ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

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CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 20 marzo 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario 6898/12 RS/gma DG G IT

DECISIONE DEL CONSIGLIO del relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 242, visto il parere della Commissione europea, 6898/12 RS/gma 1 DG G IT

considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, il 1º gennaio 1999 è stato istituito un comitato economico e finanziario ("comitato"). (2) Il 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1998/743/CE, sulle disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario 1. (3) Il 31 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/8/CE, che adotta lo statuto del comitato economico e finanziario 2 ; tale statuto è stato riveduto dalla decisione 2003/476/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003 3, al fine di garantire la continuità di un efficace funzionamento del comitato dopo l'adesione di dieci Stati membri il 1º maggio 2004. (4) Il 26 ottobre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno dichiarato che la presidenza dell'organo preparatorio di cui all'articolo 1 del protocollo (n. 14) sull'eurogruppo, composto dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione ("gruppo di lavoro Eurogruppo") sarebbe stata attribuita ad un presidente a tempo pieno. Di conseguenza, la persona designata per tale carica cesserà le sue mansioni di funzionario di un'amministrazione nazionale e sarà assunto dalle istituzioni UE. 1 2 3 GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109. GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71. GU L 158 del 27.6.2003, pag. 58. 6898/12 RS/gma 2 DG G IT

(5) Lo stesso giorno i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno dichiarato che le strutture amministrative esistenti che forniscono assistenza al Consiglio e al comitato, segnatamente il segretariato generale del Consiglio e il segretariato del comitato economico e finanziario, avrebbero fornito un sostegno adeguato al presidente del vertice euro e al presidente dell'eurogruppo, sotto la direzione del presidente del comitato/gruppo di lavoro Eurogruppo. (6) Il comitato dovrebbe essere in grado di scegliere il proprio presidente tra i candidati più qualificati, compreso il presidente del gruppo di lavoro Eurogruppo. (7) È pertanto opportuno rivedere lo statuto del comitato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 6898/12 RS/gma 3 DG G IT

Articolo 1 Lo statuto del comitato economico e finanziario, riportato nell'allegato della decisione 1999/8/CE e modificato dalla decisione 2003/476/CE, è sostituito dal testo allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Per il Consiglio Il presidente 6898/12 RS/gma 4 DG G IT

ALLEGATO "STATUTO DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO Articolo 1 Il comitato economico e finanziario ("comitato") svolge i compiti descritti all'articolo 134, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Articolo 2 Il comitato può tra l'altro: essere consultato nell'ambito della procedura che comporta decisioni relative al meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria; fatto salvo l'articolo 240 del trattato, preparare i lavori del Consiglio relativi all'evoluzione del tasso di cambio dell'euro; costituire il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea (BCE) può essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari dei ministeri, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE. 6898/12 RS/gma 1

Articolo 3 I membri del comitato e i loro supplenti esercitano le loro funzioni nell'interesse dell'unione. Articolo 4 Il comitato si riunisce sotto la guida del presidente in due formazioni: o con membri scelti nell'ambito delle amministrazioni, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE o con membri delle amministrazioni, della Commissione e della BCE. Il comitato nella sua composizione plenaria riesamina regolarmente l'elenco delle questioni per le quali si prevede che i membri delle banche centrali nazionali partecipino alle riunioni. Articolo 5 Ove si richieda una votazione, i pareri, le relazioni e le comunicazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri o opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali, quando sono presenti, e la Commissione possono partecipare pienamente alle discussioni, senza prendere parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni minoritarie o dissenzienti espresse nel corso dei lavori. 6898/12 RS/gma 2

Articolo 6 Il comitato elegge, a maggioranza dei suoi membri, un presidente per un mandato di due anni, che è rinnovabile. Sono eleggibili a presidente i membri del comitato che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali e il presidente dell'organo preparatorio di cui all'articolo 1 del protocollo (n. 14) sull'eurogruppo, composto dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione ("gruppo di lavoro Eurogruppo"). Se il presidente del comitato è un membro del comitato proveniente da un'amministrazione nazionale, questi delega il suo diritto di voto al suo supplente. Articolo 7 In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente del comitato è sostituito dal vicepresidente del comitato. Il vicepresidente è eletto per un mandato di due anni, dalla maggioranza dei membri del comitato. Sono eleggibili a vicepresidente i membri del comitato che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali e il presidente del gruppo di lavoro Eurogruppo, a meno che quest'ultimo non sia stato eletto presidente del comitato. 6898/12 RS/gma 3

Articolo 8 Se non è presidente del comitato, il presidente del gruppo di lavoro Eurogruppo può partecipare alle riunioni del comitato e alle discussioni, salvo altrimenti deciso dal comitato Salvo altrimenti deciso dal comitato, i supplenti possono partecipare alle riunioni del comitato. Essi non partecipano al voto. Salvo altrimenti deciso dal comitato, essi non prendono parte alle discussioni. Un membro che si trovi nell'impossibilità di partecipare a una riunione del comitato può delegare le sue funzioni a uno dei supplenti o a un altro membro. Il presidente e il segretario del comitato dovrebbero esserne informati per iscritto prima della riunione. In circostanze eccezionali il presidente può accettare soluzioni alternative. Articolo 9 Il comitato può affidare l'esame di questioni specifiche ai membri supplenti, a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza è assunta da un membro o da un supplente del comitato, nominato dal comitato stesso. I membri del comitato, i supplenti, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti. 6898/12 RS/gma 4

Articolo 10 Il comitato è convocato dal presidente per iniziativa propria o a richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno quattro membri del comitato. Articolo 11 Di norma, il presidente rappresenta il comitato; in particolare può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato. Il presidente ha la responsabilità delle relazioni del comitato con il Parlamento europeo. Articolo 12 I lavori del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio. Ciò vale anche per i lavori dei supplenti, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro. 6898/12 RS/gma 5

Articolo 13 Il comitato è assistito da un segretariato, diretto da un segretario. Il segretario e il personale del segretariato sono forniti dalla Commissione. Il segretario è nominato dalla Commissione, previa consultazione del comitato. Il segretario e il personale del segretariato agiscono su istruzioni del comitato quando esplicano le loro funzioni per il comitato. Le spese del comitato sono comprese nelle previsioni della Commissione. Articolo 14 Il comitato adotta il proprio regolamento interno." 6898/12 RS/gma 6