RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Documenti analoghi
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

DECISIONI (2014/737/UE)

Regolamento (CE) N. 3259/94

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Accordo del 21 giugno 1999

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)

TABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

MINISTERO DELL'INTERNO

***I PROGETTO DI RELAZIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) REGOLAMENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS)

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 gennaio 2017 (OR. en)

BANCA CENTRALE EUROPEA

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014311/03.

IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 301/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE. del 17 novembre 2015

Avvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministero

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 giugno 2016 (OR. en)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Raccomandazioni che modificano le raccomandazioni ABE/REC/2015/01

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

76/211/CEE. (10G0026)

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100,

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2008 DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.7.2015 COM(2015) 362 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare IT IT

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare 1. INTRODUZIONE Il regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 è stato adottato con un duplice obiettivo: armonizzare la rilevazione statistica delle merci trasportate via mare con quella delle merci trasportate in altri modi e allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 al trattato sul funzionamento dell'unione europea. Di conseguenza il regolamento: 1. ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di fornire dati sui trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per tipo di merci secondo la classificazione NST 2007 3, allineando così la rilevazione statistica delle merci trasportate via mare agli approcci e alle norme utilizzati per le statistiche dei trasporti su strada, per ferrovia e per vie d'acqua interne; e 2. ha allineato i poteri conferiti alla Commissione dalla direttiva 2009/42/CE all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. La direttiva 2009/42/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per i seguenti scopi: adeguare gli obblighi di raccolta dei dati di cui agli allegati da I a VIII al fine di rispecchiare gli sviluppi economici e tecnici nella misura in cui tali modifiche non comportano un sostanziale aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere gravante sui rispondenti (come descritto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/42/CE); 1 Regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 1). 2 Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29). 3 Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti, 2007. 2

redigere un elenco di porti, codificati e classificati per paese e per zona costiera marittima (come descritto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/42/CE); e modificare elementi non essenziali della direttiva 2009/42/CE al fine di garantire che i metodi per la raccolta dei dati utilizzati per produrre gli insiemi di dati statistici sul trasporto marittimo di cui all'allegato VIII siano tali da garantirne la conformità alle norme di accuratezza prescritte dalla Commissione (nell'articolo 5 della direttiva 2009/42/CE). Il regolamento (UE) n. 1090/2010 sottolinea l'importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni in sede di elaborazione degli atti delegati, anche a livello di esperti. 2. BASE GIURIDICA La presente relazione è prescritta a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/42/CE. Tale disposizione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2010, e prescrive che la Commissione presenti una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. 3. ESERCIZIO DELLA DELEGA Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1090/2010 la Commissione ha adottato una sola decisione delegata, la decisione delegata 2012/186/UE della Commissione 4. Essa ha adeguato alcune parti relative agli obblighi di raccolta dei dati di cui agli allegati da I a VIII della direttiva 2009/42/CE al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici. La Commissione ha ritenuto necessario esercitare il potere ad essa conferito dalla direttiva 2009/42/CE al fine di attuare una serie di raccomandazioni volte all'adeguamento e alla semplificazione della raccolta dei dati proposte dalla task force sulle statistiche dei trasporti marittimi 5 e successivamente approvate dal gruppo di lavoro sulle statistiche dei trasporti 4 Decisione delegata 2012/186/EU della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 101 dell'11.4.2012, pag. 5). 5 La task force sulle statistiche dei trasporti marittimi, in funzione dal 2006 al 2009, annoverava esperti provenienti da cinque autorità statistiche degli Stati membri e rappresentanti delle organizzazioni del settore marittimo e della Commissione. 3

marittimi 6. Come indicato nell articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/42/CE, la Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati 7. La decisione delegata 2012/186/UE della Commissione ha introdotto gli adeguamenti e le semplificazioni che seguono per quanto riguarda gli obblighi di raccolta dei dati di cui agli allegati da I a VIII della direttiva 2009/42/CE. 1) Modifica tecnica della classificazione del tipo di carico di cui all'allegato II: l'ex categoria di carico 63 è stata suddivisa in tre nuove categorie di carico: 64 Vagoni ferroviari per il trasporto di merci, 65 Rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi e 66 Chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi. 2) Modifica tecnica della nomenclatura delle zone costiere marittime di cui all'allegato IV: l'ex codice di zona costiera marittima per il Messico è stato suddiviso in due codici distinti: MX01 Messico: Atlantico e MX02 Messico: Pacifico. 3) Semplificazione della raccolta dei dati sul traffico navale nei principali porti europei negli insiemi di dati F1 e F2 di cui all'allegato VIII: la variabile Direzione è stata soppressa (in quanto devono essere rilevati unicamente i dati sui movimenti in entrata nei porti). 4) Formalizzazione dello status giuridico degli insiemi di dati F1 e F2 nell'allegato VIII: la raccolta di dati per l'insieme di dati F1 è ora volontaria, mentre per l'insieme di dati F2 è ora obbligatoria. 5) Introduzione di un nuovo insieme di dati C2 nell'allegato VIII: sono state aggiunte specifiche per quanto riguarda la raccolta dei dati su base volontaria sui container roro nei principali porti europei. 6) Modifica tecnica della classificazione del tipo di carico di cui all'allegato II: è stata introdotta una serie di codici per la raccolta dei dati sui container ro-ro per l'insieme di dati C2 (RX Grandi container ro-ro, R1 Unità di carico da 20 piedi, R2 Unità di carico da 40 piedi, R3 Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi, e R4 Unità di carico > 40 piedi). 7) Sono state inoltre aggiornate le descrizioni delle variabili e delle definizioni statistiche di cui all'allegato I per tenere conto delle modifiche tecniche sopra elencate. In sede di elaborazione della decisione delegata la Commissione ha consultato esperti nazionali in occasione delle riunioni annuali del gruppo di coordinamento delle statistiche dei 6 Il gruppo di lavoro sulle statistiche del trasporto marittimo è composto da esperti delle autorità nazionali competenti per le statistiche sui trasporti marittimi di tutti gli Stati membri dell'ue e dei paesi EFTA, nonché da rappresentanti dei paesi candidati, delle organizzazioni del settore marittimo e della Commissione. Esso ha approvato tali raccomandazioni nell'aprile 2008 e nel marzo 2010. 7 Conformemente all'articolo 10 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater della direttiva 2009/42/CE [come modificato dal regolamento (UE) n. 1090/2010]. 4

trasporti tenutesi nel dicembre 2010 e nel dicembre 2011. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati debitamente informati di tutte le riunioni del gruppo di esperti e hanno ricevuto tutti i documenti pertinenti, tempestivamente e in debita forma. Il progetto di decisione delegata della Commissione è stato discusso e accolto favorevolmente dai direttori generali degli istituti nazionali di statistica dell'unione europea nel novembre 2011. La Commissione ha adottato la decisione delegata il 3 febbraio 2012 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla decisione delegata entro il previsto termine di due mesi. Allo scadere del termine di due mesi la decisione delegata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea l'11 aprile 2012. Essa è entrata in vigore il 12 aprile 2012. 4. CONCLUSIONE La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione. 5