Concessione edilizia per l ampliamento di un balcone di un edificio condominiale-va rilasciata sulla scorta dalla delibera dell assemblea condominiale- Tar della Sardegna, con la Sentenza n. 207/2012-commento e testo sentenza Studio legale law La richiesta della concessione edilizia da parte del proprietario di un appartamento sul cui devono essere eseguiti dei lavori, deve essere corredata dell autorizzazione dell assemblea del condominio tutte le volte in cui le opere incidono sulle parti comuni dell edificio condominiale quale la facciata dell edificio. Principio ribadito dal Tar della Sardegna, con la Sentenza n. 207/2012, resa in forma semplificata, in occasione del ricorso promosso da alcuni inquilini di uno stabile condominiale, avverso l autorizzazione edilizia, concessa dal Comune di S. Teresa di Gallura, nonché dell autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici di Sassari, rilasciate a una società immobiliare per l ampliamento di un balcone, sito in uno stabile condominiale. Ovvio che l ampliamento di un balcone va a incidere sull aspetto esteriore dell edificio. Ora, nel caso che ci occupa, la suddetta autorizzazione era stata chiesta e ottenuta dall amministratore del Condominio. Infatti, a corredo della domanda di autorizzazione edilizia le parti controricorrenti, vale a dire il Comune e la Soprintendenza, hanno presentato una dichiarazione dell amministratore del condominio, attestante il nulla osta del condominio al perfezionamento della pratica di ampliamento del balcone, ma, tale dichiarazione non era supportata dalla previa delibera dell assemblea. Pertanto, il Tar ha accolto il ricorso dei condomini ricorrenti. Infatti, questi ultimi hanno si censurato gli atti impugnati per non avere la società controinteressata acquisito la previa autorizzazione dell assemblea del condominio. Il tar ha ribadito che la richiesta della concessione edilizia da parte del proprietario di un appartamento su cui devono essere eseguiti dei lavori, deve essere corredata dell autorizzazione dell assemblea del condominio tutte le volte in cui le opere, nella specie ampliamento di un balcone, incidono sulle parti comuni dell edificio condominiale, nella specie, la acciata dell edificio. L intervento edilizio autorizzato con provvedimenti impugnati, riguardante proprio la facciata dell edificio, avrebbe potuto essere assentito solo previa autorizzazione della competente assemblea del condominio, non potendo ritenersi sufficiente il nulla osta dell amministratore del condominio medesimo, espresso in assenza della conforme delibera dell assemblea. Tutto da rifare. Anna Teresa Paciotti Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012 Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari
Concessione edilizia per l ampliamento di un balcone di un edificio condominiale - Va rilasciata sulla scorta dalla delibera dell assemblea condominiale Tar Sardegna Sez. Seconda - Sent. del 01.03.2012, n. 207 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2011, proposto da: S. B., A. B. contro Comune di Santa Teresa Gallura, rappresentato e difeso dall avv. Pietro Corda, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Giuseppe Del Rio in Cagliari, via Dante, N. 65/D; Sopriintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici di Sassari, rappresentata e difesa dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
nei confronti di Società M. O. Immobiliare di B. Francesco Mauro & C Sas, non costituita in giudizio; per l annullamento - dell autorizzazione edilizia n. 150 dell 8.06.2011 a firma del Responsabile del Settore Ing. Giovanni Antonetti e del Responsabile del procedimento Geom. Alessandro Addis; - dell autorizzazione paesaggistica n. 1429 del 22.02.2011 (pratica edilizia n. 261/2010); - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Santa Teresa Gallura e della Sopriintendenza Per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici di Sassari; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO Che appare fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si censurano gli atti impugnati per non avere la società controinteressata acquisito la previa autorizzazione dell assemblea del condominio; che la richiesta della concessione edilizia da parte del proprietario di un appartamento sul quale devono essere eseguiti i lavori, deve essere corredata dell autorizzazione dell assemblea del condominio tutte le volte in cui le opere (nella specie ampliamento di un balcone) incidono sulle parti comuni dell edificio condominiale (facciata dell edificio); che l intervento edilizio autorizzato con gli impugnati provvedimenti, riguardante la facciata dell edificio, avrebbe potuto essere assentito solo previa autorizzazione della competente assemblea del condominio, non potendo ritenersi sufficiente il nulla osta dell amministratore del condominio medesimo, espresso in assenza della conforme delibera dell assemblea; che pertanto il ricorso deve essere accolto; che le spese del giudizio vanno poste a carico della società controinteressata che a corredo della domanda di autorizzazione edilizia ha presentato una dichiarazione dell amministratore del condominio, attestante il nulla osta del condominio al perfezionamento della pratica di ampliamento del balcone, non supportata dalla previa delibera dell assemblea, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di Santa Teresa di Gallura e dell Amministrazione dello Stato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la società controinteressata al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida nella complessiva somma di 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. Depositata in Segreteria il 01.03.2012