IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Documenti analoghi
D. Lgs. 81/2015 (Testo vigente) A.C RAFFRONTO TRA IL D.LGS. 81/2015 E LE MODIFICHE PREVISTE NELL A.C. 3601

D.Lgs , n. 276

Lavoro accessorio: evoluzione normativa (I)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata POLVERINI

Voucher. Da «lavoro accessorio» a «lavoro subordinato occasionale» A cura di Massimo Balzarini, segretario CGIL Lombardia

XI COMMISSIONE PERMANENTE

I VOUCHER, OVVERO DEI BUONI LAVORO PER IL COMPENSO DEL LAVORO ACCESSORIO. Parte prima: Cosa sono e come si modifica nel tempo (in peggio) la

Roma, 9 luglio 2012 ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI ALLE UNIONI REGIONALI AI SINDACATI NAZIONALI AL CONSIGLIO DIRETTIVO AI REVISORI DEI CONTI LORO SEDI

LO SVILUPPO NORMATIVO DEL LAVORO ACCESSORIO di Roberto Camera 1

I BUONI LAVORO: modalità di utilizzo e funzionamento

Il lavoro tramite voucher (non più) occasionale

Oggetto: approfondimenti relativi alla riforma del lavoro:aspetti fiscali e previdenziali.

.attività! Insegnamento privato supplementare. Piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti

REGIONE PUGLIA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE OPERATIVA TRA

Prestazioni occasionali di tipo accessorio BUONI LAVORO VOUCHER

Buoni lavoro per lavoro occasionale accessorio

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Atti parlamentari 335 Senato della Repubblica N (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Informativa n. 4 INDICE. del 17 gennaio DL n. 216 (c.d. milleproroghe ) - Principali novità in materia di lavoro

OGGETTO: LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA DISCIPLINA IN VIGORE DAL 18/07/2012

I BUONI LAVORO: modalità di utilizzo e funzionamento Giornata nazionale della Previdenza - Milano, 4 maggio 2011

Lavoro & Previdenza La Circolare su temi previdenziali e di lavoro

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DEFINIZIONE E FINALITÀ. Definizione e finalità

-CENTURION PAYROLL SERVICE SRL NEWSLETTER GIUGNO 2017 N 5 STUDIO DOTT.SSA MONICA MELANI

Disciplina delle prestazioni occasionali

cosa sono modalità e limiti di utilizzo Avv. Alessandro Corvino

CIRCOLARE: PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE: LIBRETTO FAMIGLIA

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO Sede : PAVULLO NEL FRIGNANO Provincia di Modena

Per la manifestazione di disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio da retribuirsi mediante buoni lavoro (voucher).

IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO DOPO GLI INTERPELLI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Edizione curata da. Dott. Stefano Bianchi Responsabile Area Lavoro - Relazioni Sindacali. in collaborazione con. Avv.

COMUNE DI MOLITERNO PROVINCIA DI POTENZA REGOLAMENTO

Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso

NEWSLETTER 27/2015. Corato, 19 novembre 2015 SOMMARIO

S T U D I O M O S C A T O T O R A Z Z A P A P O N E

Nozione e ambito di applicazione

LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO ( VOUCHER )

LAVORO E VENDEMMIA LE REGOLE PER ESSERE IN REGOLA CENTRO STUDI

COMUNE DI MARCIGNAGO Prov. Pavia

PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa dei deputati Maurizio Lupi e Sergio Pizzolante

Disciplina delle prestazioni occasionali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LUPI, PIZZOLANTE

Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva - 3

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 7 LUGLIO 2008

Regolamento per le prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio

Agis Puglia e Basilicata

COMUNE DI BAGNOREGIO

Lavoro accessorio: con i correttivi al Jobs Act cambia la comunicazione

Il sistema dei voucher. Marta Fana, IEP Sciences Po Paris. La regolamentazione del lavoro accessorio nel diritto del lavoro italiano ha seguito un

