per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

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ha pronunciato la presente

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per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

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contro per l'annullamento ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 01865/2009 REG.SEN. N. 01583/2009 REG.RIC. ( S e n t e n z a b r e v e 1 8 6 5 / 2 0 0 9 ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2009, proposto da xxxxxxxxx, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio xxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Impiduglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Oberdan n.5; contro Ministero Pubblica Istruzione in persona del Ministro p.t.,, rappresentato e difeso dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia in persona del legale rappresentante p.t., Direzione Didattica Statale 2 Circolo R.Livatino di Porto Empedocle; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Del provvedimento del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 2 Circolo "R. Livatino" di Porto Empedocle con il quale è stato assegnato al piccolo xxxxxxxxxx un insegnante di sostegno per sole 12 ore settimanali (rapporto 1/2), anziché per l'intero orario di frequenza scolastica o quanto meno per 25 ore settimanali (rapporto 1/1) così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore; Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali; nonché per il riconoscimento, del diritto del piccolo xxxxxxx ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o quanto meno per 25 ore settimanali (rapporto 1/1) così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore; ed altresì per la condanna dell Amministrazione resistente all'assegnazione in favore del piccolo Adriano Hamel di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o quanto meno per 25 ore settimanali (rapporto 1/1) così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione in Persona del Legale Rappresentante P.T.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 24.09.2009 xxxxxxx, premesso di essere madre del piccolo xxxxxxxx, disabile grave affetto da un disturbo generalizzato dello sviluppo con ritardo psico-motorio e grave ritardo del linguaggio; che il minore frequenta la scuola dell Infanzia presso il 2 Circolo Didattico R. Livatino di Porto Empedocle; che in ragione della sua patologia il bambino ha bisogno di essere seguito anche dall insegnante di sostegno per 25 ore settimanali con rapporto di 1:1, per come risulta dal profilo dinamico funzionale redatto dal personale docente e sanitario; che nel precedente anno scolastico l assegnazione di un insegnante di sostegno per sole 12 ore aveva consentito di raggiungere solo in parte gli obiettivi prefissati, sì che si era resa necessario la permanenza di un altro anno presso la scuola d infanzia; che l Amministrazione aveva immotivatamente assegnato al minore 12 ore di sostegno, senz altro insufficienti in relazione ai suoi bisogni; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, deducendone l illegittimità per :1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 34, 38 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 12 e 13 della L. 104/92, violazione e falsa applicazione dell art. 2 commi 413 e 414 della L. 244/07 e dell art. 1, comma 605 della L. 296/06, violazione dell art. 3 L 241/90, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà., illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti, violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di tutela del diritto allo studio dei minori disabili. Si è costituito il Ministero della Pubblica Istruzione senza depositare memoria scritta.

All udienza camerale del 13.10.2009, fissata per la trattazione dell istanza cautelare, il ricorso, verificata la regolarità del contraddittorio e previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000; è stato trattenuto in decisione attesa la sussistenza di precedenti conformi sulla questione controversa. Esso è fondato sotto gli assorbenti profili della violazione degli artt. 12 e 13 legge 104/92, degli art. 2, commi 413 e 414 della L. 244/97, nonché del difetto di motivazione. In punto di fatto risulta che nel piano dinamico funzionale redatto in concorso dal personale scolastico e da quello sanitario è stato prevista per il minore xxxxxxxxxxx un attività di sostegno per 25 ore settimanali, ovverosia in rapporto uno ad uno, mentre il dirigente scolastico ha provveduto ad un assegnazione per sole 12 ore settimanali, senza alcuna motivazione al riguardo. In punto di diritto, osserva il Collegio che siffatto provvedimento si pone in contrasto con le disposizioni di cui all art. 12 legge 104/92, commi 2, 3 e 4 che garantiscono il diritto all educazione ed all istruzione delle persone portatrici di handicap e con l art. 13, comma 3 della medesima legge (cfr. Tar Liguria, Sez. II, 742/2009; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 gennaio 2009, n. 71), ai sensi del quale comma l'assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto, la cui inviolabilità discende dall'essere esso strumento necessario per la tutela del diritto all'educazione ed istruzione, alla salute e per la tutela dello sviluppo della personalità all'interno delle formazioni sociali, con specifico compito per lo Stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 32, 34 e 38 Costituzione).

Esso, peraltro, si pone in contrasto anche con le le sopravvenute disposizioni di cui all art. 2 commi 413 e 414 della L. n. 244/07 (cfr. Tar Palermo, Sez. III, 925/2009; Cds., Sez. VI, Ordinanza n. 1152/2009; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 gennaio 2009, n. 71; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 28 maggio 2009, n. 2994), posto che tali norme, pur dettate dall esigenza di limitare le dotazioni organiche degli insegnanti, hanno fatto comunque salva la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili secondo un principio di compensazione territoriale atto a garantire comunque l attività di sostegno mediante assegnazione di docenti specializzati (art. 13 comma 3 L. n. 104/92, art. 315 comma 2 D. Lgs. n. 297/94). Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza dell Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna l Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati: Nicola Maisano, Presidente FF Aurora Lento, Primo Referendario Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/11/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO