SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE Prot. Gen. 58722 Imola, 17/12/2013 Sig.ra PIANI BRUNA Via Ghiandolino 9/A 40026 IMOLA (BO) per conoscenza Studio Tecnico Geom. RONCHI VITTORIANO Viale Amendola 101 40026 IMOLA (BO) Al Serv. RAGIONERIA S E D E Oggetto: opere eseguite nel fabbricato residenziale sito in Via Ghiandolino 9/A Accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 D.lgs. 42/2004 Determinazione sanzione IL DIRIGENTE - Vista la licenza edilizia n. 179 del 17/4/1965 per la costruzione di un fabbricato residenziale e annessi locali ad uso deposito e magazzini in Via Ghiandolino 9/A e successiva variante n. 220 del 18/4/1966; - vista la licenza edilizia n. 146 del 12/3/1968 per l ampliamento del fabbricato residenziale precitato; - vista la concessione edilizia in sanatoria n. 544 del 16/6/1989 (condono edilizio) per opere realizzate nel fabbricato precitato (ampliamento tavernetta e cucinotto); - vista la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla Sig.ra PIANI BRUNA in data 20/06/2013 prot. gen. 29417 e successiva integrazione del 25/07/2013, per opere eseguite nel precitato fabbricato residenziale, corredata dalla seguente documentazione: 1) Relazione tecnica 2) Elaborato grafico piante e prospetti Stato originario da titoli abilitativi 3) Elaborato grafico piante e prospetti Stato attuale 4) Elaborato grafico piante e prospetti Tavola comparativa interventi 5) documentazione fotografica 6) Cartografia: estratto planimetria catastale C.T.R. PRG vigente RUE adottato PTCP 7) Estratto Norme Tecniche di Attuazione PRG e RUE - richiamato: a) che il fabbricato ricade entro la fascia di rispetto del rio Ghiandolino, che risulta iscritto nell elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bologna e come tale, rientra in zona di tutela ambientale ai sensi dell art. 142 del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.; b) che le opere oggetto della richiesta di compatibilità paesaggistica riguardano: prospetto est: al piano primo non è stata realizzata la mazzetta di 30 cm tra le due finestre prospetto sud: realizzazione di una finestra in luogo delle due indicate negli elaborati e realizzazione di una piccola finestra per vano lavanderia posta certificata: comune.imola@cert.provincia.bo.it SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE Via Cogne 2 (piano terra) 40026 Imola (BO) Resp.le del procedimento: Fulvio Bartoli tel. 0542-602231 Informazione e visione atti: Roberta Querze tel. 0542-602436 Fax: 0542 602259 e-mail: roberta.querze@comune.imola.bo.it Pec: urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it Orario: martedì giovedì 8.30 13.00; 15.00 17.00 8.30 13.00
prospetto ovest: modifiche all andamento della scala esterna e vista della pensilina realizzata sul lato nord prospetto nord: piano terra: - realizzazione di un vano ad uso attualmente a w.c. di dimensioni di 1,5 mq e volume 4,00 mc - realizzazione di una pensilina di legno - modifica del portone di accesso in porta e finestra piano primo: - realizzazione di unica finestra in luogo delle due previste nel progetto c) che le opere precitate sono state eseguite in difformità dal titolo edilizio (condono edilizio) ed in assenza del preventivo conseguimento dell autorizzazione paesaggistica; d) che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 3/7/2013 ha espresso il seguente parere: visto l edificio ed il contesto circostante si considerano compatibili le modifiche apportate, in quanto difficilmente percepibili da un punto di vista paesaggistico con la prescrizione che il w.c. deve essere demolito o trasformato in vano tecnico ; e) che l art. 167 comma 4 e 5 del D.lgs. 42/04 e successive modifiche, prevede l accertamento della compatibilità paesaggistica dell intervento, acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ed il parere preventivo vincolante della Soprintendenza, limitatamente ai seguenti casi: a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per lavori realizzati con l impiego di materiali in difformità dall autorizzazione paesaggistica; c) per lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; f) che nella fattispecie, le variazioni apportate ricadono nel disposto di cui al comma 4 lett. a) dell art. 167 del D.lgs. 42/2004 in quanto non hanno determinato aumento di Su (superficie utile) e di volume secondo le definizioni di cui alla circolare 33/2009 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ad esclusione del vano ad uso w.c. che deve essere demolito o trasformato in vano tecnico; g) che il comma 5 dell art. 167 del D.lgs. n. 42/04 prevede in caso di realizzazione di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, ricadenti in quelle di cui al comma 4 e previo accertamento della compatibilità paesaggistica, l applicazione di una sanzione alternativa alla rimessione in pristino consistente nel pagamento a titolo di sanzione pecuniaria di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima; - visto il parere vincolante