REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE

Documenti analoghi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Sentenza del Consiglio di Stato del 25 settembre 2006, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro per l'annullamento

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

Sentenza n del 13 ottobre Atto amministrativo-autorizzazioni e concessioni -Servizio pubblico consorzi

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Permesso di soggiorno per motivi familiari: revoca legittima in caso di separazione Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2016, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione. ha pronunciato la seguente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3321/2006 Reg.dec. n. 8120/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 8120 del 2005, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; contro la s.p.a. Moby (appellante incidentale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Beniamino Carnevale, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell avvocato Beniamino Caravita di Toritto; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III ter, 9 maggio 2005, n. 3446, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 8827 del 2004; Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; Visto l atto di appello incidentale della società appellata; di data 10 marzo 2006; www.federalismi.it 1

Vista la memoria depositata in data 1 marzo 2006 dal Ministero appellante; Viste le memorie depositate dalla società appellata in data 2 novembre 2005 e 3 marzo 2006; Visti gli atti tutti del giudizio; Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 14 marzo 2006; Uditi i difensori indicati nel verbale d udienza; Considerato in fatto e in diritto quanto segue: Premesso in fatto 1. Col provvedimento n. N1-2057 del 25 giugno 2004, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha respinto l istanza proposta dalla s.p.a. Moby, volta ad ottenere l assegnazione del nome e l iscrizione della motonave passeggeri Moby Drea nel Registro internazionale previsto dall art. 1 del decreto legge n. 457 del 1997, convertito nella legge n. 30 del 1998. Col ricorso n. 8827 del 2004 (proposto al TAR per il Lazio), la società ha impugnato il diniego e ne ha chiesto l annullamento. Il TAR, con la sentenza n. 3446 del 2005, ha accolto il ricorso ed ha annullato l atto impugnato. 2. Col gravame in esame, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto. La società ha proposto un appello incidentale, per l accoglimento delle censure assorbite dal TAR. www.federalismi.it 2

Le parti hanno depositato memorie, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni. 3. All udienza del 14 marzo 2006 la causa è stata trattenuta in decisione. Considerato in diritto 1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento n. N12057 del 25 giugno 2004, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha respinto l istanza della società appellata, volta ad ottenere l assegnazione del nome e della iscrizione della motonave passeggeri Moby Drea nel Registro internazionale (previsto dall art. 1 del decreto legge n. 457 del 1997, convertito nella legge n. 30 del 1998), al fine di effettuare servizi di cabotaggio. La motonave è stata varata nel 1975 ed è stata sottoposta ad interventi di ristrutturazione, effettuati nei cantieri di Genova, posti a base della certificazione di ringiovanimento convenzionale pari a 16 anni (rilasciata in data 21 maggio 2004 dal Registro italiano navale); Il Ministero, nel respingere l istanza, ha rilevato che: - l articolo 9, comma 4, della legge n. 522 del 1999 (per il quale non è consentita l iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni ) non consente l iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi provenienti da registri stranieri e costruite da più di venti anni, nel cui novero rientra la motonave Moby Drea; - non rileva in contrario il fatto che la medesima motonave sia iscritta nel registro portoghese di Madeira, per la mancata applicabilità del www.federalismi.it 3

regolamento comunitario n. 789 del 2004, sul trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra i registri nazionali degli Stati della Unione Europea. Con la sentenza impugnata, il TAR per il Lazio: - ha respinto il motivo di primo grado secondo cui il divieto previsto dall art. 9, comma 4, della legge n. 522 del 1999 non riguarderebbe le motonavi costruite da più di venti anni (pur dopo il conseguimento del certificato di ringiovanimento); - ha accolto le altre censure secondo cui il divieto si applica solo per le navi provenienti da registri stranieri (e non per quelle iscritte nei registri di Stati membri della Unione Europea), dovendosi applicare il regolamento comunitario n. 789 del 2004, sulla semplificazione del trasferimento delle navi passeggeri tra registri all interno dell Unione Europea. 2. Con l unico articolato motivo d appello, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto, poiché: - l art. 9, comma 4, della legge n. 522 del 1999 persegue un obiettivo di natura politico-amministrativa (costituito dal non invecchiamento della flotta mercantile italiana, ancorato al parametro dell età di costruzione della nave), che verrebbe compromesso tanto dall ingresso di navi comunitarie che extracomunitarie, se costruite da oltre venti anni ; - il divieto previsto dal medesimo art. 9, comma 4, - in assenza di un registro comunitario delle navi potrebbe essere facilmente superato attraverso la preventiva iscrizione in un registro di un Paese comunitario ; www.federalismi.it 4

- il principio di equiparazione applicato dal TAR rileverebbe solo quando si tratti di non discriminare le navi all interno dell Unione, ma non consentirebbe di frustrare gli obiettivi nazionali volti al miglioramento della sicurezza del naviglio esistente sul territorio nazionale, con lo svecchiamento della flotta; - non potrebbe essere iscritta nel registro internazionale una nave pacificamente vetusta, essendo del tutto ininfluente l attestazione del ringiovanimento di 16 anni, certificato dal R.I.N.A. ; - sarebbe irrilevante nella specie il regolamento comunitario n. 789 del 2004, sulla eliminazione degli ostacoli tecnici al trasferimento delle navi iscritte nei registri degli Stati membri, perché l art. 9, comma 4, della legge n. 522 del 1989 riguarda un ostacolo di natura palesemente politicoamministrativa e di sicurezza della navigazione, il quale non implica alcuna valutazione dei parametri tecnici e di sicurezza in possesso delle navi interessate (sicché la libera circolazione è condizionata unicamente dall età delle navi aldilà di ogni e qualsiasi verifica tecnica circa la scurezza delle stesse ). 3. Così riassunte le censure del Ministero appellante, esse risultano infondate e vanno respinte. 3.1. Ad avviso della Sezione, l articolo 9, comma 4, della legge n. 522 del 1999 (per il quale non è consentita l iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni ) va interpretato alla luce dei principi comunitari e delle disposizioni con essi coerenti contenute nell art. 143, primo comma, del codice della navigazione. www.federalismi.it 5