Speciale Referendum CGIL Sentenza Corte Costituzionale, 11 gennaio 2017

Le novità per il "lavoro accessorio" approvate col Milleproroghe

COMUNE DI FORIO Provincia di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

S E A V SOGGETTI INTERESSATI

Comma 1 (limiti per prestatore e utilizzatore)

Datori di lavoro. I contratti di inserimento possono essere stipulati da: enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese;

PRESTAZIONI OCCASIONALI Primato negativo nelle regioni del sud per la vendita dei voucher

I VOUCHER Una grande opportunità per le imprese

PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRICHERASIO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.80

COMUNE DI CARINARO. (Provincia di Caserta)

Circolare N. 140 del 13 Ottobre 2016

COMUNE DI LODRINO. Provincia di Brescia CAP TEL FAX C.F P.I Prot.

INDICE. Art. 1 Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 Ambiti di attività e tipologia di prestatori Art. 4 - Requisiti...

Area Politiche per l Occupazione l

IL RESPONSABILE DELL AREA SOCIO-CULTURALE. Rende noto

PrestO e Libretto Famiglia

COMUNE DI TITO ( PZ)

Le Circolari della Fondazione Studi

ART. 54. Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale

COMUNE DI CODEVIGO Provincia di Padova

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA PROVINCIA DI LECCO

SOCIETA' CONSULENZE AZIENDALI SAS SAVIGLIANO (CN) Via Allione, 1

Direzione Centrale Entrate. Roma, 12/08/2015

BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO

Scambio di manodopera

Buono Lavoro sempre più vantaggi per il lavoro occasionale accessorio

COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

Dott. Paola Rita Regaldo Dottore commercialista e revisore contabile

STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

Aggiornamento al 18 febbraio Formato grafico provvisorio

Area. Politiche per l Occupazione l. Progetto LOA. Promozione e Utilizzo dei Voucher per il Lavoro Occasionale Accessorio 2013

COMUNE DI GONZAGA. Provincia di Mantova. Piazza Castello n. 1 - C.F. e P.I.:

Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale

Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20

IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E IL LIBRETTO DI FAMIGLIA

COMUNE DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza

Il Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017, all art. 54-bis, convertito nella Legge 96/2017,

di Viterbo lavori di PRESSO pubblico; RENDE NOTO accessorioo solidarietà; in favore curo. volontari.

Roma, 09/07/2009. Circolare n. 88. e, per conoscenza,

REGOLAMENTO LAVORO ACCESSORIO (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 25/09/2015)

REGOLAMENTO RELATIVO A PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE

SICUREZZA ad uso del DATORE DI LAVORO e del RSPP. della. vai alla scheda del libro. l autore. della stessa collana. F. D Orsi

Come documentare le prestazioni e i compensi dei lavoratori privi di partita Iva

C O M U N E D I C U R S I

Transcript:

IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Corso di Diritto delle Risorse Umane Flavia Pasquini pasquini.flavia@unimore.it www.fmb.unimore.it

RIFERIMENTI NORMATIVI - Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 4; - Decreto legislativo n. 276/2003, artt. 70-74; - Decreto legislativo n. 251/2004, artt. 16, 17; - Legge n. 80/2005, art. 1 bis; - Decreto del Ministero del Lavoro 30.09.2005; - D.M. Lavoro n. 1 del 01.03.2006 (Modifica del decreto 30 settembre 2005, adottato ai sensi dell articolo 72, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relativo al lavoro accessorio).

NOZIONE Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura meramente occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.

FINALITA' 1) far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni lavorative tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione; 2) favorire l inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (art. 71, co. 1, d. lgs. n. 276/2003) La norma individua esplicitamente le categorie di soggetti che possono svolgere queste prestazioni: -Disoccupati da oltre un anno; -Casalinghe, studenti, pensionati; -Disabili e soggetti in comunità di recupero; -Lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

APPROFONDIMENTO (Soggetti beneficiari) Il decreto legislativo non identifica con precisione i soggetti beneficiari delle prestazioni occasionali accessorie. Alcuni destinatari sono identificabili (anche implicitamente): persone fisiche; associazioni di volontariato; enti pubblici; imprese familiari (operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi). Si devono escludere, invece, dall ambito applicativo, nel silenzio della legge le imprese (da qui la marginalità dell istituto). Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (art. 74 d. lgs. n. 276/2003).

