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SCUOLA DI I GRADO 1. Il docente di approfondimento in materie letterarie esprime una valutazione autonoma? Fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e della Commissione d esame? Approfondimento in materie letterarie è un insegnamento inserito nel quadro orario del curricolo obbligatorio di cui all art. 5 del DPR 89/2009. Il docente di tale insegnamento è a tutti gli effetti un docente curricolare. Ciò vuol dire che se tale insegnamento è svolto da un docente diverso da quello di italiano o storia geografia, il docente fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d esame (se tale l insegnamento è stato volto in una terza classe). Per tali ragioni, in caso di votazione per la deliberazione di ammissione o meno di un allievo alla classe successiva o all esame il docente di approfondimento in materie letterarie esprimerà, al pari degli altri docenti del consiglio di classe, la sua posizione di voto (positiva o negativa) per tutti gli allievi della classe. Dal punto di vista dell insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà confluire nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota n. 685/2010: Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie. Tuttavia in alcune scuole l approfondimento è stato progettato come attività laboratoriale e non come insegnamento ai sensi dell art.5 del DPR 89/2009. In questo caso l istituzione scolastica, in virtù dell autonomia, se vorrà potrà riservare sulla scheda di valutazione un apposita nota valutativa che illustri in modo analitico il voto attribuito alla materia. È da escludere però anche in questo caso l attribuzione di un voto numerico in decimi. 2. Il docente di Cittadinanza e Costituzione esprime una valutazione autonoma? No. Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia.

Ciò è chiaramente indicato dall art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell art.2 del D.M. n. 37/09. Tale norma è stata poi ampiamente ribadita dalla nota n. 685/2010 e dagli artt.5/6, pag. 4 nota 14 della C.M. n. 49/2010. Anche qualora la scuola abbia deciso di adottare questo insegnamento come autonomo, il docente a cui è stato affidato tale insegnamento non esprimerà una valutazione autonoma. SCUOLA DI I E II GRADO 3. Il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe? E se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, come viene considerato il loro voto? Il riferimento normativo principale è l art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994 in cui si afferma: I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti. L art. 15/10 dell O.M. n. 90/2001 precisa: I docenti di sostegno, a norma dell art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono: I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi: I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;

Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve confluire su un unica posizione e quindi il loro voto all interno del Consiglio di classe vale uno. Attenzione : Questa unica posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato. SCUOLA DI I GRADO 4. Il docente di sostegno farà parte a pieno titolo della Commissione d esame anche se l allievo disabile a lui affidato non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l anno? Sì. Il riferimento normativo è l O.M. 90/2001: All art. 9/13 precisa che In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l esame di licenza, composta d ufficio da tutti i professori delle classi terze che insegnano le materie d esame previste dall art. 3 della legge 16/6/1977 n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell art. 7 della legge 4 agosto 1977. All art. 11 (Disposizioni finali) dispone che I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell art. 7 della legge 4/8/1977 n. 517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alle legge 5 aprile 1969 n. 119. Pertanto il docente di sostegno (o i docenti di sostegno, se sono più di uno a seguire lo stesso allievo disabile) partecipa allo scrutinio finale e d ufficio farà parte della Commissione d esame, a nulla rilevando se l allievo da lui affidato sia stato o no ammesso agli esami oppure si sia ritirato prima del termine delle lezioni. SCUOLA DI II GRADO 5. Il docente ITP partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe? E il suo voto deliberativo come viene considerato? I riferimenti normativi sono l art. 5 della Legge 124/1999 ( Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") e la la C.M. n. 28/2000 ( Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici ).

In quest ultima si afferma: Com'è noto, l'art.5 della legge indicata in oggetto, nel modificare l'art.5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lvo. 16.4.1994, n.297, ha previsto una nuova disciplina per gli insegnanti tecnico-pratici, relativamente ai seguenti profili: - gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe; - le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. Poi chiarisce: appare evidente che un'applicazione della nuova normativa coerente con l'attuale organizzazione didattica (che prevede nelle valutazioni intermedie l'assegnazione di voti separati nelle materie con diversità di prove scritte, orali, pratiche e di un voto unico nella valutazione di fine anno) richiede che le relative proposte di voto - basate sulle risultanze del registro personale proprio di ciascun docente - siano adeguate ai seguenti criteri: - nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto. sentito l'altro insegnante; - quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto -di entrambi i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico. Pertanto gli ITP votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria. 6. Il docente Conversatore in lingua straniera partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe? Sì. I docenti di madre lingua sono giuridicamente docenti a tutti gli effetti.

Il riferimento normativo è anche in questo caso la C.M. n. 28/2000 ( Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici ) che afferma: Si chiarisce che le nuove disposizioni si riferiscono ovviamente anche ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C allegata al D.M. n. 334 del 24.11.1994. Valgono dunque le stesse disposizioni riportate dalla circolare C.M. n. 28/2000 nella F.A.Q. sopra citata in cui si esplicitano i compiti degli ITP. SCUOLA DI I E II GRADO 7. Che ruolo ha l insegnante di RC all interno del Consiglio di classe? L art. 309/3 del D.Lgs. 297/1994 afferma: I docenti incaricati dell insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell insegnamento della religione cattolica L insegnante di RC: fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti; partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell insegnamento della religione cattolica; non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione. Gli artt. 2/4 e 4/3 del DPR 122/2009 prescrivono: La valutazione dell insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

L art 6/3 circoscrive la loro partecipazione solo per gli allievi che si avvalgono dell insegnamento della religione cattolica: In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, [ ] nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni. Per la scuola di II grado è importante riportare l art. 6/2 del DPR 122/2009 riferito all ammissione all esame di Stato: Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all insegnamento della religione cattolica 8. Che peso ha il voto dell insegnante di RC nello scrutinio finale nel caso in cui si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza? Il voto espresso dall insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato da iscriversi a verbale. La questione è però da tempo controversa. Riportiamo il riferimento normativo principale, alcune sentenze importanti che hanno sentenziato sull interpretazione di giudizio motivato iscritto a verbale e diverse posizioni dei sindacati che si sono espressi sulla questione. L Intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 giugno 1990, convalidata dal D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, al punto 2.7 afferma: Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una valutazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

L ambiguità di fondo della normativa è se tale giudizio ha carattere decisionale e costitutivo delle maggioranze oppure no. Il TAR Puglia (sez. Lecce) il 5 gennaio 1994 con sentenza n. 6 sentenziava che il giudizio degli insegnanti di religione cattolica iscritto a verbale doveva mantenere un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza. E dunque valido per determinare la promozione o la bocciatura. In tal senso si è espressa anche la sentenza del TAR Toscana (sentenza n. 089 del 20 dicembre 1999; sentenza n. 5528 del 3 novembre 2005). In senso contrario, invece, ha avuto modo di esprimersi, con sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996, la prima sezione del TAR del Piemonte. Ricordiamo anche l unica posizione della P.I. che è del 29.11.1995: rispondendo a un interrogazione parlamentare, il Ministro pro tempore della P.I. prendeva le distanze dalla citata sentenza del TAR Puglia, osservando che: La normativa in esame non può che essere, ad avviso di questa amministrazione, nel senso che quando il voto dei docenti in parola diviene determinante, esso deve trasformarsi in giudizio motivato che non rientra nel conteggio e che, di conseguenza, non ha riflesso sulla promovibilità dell alunno alla classe successiva e sulla ammissione agli esami. Infine i sindacati: Nelle ultime righe della nota del 20/4/2007 ( Valutazione finale degli alunni che si avvalgono dell insegnamento della religione cattolica ), la FLC Cgil Nazionale afferma: Conclusivamente, le scuole, per affermare il principio di non distinzione in base al credo religioso e per applicare correttamente le leggi dello stato, debbono, in sede di scrutinio finale, trasformare il voto, se determinante, dell insegnante di religione cattolica, in giudizio motivato da iscrivere a verbale; debbono cioè sottrarlo dal computo dei voti per determinare maggioranza e minoranza, nel caso, in cui tale voto dovesse risultare decisivo per decretare promozione o bocciatura. In una guida agli scrutini della FGU Gilda, negli esempi che si riportano in riferimento al voto determinante dell insegnante di RC, si asserisce di togliere il voto del docente di Religione. In una FAQ dello scorso anno dell Associazione Nazionale Presidi, riportata anche sul sito del Liceo Artistico Renato Guttuso di Giarre, si legge:

