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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 12 marzo 2004 Recepimento della direttiva 2003/45/CE della Commissione del 28 maggio 2003, di modifica della direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2002/57/CE del consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, del 13 giugno 2002, con decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308; Vista la direttiva 2003/45/CE della commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni; Ritenuto pertanto di dover recepire la suddetta direttiva 2003/45/CE del 28 maggio 2003; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, comma 1, lettera A) il testo della frase introduttiva e' sostituito dal seguente: «A) Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi. 2. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, comma 1, lettera A-bis) il testo della frase introduttiva e' sostituito dal seguente: «A-bis) Sementi di base (ibridi):». Art. 2. 1. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, lettera E), al punto 1 e' aggiunto il seguente comma: «Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni.». 2. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, lettera E), punto 2, la tabella e' sostituita dalla seguente: Coltura Brassica spp. diversa da Brassica napus; Cannabis sativa diversa da Canapa monoica; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp. diverso da ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense; Sinapis alba: per la produzione di sementi di base Distanze minime 400 m

Brassica napus: per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi per la produzione di sementi di base di ibridi di varietà diverse dagli ibridi di ibridi Cannabis sativa, canapa monoica: per la produzione di sementi di base Helianthus annuus: per la produzione di sementi di base di ibridi... di varieta' diverse dagli ibridi Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense: per la produzione di sementi di base di linee parentali di... Gossypium hirsutum: per la produzione di sementi di base di linee parentali di... Gossypium barbadense di ibrid iinterspecifici di... Gossypium hirsutum di ibridi interspecifici di... Gossypium barbadense di ibridi interspecifici di... Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense 500 m 100 m 300 m 5.000 m 1.000 m 1.500 m 750 m 500 m 800 m 3. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, lettera E), il testo del punto 3. E' sostituito dal seguente: «La coltura deve possedere sufficiente identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per la produzione di sementi di varieta' ibride le dette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' o il ripristino della fertilità. In particolare, le colture di Brassica juncea, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus devono rispondere alle norme o alle altre condizioni seguenti:

A) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., diversi dagli ibridi. Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varieta' non può superare: 1 per 30 m2 per le sementi di base; 1 per 10 m2 per le sementi certificate. B) Ibridi di Helianthus annuus: a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) linee imbred - 0,2%; ii) ibridi semplici: genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori recettivi - 0,2%; genitore femminile - 0,5%; bb) : componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi - 0,5%; componente femminile - 1,0% b) per la produzione di sementi di varieta' ibride devono essere rispettate le norme o altre condizioni seguenti: aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile; bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5%; cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5%; dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, lettera D, punto 1-bis), e' rispettata la condizione seguente: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o più linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti. C) ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilita': a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) linee inbred 0,1%;

ii) ibridi specifici: componente maschile 0,1%; componente femminile 0,2% bb) : componente maschile 0,3%; componente femminile 1,0% b) la maschiosterilita' deve raggiungere almeno il 99% per la produzione di sementi di base e il 98%. Il livello della maschiosterilita' deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori. D) Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense: a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum e Gossipium barbadense la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5% o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilita' della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%; b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossipium barbadense la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emettente il polline deve raggiungere il 99,5% nel momento in cui il 5% o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilita' della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.». 4. All'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, il testo del punto 5 lettera b) e' sostituito dal seguente: «Nel caso di colture diverse da ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense avrà luogo almeno un'ispezione. Nel caso di ibridi di Helianthus annuus, avranno luogo almeno due ispezioni. Nel caso degli ibridi di Brassica napus avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura. Nel caso degli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emettenti di polline.». Art. 3. 1. L'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, parte I, lettera D), I la tabella del punto 1 e' modificate come segue: «Dopo i termini Brassica napus sono inseriti i termini diversi dagli ibridi». Dopo il punto 1 e' inserito il seguente punto: «1-bis. Per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilita' le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d): a) le sementi devono avere sufficiente identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilita' o il ripristino della fertilità;

b) la purezza varietale minima delle sementi deve essere pari a: sementi di base, componente femminile 99,0%; sementi di base, componente maschile 99,9%; sementi certificate 90,0%; c) le sementi possono essere certificate soltanto in esito ai controlli a posteriori su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguiti nel periodo di crescita delle sementi di cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli e' verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilita' e le norme relative alle sementi di base soddisfano i requisiti di purezza varietale minima definite alla lettera b). Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici; d) le norme relative alla purezza varietale minima definite alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici.». Il punto 1-bis diventa 1-ter. Art. 4. 1. All'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, parte I, lettera E), dopo il punto a) e' aggiunto il seguente: «a-bis) Per le sementi certificate di un'associazione varietale. Le stesse informazioni richieste alla lettera a), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varieta' (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varieta'; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.». Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2004 Il Ministro: Alemanno Avvertenze: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità dal parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.