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE (art. 70, d. lgs. n. 276/2003 come modificato dalla legge n. 80/2005) - Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap - Insegnamento privato supplementare - Piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti - Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli - Collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà - Impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi - Esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati

APPROFONDIMENTI Il legislatore non specifica espressamente le mansioni a cui il lavoratore potrà essere adibito. In ragione della lata definizione di lavoro domestico, in esso potrebbero essere ricomprese diverse prestazioni (es. il dogsitting).

FORMA La forma è libera.

DURATA (Art. 4, l. 30/2003; art. 70, commi 2 e 3, come modificati dalla legge n. 80/2005) Venuta meno l originaria indicazione della durata temporalmente limitata (30 giorni per anno solare), le attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, devono essere rese, nel corso del medesimo anno solare, per un compenso pari al massimo ad euro 5.000 con riferimento al medesimo committente. Le imprese familiari possono però utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo sino ad euro 10.000 per ciascun anno fiscale.

TRATTAMENTO ECONOMICO (art. 71, co. 2 e art. 72, d. lgs. 276/2003, come modificato dalla legge n. 80/2005; artt. 16 e 17 D. Lgs. n. 251/2004; D.M. Lavoro 30.09.2005) La disciplina in materia di corrispettivo per l attività di lavoro accessorio è del tutto atipica: il lavoratore viene compensato attraverso buoni che il beneficiario è tenuto ad acquistare, sotto forma di carnet, presso le rivendite autorizzate. Il valore di tali buoni è stato fissato, con D.M. Lavoro 30.09.2005 nella misura di euro 10,00 (presumibilmente con riferimento alla singola ora di prestazione lavorativa; in tal caso al lavoratore sono dovuti tanti buoni quanto il numero di ore di lavoro effettuato). Una volta percepito il buono, il prestatore provvede a cambiarlo presso il concessionario del servizio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Per le prestazioni rese in favore dell impresa familiare trova applicazione la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato.

APPROFONDIMENTI Il trattamento economico del lavoratore diventa, nella previsione del lavoro occasionale, un importante elemento qualificante della fattispecie stessa. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio comunicano la loro disponibilità ai servizi per l impiego delle province, nell ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all articolo 7 del D. lgs. n. 276/2003. A seguito della comunicazione ricevono poi, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

DISCIPLINA PREVIDENZIALE / ASSISTENZIALE Art. 72, co. 3, art. 73, d.lgs. 276/2003 come modificato dalla legge n. 80/2005 Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale. Il concessionario effettua, per conto del beneficiario: il versamento dei contributi per fini previdenziali all INPS, alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono; il versamento dei contributi per fini assicurativi contro gli infortuni all INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono.

PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE (Art. 72, co. 5, d. lgs 276/2003 come modificato dalla legge n. 80/2005) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

TRANSIZIONE (Art. 73, co. 2, d.lgs. 276/2003, D.M. Lavoro 01.03.2006) La disciplina del lavoro occasionale accessorio ha carattere sperimentale per 18 mesi: decorso tale termine il Ministro del Lavoro e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative sul piano nazionale procederanno ad una verifica dei risultati, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ne riferirà al Parlamento, entro tre mesi, al fine di valutare il proseguimento della vigenza. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisporrà, d intesa con INPS e INAIL, una relazione sull andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferirà al Parlamento. Le aree di sperimentazione, attualmente determinate dal D.M. Lavoro 01.03.2006 (in sostituzione di quelle indicate nel D.M. Lavoro 30.09.2005), sono le seguenti: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.