Va segnalato che nella prassi più diffusa il voto del docente di religione, sempre nel caso che si riveli determinante per la sorte di un alunno, viene "tolto" quando coincide con quello del presidente del consiglio di classe ed il consiglio è composto da un numero pari di membri. Il voto viene "tolto" anche nel caso di un consiglio dispari e se il docente di religione vota con la maggioranza e il presidente con la minoranza (6 voti compreso quello del docente di religione contro 5); anche in questo caso, tolto il voto, risulterà una situazione di parità e prevarrà la scelta di voto espressa dal presidente. E ancora: Pertanto, concludendo, in assenza di ulteriori chiarimenti e indicazioni ministeriali, nella delicata questione è rimessa al dirigente scolastico, in quanto presidente del consiglio di classe, e quindi investito del potere di dichiarare l esito della votazione (che così sarà puntualmente verbalizzato), la scelta se aderire all una o all altra ipotesi interpretativa. L ultima sentenza è quella del 15 novembre 2010 con la quale, come riportato dal sito del sindacato SNADIR, Il TAR conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all'attribuzione del credito scolastico. SCUOLA DI II GRADO 9. L insegnante di RC ha titolo ad attribuire il credito scolastico agli allievi che si avvalgono di tale insegnamento? Sì. L art. 14/2 dell O.M. 90/2001 recita: I docenti che svolgono l insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. L art. 6/3 del DPR 122/2009 richiama quanto riportato dall art. 14/2 sopra citato: In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica

limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. Ciò è stato ribadito nell ultima sentenza TAR sopra citata. L insegnante di RC ha dunque diritto di voto per l attribuzione del punteggio per il credito scolastico. SCUOLA DI I E II GRADO 10. Il docente di materia alternativa alla RC fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe? Sì. Riportiamo i riferimenti normativi che si sono succeduti. La C.M. n. 316/1987 prescriveva: Per i docenti incaricati dell insegnamento della religione cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella Legge 5 giugno 1930, n. 824, nonché nella intesa tra autorità scolastica italiana e C.E.I. (punto 2.7) resa esecutiva dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751. Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell insegnamento della religione cattolica. Gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti della attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l attività stessa. Gli artt. 2/5, per il I ciclo di istruzione, e 4/1, per il II ciclo, del DPR 122/2009 si esprimono negli stessi termini in riferimento ai docenti di attività alternativa assimilandoli al personale esterno di cui si avvale la scuola, quindi al di fuori del Consiglio di classe : Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l ampliamento e il potenziamento dell offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Le sentenza del Tar Lazio n. 33433 del 15 novembre 2010 e quella n.924 del 1 febbraio 2011, come riportato dal sito del sindacato SNADIR, hanno però decretato che I docenti di materia alternativa partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Dobbiamo rilevare che ad oggi il Ministero non si è ancora espresso sulla questione, ma ciò non toglie che attualmente le disposizioni del DPR 122/2009 non sono più valide per cui le scuole dovrebbero applicare la sentenza. Pertanto il docente di alternativa deve partecipare ai consigli di classe. C è da dire però che la questione non si esaurisce nella sola partecipazione al Consiglio di classe, perché bisognerebbe anche capire e normare la validità che ha per esempio tale insegnamento nell attribuzione dei crediti, e non ultimo sarebbe anche il caso che il Ministero rivedesse, anche alla luce della sentenza, la questione del punteggio che dovrebbe essere riconosciuto come servizio effettivamente svolto nella classe di concorso per la quale il docente è stato chiamato a svolgere la la supplenza per materia alternativa.