FOGLIO INFORMATIVO n. 6.4 MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL CREDITO AL CONSUMO



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FOGLIO INFORMATIVO n. 6.4 MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL CREDITO AL CONSUMO INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO soc.coop. Sede: Viale Umberto I, 53 - cap 03018 Paliano (FR) Tel.: 0775/577014 Fax: 0775/578129 email bccpaliano@paliano.bcc.it sito internet www.bccpaliano.it Registro delle Imprese della CCIAA di Frosinone n. 2865 Iscritto all Albo della Banca d Italia n. 2644 - codice ABI 08717 Iscritto all Albo delle Società Cooperative n. A160989 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS È IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL CREDITO AL CONSUMO Con il contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo la banca consegna al cliente che agisca per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore) una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Il credito al consumo è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Non costituisce credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore (ad esempio: acquisto di un autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa). Le norme sul credito al consumo non si applicano, inoltre, a: a) finanziamenti destinati all acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare ovvero all esecuzione di opere di restauro o di miglioramento; b) contratti di locazione purché non Aggiornato al 04/05/2015 Pagina 1 di 9

prevedano che il diritto di proprietà possa trasferirsi al locatario; c) finanziamenti senza remunerazione in interessi o altri oneri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate; d) finanziamenti rimborsabili in un unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili in forma di interessi; e) crediti di importo inferiore ad euro 155 e superiore ad euro 30.987. Al consumatore viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso. L eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente del tasso, che produce l aumento dell importo e, se convenuto, del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate o, se consentito, l allungamento del mutuo. Mutuo a tasso misto Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene. Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile. Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso. Mutuo a due tipi di tasso Il mutuo è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile. Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno. Altro A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa, pertanto non obbligatoria, a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia di grado pari o superiore al 66%. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca. ONI SULLA BANCA Aggiornato al 04/05/2015 Pagina 2 di 9

CONDIZIONI ECONOMICHE C QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL CREDITO AL CONSUMO Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 1 [espresso per ogni singola tipologia di tasso] fino ad Euro 25.000,00 Tasso fisso 8,717% Tasso variabile 6,180% fino ad Euro 25.000,00 per acquisto autoveicolo Tasso fisso 7,911% Assistite da garanzie reali Tasso fisso 6,315% Tasso variabile 4,608% VOCI Tasso fisso COSTI Tasso variabile Importo massimo finanziabile Euro 25.000,00 Durata Criterio di calcolo degli interessi 7 anni 7 anni Anno commerciale per finanziamenti superiore ai 18 mesi Anno civile per finanziamenti fino a 18 mesi TASSI Tasso di interesse nominale annuo Tasso di interesse nominale annuo Acquisto Autoveicoli Tasso di interesse nominale annuo Assistite da garanzie reali 7,40% Euribor trimestrale base 360 gg. più uno spread massimo di 5,00 punti. 6,65% non previsto 5,15% Euribor trimestrale base 360 gg. più uno spread massimo di 3,50 punti. 1 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di 10.000,00, di durata massima prevista per la tipologia di mutuo, con una periodicità della rata mensile, spese incasso rata euro 2,15, spese di istruttoria pari all 1,50% (max euro 500,00) dell importo del mutuo con base di calcolo interessi anno civile 365 gg. Aggiornato al 04/05/2015 Pagina 3 di 9

