COMUNE DI VODO DI CADORE

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COMUNE DI VODO DI CADORE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981 Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 in data 26.09.2014.

INDICE Art. 1 Disposizioni generali Rinvio al procedimento sanzionatorio amministrativo della L. 689/1981 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Termine per l emissione delle ordinanze-ingiunzioni Competenza Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa nelle ordinanze-ingiunzioni Sanzioni accessorie Norme finali

Art. 1: Disposizioni generali Rinvio al procedimento sanzionatorio amministrativo della L. 689/1981. Il procedimento per l emissione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative è disciplinato dalla L. 689/1981. Le disposizioni del presente Regolamento si osservano in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle ordinanze comunali, in leggi di natura amministrativa per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro. Art. 2: Termine per l emissione delle ordinanze-ingiunzioni. Il termine per l emissione dell ordinanza-ingiunzione o dell ordinanza di archiviazione è di 5 anni dalla data di contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento, ai sensi dell art. 28 L. 689/1981, termine prescrizionale del diritto di riscossione delle sanzioni amministrative. Art. 3: Competenza. Sono di competenza dei Responsabili dei Servizi le ordinanze-ingiunzioni emesse per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di polizia o a seguito di decisione di memorie difensive, ai sensi e per gli effetti della L. 689/1981 (cfr. facsimile di memoria difensiva allegata), ivi compresa l eventuale audizione (delegabile), atto infra-procedimentale, del ricorrente. La competenza è così ripartita: Responsabile del Servizio Tecnico: 1. materia edilizia/urbanistica ivi compresi regolamenti ed ordinanze; 2. materia ecologico-ambientale ivi compresi regolamenti ed ordinanze; Responsabile del Servizio Polizia Locale: tutte le altre materie di competenza comunale ivi compresi regolamenti comunali ed ordinanze sindacali ed altre leggi di natura amministrativa. Qualora la sanzione amministrativa sia stata contestata direttamente dal medesimo o dal personale appartenente al Comando Polizia Locale, per ragioni inerenti la posizione di terzietà ed imparzialità dell autorità amministrativa giudicante, la competenza è attribuita al Segretario Comunale. Art. 4: Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa nelle ordinanzeingiunzioni. Ciascun Responsabile competente per materia, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dalla L 689/1981 e nel rispetto del minimo e del massimo edittale previsto dalla legge, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. 1) La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità. 2) La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico. 3) Le condizioni economiche sono valutate, in modo da rendere effettiva la funzione deterrente

della sanzione, solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore. Non sono valutabili autodichiarazioni di indigenza o di incapacità economica al pagamento della sanzione. In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento: a) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI: Per la prima violazione: sanzione indicata nel verbale quale pagamento in misura ridotta aumentata del 30% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento. Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione è pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta aumentata del 40% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento. b) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI: Per la prima violazione: sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 40% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento. Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 50% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento. c) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI: Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Responsabile competente all Organo Accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l Organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta, l Ufficio che ha in carico l istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti. Impregiudicata l eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell accertamento o per altra causa, per la prima violazione, la sanzione da ingiungere nell ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta aumentata del 10% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale. Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione da ingiungere nell ordinanza-ingiunzione è determinata

singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta aumentata del 30% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale. d) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI: Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Responsabile competente all Organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l Organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta, l Ufficio che ha in carico l istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti. Impregiudicata l eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell accertamento o per altra causa, per la prima violazione la sanzione da ingiungere nell ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 30% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale. Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta la sanzione da ingiungere nell ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 50% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale. Art. 5: Sanzioni accessorie. In osservanza di quanto stabilito dall art. 20 L. 689/1981 le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l ordinanza-ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria. Art. 6: Norme finali. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della deliberazione che lo approva. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.