Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO



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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all accettazione dell emendamento del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti IT IT

RELAZIONE La convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza conclusa sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l Europa (UNECE) costituisce il principale quadro giuridico internazionale per la cooperazione e per le misure volte a limitare e ridurre gradualmente e a prevenire l inquinamento atmosferico e i suoi effetti negativi sulla salute umana e sull ambiente nei paesi dell UNECE, con una particolare attenzione all inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. La convenzione è stata firmata a Helsinki il 14 novembre 1979 a nome della Comunità economica europea ed è stata approvata con la decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell 11 giugno 1981 1. Ad oggi, la convenzione sull inquinamento atmosferico a grande distanza è stata ampliata da otto protocolli, compreso il protocollo di Aarhus del 1998 relativo ai metalli pesanti ( il protocollo ). Al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell ambiente il protocollo mira a ridurre e controllare le emissioni di origine antropica nell aria di piombo (Pb), cadmio (Cd) e mercurio (Hg), in quanto metalli pesanti nocivi soggetti al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza. A tale riguardo, essa prevede che le parti riducano le loro emissioni annue totali di piombo, cadmio e mercurio rispetto al livello registrato nel 1990 (o in un altro anno, tra il 1985 e il 1995). Il protocollo impone alle parti di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per determinate categorie di fonti di emissioni e fissa i valori limite di emissione applicabili a determinate grandi fonti fisse, compresi le grandi fonti di combustione e gli impianti di incenerimento dei rifiuti. Le parti devono elaborare e conservare degli inventari delle emissioni di piombo, cadmio e mercurio, eliminare gradualmente l uso di benzina con piombo e ridurre i livelli di concentrazione di mercurio nelle batterie alcaline. Esse vengono inoltre invitate ad applicare misure di gestione per altri prodotti contenenti mercurio, comprese le apparecchiature di misura. L adesione della Comunità al protocollo è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2001/379/CE del Consiglio del 4 aprile 2001 2. Il protocollo, entrato in vigore il 29 dicembre 2003, è stato recepito nel diritto dell UE tramite diversi strumenti 3. Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell aria, gli strumenti includono la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell aria ambiente 4. Per quanto riguarda l obbligo di applicare le BAT per le categorie di fonti di cui all allegato II e i valori limite di emissione fissati nell allegato V del protocollo, la pertinente normativa dell UE comprende in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali 5. Per quanto riguarda le norme sui prodotti per il piombo e il mercurio, contenute nell allegato VI del protocollo, la vigente legislazione dell UE comprende la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE 6 del 1 2 3 4 5 6 GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11. GU L 134 del 17.5.2001, pag. 40. Per quanto riguarda l ultima questione tecnica, ossia gli obblighi di notifica delle emissioni di Cd, Pb e Hg, essi sono coperti dalla proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE, del 18 dicembre 2013 (COM(2013) 920). GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3. GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. IT 2 IT

Consiglio e la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE 7. Per quanto riguarda le misure di gestione del prodotto elencate nell allegato VII del protocollo, la pertinente normativa dell UE comprende il regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli 8, la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 9, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 10 e la direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio 11 (ora abrogata dalla voce 18 bis dell allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)) 12. Conformemente all articolo 10, paragrafo 3, del protocollo, le parti hanno preso in considerazione l adeguatezza e l efficacia degli obblighi stabiliti dal protocollo. Basandosi in particolare sulle proposte dall Unione europea, nel 2009 13 e nel 2010 14 le parti hanno quindi concordato l apertura di negoziati per la revisione del testo e degli allegati del protocollo. La revisione ha cercato in particolare di rendere il protocollo più adattabile alle evoluzioni future delle BAT e di agevolare l adesione al protocollo emendato delle parti non aderenti al protocollo. Di conseguenza, il 26 luglio 2010 15 e il 11 aprile 2011 16 il Consiglio dell Unione europea ha autorizzato la Commissione a partecipare ai negoziati a nome dell Unione europea. Il processo negoziale ha portato all adozione per consenso delle parti presenti alla trentunesima sessione dell organo esecutivo della convenzione sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza delle decisioni EB 2012/5 e 2012/6, che hanno emendato il 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3. GU L 037 del 13.2.2003, pag. 19. GU L 037 del 13.2.2003, pag. 24. GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006). Relazione dell organo esecutivo sulla sua ventisettesima sessione del dicembre 2009, ECE/EB.AIR/99/add.2, 10 maggio 2010. Relazione dell organo esecutivo sulla sua ventottesima sessione del dicembre 2010, ECE/EB.AIR/106, para 57, 24 febbraio 2011. Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla partecipazione dell Unione europea ai negoziati sugli emendamenti al protocollo del 1998 alla convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti (non pubblicata). Decisione del Consiglio dell 11 aprile 2011, relativa alla modifica della decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, relativa alla partecipazione dell Unione europea ai negoziati sugli emendamenti al protocollo del 1998 alla convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti (non pubblicata). IT 3 IT