Parametro di indicizzazione Nessuno I tassi di interesse agganciati al tasso Euribor si intendono riferiti al tasso nominale EURIBOR denaro trimestrale, alle date del 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre, rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore o dalla pagina Reuters a cura dell A.T.I.C. (Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie) ed avrà valenza a decorrere dal trimestre successivo alla data di riferimento. Il terzo decimale del parametro di riferimento sarà arrotondato per eccesso se pari o superiore a 5, per difetto se inferiore a 5. Qualora il suddetto tasso non fosse rilevabile, si farà riferimento al tasso Euribor disponibile precedente. Spread Nessuno Massimo 5,00 punti Tasso di interesse di preammortamento non previsto Euribor trimestrale base 360 gg. più uno spread massimo di 5,00 punti. Tasso di mora Tasso del contratto più uno spread di 3,00 punti, e comunque nei limiti di legge SPESE Spese per la stipula del contratto Spese per la gestione del rapporto Istruttoria Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi) Imposta sostitutiva Incasso rata Con addebito automatico in conto corrente o con pagamento per cassa Invio comunicazioni In forma cartacea On line Accollo mutuo 1,50% sull importo concesso min 25,00 max 500,00 0,052 ogni 516,46 di capitale 0,11% dell importo finanziato 0,25% o 2,00% secondo la prescrizione di legge. Rata mensile 2,15 Rata trimestrale 5,25 Rata semestrale 10,50 1,00 zero 1,50% sull importo concesso min 25,00 max 500,00 Aggiornato al 04/05/2015 Pagina 4 di 9

Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo) 2 1,00% PIANO DI AMMORTAME NTO Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento 3 1,00%. Francese Costante Mensile Trimestrale Semestrale ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Parametro di indicizzazione Data Valore Euribor tre mesi base 360 gg. 31/03/2015 0,02% Euribor tre mesi base 360 gg. 31/12/2014 0,08% Euribor tre mesi base 360 gg. 30/09/2014 0,08% Euribor tre mesi base 360 gg. 30/06/2014 0,21% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato Variabile indicizzato Euribor Durata del finanziamento (mesi) Importo della rata mensile per 10.000,00 di capitale Se il tasso di interesse aumenta di 2 punti dopo 12 mesi Se il tasso di interesse diminuisce di 2 punti dopo 12 mesi 5,02% 84 141,47 149,78 133,47 Tasso di interesse applicato Fisso Durata del finanziamento (mesi) Importo della rata mensile per 10.000,00 di capitale 7,40% 84 152,94 2 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento. 3 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento. Aggiornato al 04/05/2015 Pagina 5 di 9

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccpaliano.it). SERVIZI ACCESSORI VOCI Polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia di grado pari o superiore al 66%. Tasso fisso COSTI Tasso variabile Non obbligatoria A carico del mutuatario - Compagnia Assimoco S.p.A. - Bcc Assicurazioni - Altra compagnia di assicurazioni scelta dal cliente TEMPI DI EROGAZIONE Disponibilità dell importo Durata Istruttoria per finanziamenti non assistiti da garanzie reali Durata Istruttoria per finanziamenti assistiti da garanzie reali Stesso giorno della sottoscrizione del contratto n. 20 gg. lavorativi dalla data di ricezione documenti richiesti al cliente n. 15 gg. lavorativi dalla data di ricezione documenti richiesti al cliente ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo: se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica; se l estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell ambito di un operazione di portabilità del mutuo. In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l immediato pagamento di quanto dovutole. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 5 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso Aggiornato al 04/05/2015 Pagina 6 di 9

Reclami Il cliente può presentare un reclamo inviandolo in forma scritta, per posta o in via informatica agli indirizzi sotto riportati, ovvero consegnandolo direttamente allo sportello del Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano presso il quale è intrattenuto il rapporto. Recapiti ai quali indirizzare i reclami: Per posta: Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano Ufficio Reclami Piazza Marcantonio Colonna, 10-03018 Paliano (FR) Per posta informatica: e-mail: reclami@paliano.bcc.it La Banca evaderà tempestivamente le richieste pervenute e comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice deve rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli se non si è avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Accollo Imposta sostitutiva Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell ammontare del finanziamento negli altri casi.. Aggiornato al 04/05/2015 Pagina 7 di 9

Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di ammortamento francese Piano di ammortamento italiano Piano di ammortamento tedesco Quota capitale Quota interessi Rata costante Rata crescente Rata decrescente Rimborso in un unica soluzione Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso effettivo globale medio (TEGM) Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l ultima è costituita solo dal capitale. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate L intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei crediti personali, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Aggiornato al 04/05/2015 Pagina 8 di 9

Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per Estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. Aggiornato al 04/05/2015 Pagina 9 di 9