I principi del Trattato istitutivo sulla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali implicano che una motonave iscritta in un registro di uno Stato membro a quo può senz altro essere iscritta nel registro di un altro Stato membro ad quem, purché abbia i requisiti (in primis, quelli sulla sicurezza) richiesti dallo Stato ad quem per le motonavi nazionali. Vi sarebbe una indebita discriminazione se lo Stato membro, pur ammettendo l iscrizione nel registro di una motonave nazionale aventi determinati requisiti, non consentisse l iscrizione di una motonave aventi i medesimi requisiti, solo perché proveniente dal registro di un altro Stato membro (nella specie, dal registro portoghese). Ciò comporta che la legge italiana poiché consente la perdurante iscrizione di motonavi nazionali costruite da oltre venti anni consente anche l iscrizione (nel Registro internazionale previsto dall art. 1 del decreto legge n. 457 del 1997, convertito nella legge n. 30 del 1998) di motonavi costruite da oltre venti anni e che siano provenienti da altri Stati membri. La conformità al diritto comunitario dell art. 9, comma 4, della legge n. 522 del 1999, così interpretato, emerge anche dall osservazione che il medesimo art. 9 non ha inciso sull ambito di applicazione dell art. 143, primo comma, lettera a), del codice della navigazione (sui requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane ), per il quale rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'unione europea. www.federalismi.it 6

Il principio di equiparazione tra le motonavi italiane e quelle degli altri Stati membri implica, dunque, che: - l art. 9, comma 4, della legge n. 522 del 1999 pone un divieto applicabile solo per le motonavi iscritte in Registri di Stati non appartenenti all Unione Europea; - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può negare l iscrizione al Registro internazionale solo in presenza di ragioni che consentirebbero di adottare la medesima misura nei confronti di una motonave italiana. Ad avviso della Sezione, non rilevano invece in contrario le deduzioni contenute nell atto di appello, poiché: - la ricostruita ratio dell art. 9, comma 4 (mirante allo svecchiamento della flotta) non può consentire una interpretazione discriminatoria del trattamento delle motonavi iscritte in Registri degli Stati dell Unione Europea e può soltanto suffragare una interpretazione tale da non consentire l iscrizione alle navi non comunitarie, pure a seguito del conseguimento del certificato di ringiovanimento; - le dedotte esigenze di sicurezza fondamentali in materia sono salvaguardate non solo dalle normative interne degli Stati membri di recepimento delle direttive comunitarie (che consentono di accertare il rispetto delle norme di sicurezza per le navi passeggeri adibite a viaggi nazionali: v. le direttive n. 57 del 1994, n. 314 del 1998, n. 18 del 1998, n. 45 del 2000; n. 25 del 2003), ma anche dal potere delle autorità nazionali di verificare se in concreto siano costantemente rispettate al momento www.federalismi.it 7

dell iscrizione e successivamente - le regole applicabili per le motonavi italiane. 3.2. Le considerazioni che precedono comportano anche l infondatezza delle censure proposte dal Ministero avverso la statuizione con cui il TAR ha accolto il motivo di violazione del regolamento comunitario n. 789 del 2004. Il Ministero avrebbe dovuto esaminare l originaria istanza della società tenendo conto del medesimo regolamento, ispirata al principio della libera circolazione nella logica del mercato comune marittimo - e alla finalità di affrancare gli armatori comunitari dalle spese e dagli ostacoli al trasferimento tra registri all interno della Comunità. Poiché il regolamento non contiene alcuna eccezione con riferimento alla data di costruzione o di iscrizione in un registro prima del trasferimento, risulta infondata la pretesa del Ministero di aggiungere un requisito ulteriore, rispetto a quelli stabiliti in sede comunitaria. 4. Per le ragioni che precedono, l appello risulta infondato e va respinto. Ciò comporta l improcedibilità, per carenza di interesse, dell appello incidentale, secondo cui ai fini dell iscrizione la motonave Moby Drea non può essere considerata una nave costruita da oltre venti anni, in ragione del certificato di ringiovanimento rilasciato in data 21 maggio 2004. La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio può seguire la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo. www.federalismi.it 8

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l appello n. 8120 del 2005. Condanna il Ministero appellante al pagamento di euro 3.000 (tremila) in favore della società appellata, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 14 marzo 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l intervento dei signori: Giorgio Giovannini Presidente Luigi Maruotti Consigliere estensore Carmine Volpe Consigliere Luciano Barra Caracciolo Consigliere Giuseppe Minicone Consigliere Presidente f.to Giorgio Giovannini Consigliere f.to Luigi Maruotti Segretario f.to Vittorio Zoffoli DEPOSITATA IN SEGRETERIA il...31/05/2006... (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione f.to Maria Rita Oliva www.federalismi.it 9

CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria www.federalismi.it 10