullità di patti ove il compenso sia manifestamente sproporzionato all opera prestata dal professionista. Vengono altresì inseriti criteri di valutazione della sproporzione del compenso. È disposta, infine, la nullità di qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall organo giurisdizionale, sia di clausole che precludano al professionista di pretendere acconti o che gli impongano l anticipazione di spese per conto del cliente. L articolo 2 contiene una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica. L articolo 3 dispone l entrata in vigore.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2281 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche all articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati) 1. All articolo 2233 del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all opera prestata ai sensi del secondo comma. Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206». Art. 2. (Clausola di invarianza degli oneri) 1. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2281 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 3. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 1,00