favorevole circa la compatibilità delle opere eseguite rispetto al contesto paesaggistico di riferimento, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna con nota Prot. 16482 del 30/10/2013 (acquisita al prot. gen. n. 51550 del 5/11/2013) con la prescrizione che il w.c. sia demolito o trasformato in vano tecnico, che si allega al presente provvedimento; - vista la nota pervenuta in data 10/12/2013 prot. gen. 57545 dal tecnico incaricato dalla proprietà, corredata da planimetria e documentazione fotografica da cui si evince che il servizio igienico è stato trasformato in vano tecnico; - vista la delibera G.C. n. 297 del 31/08/2009 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità di calcolo della sanzione prevista dall art. 167 del D.lgs. n. 42/2004; - evidenziato: pag 2 di 4
che le opere oggetto del presente provvedimento non hanno determinato danno ambientale, in quanto il giudizio di compatibilità comporta ex se, una valutazione di sostenibilità dell opera nel contesto paesaggistico-ambientale e pertanto la sanzione va determinata con riferimento al solo profitto conseguito che prevale rispetto al danno ambientale (cfr. delibera G.C. 297/09); che come si evince dall allegato Criteri per il calcolo delle sanzioni pecuniarie di cui alla delibera G.C. n. 297/09, il maggior profitto conseguito è determinato in maniera convenzionale mediante l applicazione di valori tabellari, graduati in funzione del tipo di intervento, qualora le opere stesse non ricadano nella categoria della nuova costruzione o ampliamento ; che i valori per il calcolo dell indennità pecuniaria fissati nella delibera precitata, si riferiscono ad una unità immobiliare; che le opere abusive oggetto del presente provvedimento, realizzate in assenza dell autorizzazione paesaggistica sono riconducibili alla tipologia della manutenzione straordinaria che stante il punto 1.2 dell Allegato Criteri per calcolo delle sanzioni pecuniarie della precitata deliberazione, comporta la sanzione forfettaria di 1.067,95= relativamente al vano tecnico e di 1.500,00= per i restanti interventi; ACCERTA ai sensi dell art. 167 commi 4 e 5 del D.lgs. n. 42/04 e s.m., la compatibilità paesaggistica delle opere di seguito riportate realizzate nel fabbricato residenziale sito in Via Ghiandolino 9/A, in difformità dai titoli edilizi ed in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica: prospetto est: al piano primo non è stata realizzata la mazzetta di 30 cm tra le due finestre prospetto sud: realizzazione di una finestra in luogo delle due indicate negli elaborati e realizzazione di una piccola finestra per vano lavanderia prospetto ovest: modifiche all andamento della scala esterna e vista della pensilina realizzata sul lato nord prospetto nord: piano terra: - realizzazione di una pensilina di legno - modifica del portone di accesso in porta e finestra - realizzazione di vano tecnico piano primo: - realizzazione di unica finestra in luogo delle due previste nel progetto DETERMINA per quanto in premessa esposto ed ai sensi dell art. 167 comma 5 del D.lgs. n. 42/04 e successive modifiche, l importo della sanzione pecuniaria da corrispondere come segue: 1.067,95= per vano tecnico 1.500,00= per i restanti interventi in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 297/09, oltre alle spese di notifica; alla proprietà: ORDINA Sig.ra PIANI BRUNA, nata a Imola (BO) il 4/3/1942 (codice fiscale PNIBRN42C44E289U); di versare la somma di complessivi 2.567,95= (duemilacinquecentosessantasette/95)+ 7,70 per spese di notifica, per complessivi 2.575,65= (duemilacinquecentosettantacinque/65) entro 30 (trenta) giorni interi e consecutivi dalla data di notifica del presente atto, presso tutti gli sportelli pag 4 di 4
delle agenzie UNICREDIT o c/o la Tesoreria Comunale presso UNICREDIT BANCA sede di Via Appia 12 o mediante bonifico bancario (coordinate bancarie: Cod BIC SWIFT: UNCRIT2B0M1 Agenzia IMOLA APPIA Paese IT Cin eu 46 Cin it J ABI 02008 CAB 21000 C/C 000010553810), indicando gli estremi del presente provvedimento. Trascorso infruttuosamente il termine per il pagamento si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo della somma dovuta oltre agli interessi di mora e spese sostenute; INFORMA che l integrale corresponsione della sanzione comporterà la chiusura del procedimento sanzionatorio amministrativo avviato in conseguenza della violazione della normativa in materia di tutela paesaggistica per le opere di cui al presente provvedimento e successivamente potrà essere rilasciato l accertamento di conformità urbanistico-edilizia con la determinazione della relativa sanzione previo deposito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria. Si comunica che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.lgs. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. RQ/ro Il Dirigente Fulvio Bartoli Allegati: parere della Soprintendenza Prot. n. 16482 del 30/10/2013 pag 4 di 4
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