testo del protocollo e dei suoi allegati da II a VI 17 e della decisione EB 2012/7 che aggiorna gli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili 18. La decisione EB 2012/6, che emenda l allegato III del protocollo sull individuazione delle migliori tecniche disponibili per la limitazione delle emissioni di metalli pesanti e dei loro composti provenienti dalle fonti elencate nell allegato II del protocollo, non richiede la ratifica delle parti. Conformemente all articolo 13, paragrafo 4, del protocollo questo emendamento è stato comunicato a tutte le parti il 11 ottobre 2013 ed è entrato in vigore il 9 gennaio 2014. Analogamente, la decisione EB 2012/7, in quanto documento di orientamento, non richiede la ratifica delle parti. In conformità dell articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, la decisione EB 2012/5, che emenda il testo del protocollo e dei suoi allegati II, IV, V e VI, deve essere ratificata dalle parti. Il protocollo emendato stabilisce, in particolare, valori limite di emissione più rigorosi per le emissioni di polveri provenienti da alcune grandi fonti fisse nonché disposizioni transitorie flessibili a beneficio delle parti che aderiscono al protocollo emendato tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019. L emendamento del protocollo è disciplinato, in larga misura, dalle norme dell UE attualmente esistenti e in particolare dalla legislazione sul controllo delle fonti di emissione che comprende la già citata direttiva 2010/75/UE e le decisioni di esecuzione della Commissione adottate a norma di tale direttiva e che stabiliscono le conclusioni sulle BAT applicabili a diversi settori industriali, come ad esempio la fabbricazione del vetro 19 e la produzione di ferro e acciaio 20, cemento, calce e ossido di magnesio 21 e dei cloro-alcali 22. Inoltre, l adozione di decisioni di esecuzione della Commissione conformemente alla direttiva 2010/75/UE per il settore industriale dei metalli non ferrosi e impianti di forgiatura e fonderie completa la copertura da parte dell UE dell emendamento del protocollo. Questo emendamento deve essere ulteriormente recepito, in particolare attraverso una nuova direttiva che aggiorna i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici e stabilisce inventari nazionali annuali delle emissioni che comprendono, tra l altro, le emissioni di piombo, cadmio e mercurio 23. Alla luce di quanto esposto, è opportuno che l Unione europea accolga l emendamento del protocollo. 17 18 19 20 21 22 23 Decisioni EB 2012/5 e 2012/6, trentunesima sessione dell organo esecutivo della convenzione, 14-18 dicembre 2012, ECE/EB.AIR/113/Add.1. Decisione EB 2012/7, trentunesima sessione dell organo esecutivo della convenzione, 14-18 dicembre 2009, ECE/EB.AIR/113/Add.1. Decisione di esecuzione 2012/134/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell 8.3.2012, pag. 1). Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell 8.3.2012, pag. 63). Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1). Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell 11.12.2013, pag. 34). Cfr. supra, n. 3. IT 4 IT

L allegato alla presente decisione comprende il testo emendante il protocollo, quale stabilito dalla decisione EB 2012/5. IT 5 IT

2014/0359 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all accettazione dell emendamento del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, in combinato disposto con l articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) L Unione è parte della convenzione UNECE sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, a seguito della sua approvazione nel 1981 24. (2) L Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti, a seguito della sua approvazione il 4 aprile 2001 25. (3) Le parti del protocollo della convenzione sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti hanno avviato i negoziati nel 2009, ampliandone il campo di applicazione nel 2010 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell ambiente anche attraverso l aggiornamento dei valori limite di emissione per affrontare alla fonte la produzione di emissioni di inquinanti atmosferici. (4) Le parti presenti alla trentunesima sessione dell organo esecutivo della convenzione UNECE sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza hanno adottato per consenso le decisioni EB 2012/5 e 2012/6 che emendano il protocollo della convenzione sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti. (5) La decisione EB 2012/6 è entrata in vigore ed è divenuta effettiva sulla base della procedura accelerata di cui all articolo 13, paragrafo 4, del protocollo. (6) La decisione EB 2012/5 richiede la ratifica delle parti al protocollo in conformità dell articolo 13, paragrafo 3, del protocollo. (7) L emendamento del protocollo della convenzione sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti deve essere accettato a nome dell Unione europea, 24 25 GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11. GU L 134 del 17.5.2001, pag. 40. IT 6 IT

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Con la presente decisione si accetta l emendamento del protocollo della convenzione sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti. Il testo dell emendamento del protocollo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell Unione europea, al deposito dello strumento di accettazione previsto all articolo 13, paragrafo 3, del protocollo del 1998 della convenzione sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti, al fine di esprimere il consenso dell Unione europea a essere vincolata dal presente protocollo emendato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 7 IT