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R E G O L A M E N T O C o n s i g l i e r e d i P a r i t à

Articolo 1 L'ufficio della consigliera o del consigliere di parità, effettiva e supplente, funzionalmente autonomo, ai fini delle attività da svolgere, è ubicato presso il Settore Mercato del Lavoro della Provincia di Cosenza. Gli obiettivi e le attività da svolgere vengono individuate dalla consigliera effettiva e supplente, in carica, nel rispetto degli indirizzi di massima forniti dalla legge nazionale, regionale, dal decreto legislativo n. 196/2000 e dalla Convenzione quadro ed in piena aderenza al presente regolamento. 1.a) La Provincia, tenuto conto del numero degli addetti, garantisce all'ufficio la strumentazione necessaria. 1.b) La Provincia contribuisce a pubblicizzare la presenza dell'ufficio della consigliera di parità, i servizi forniti all'utenza e la periodicità di apertura al pubblico. Articolo 2 Le consigliere e/o i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere e i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza. Articolo 3 Le consigliere e i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: 3.a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125; 3.b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; 3.c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; 3.d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità ; 3.e) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi; 3.f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni ; 3.g) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azione positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

3.h) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali; Articolo 4 La consigliera di parità è componente effettiva della Commissione Provinciale Tripartita. La consigliera di parità supplente è componente supplente della Commissione Provinciale Tripartita. Con riferimento alla partecipazione alle riunioni della Commissione Provinciale Tripartita (e alle relative sottocommissioni) la Consigliera di parità effettiva o supplente assume - in quella sede - un ruolo attivo e interviene, per gli aspetti collegati alle pari opportunità e alla parità sostanziale tra uomini e donne, sui temi oggetto di concertazione a livello provinciale. A tal fine l'ente si impegna ad informare tempestivamente la consigliera delle riunioni, degli argomenti all'ordine del giorno e a fornire la relativa documentazione. Inoltre, in tale sede promuove la realizzazione di azioni per migliorare l'accesso, la partecipazione e la posizione delle donne nel mercato del lavoro. Articolo 5 La consigliera di parità è componente di diritto delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero degli organismi istituzionali diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe; in tale sede fornisce supporto tecnico e consulenza agli organismi di parità previsti dai contratti collettivi di lavoro e contribuiscono alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere, alla elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, alla promozione e realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale, alla promozione di progetti di azioni positive. Articolo 6 La consigliera di parità collabora con l'assessorato al Lavoro e alla Formazione, con il Settore Mercato del Lavoro e con i Servizi per l'impiego al fine di promuovere politiche locali di pari opportunità e di verificare la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in tema di pari opportunità, collabora con i Comuni presenti nel territorio della provincia di Cosenza. Articolo 7 La Provincia provvede alla nomina della consigliera di parità come componente dei tavoli di partenariato locale, in materia di pari opportunità, e dei comitati di sorveglianza, eventualmente in aggiunta ad altri organismi di parità. A detti tavoli la consigliera: 7.a) assicura l'integrazione dell'obiettivo delle pari opportunità nell'adozione di protocolli e nella stipula delle intese, 7.b) esprime pareri relativamente agli effetti sull'occupazione femminile delle politiche locali e delle misure adottate o in via di adozione.

Articolo 8 Per l'attività di competenza delle consigliere, ed in particolare per i compiti e le funzioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 196/2000, i supplenti collaborano con gli effettivi e ne supportano l'attività. Le Consigliere supplenti intervengono, in sostituzione degli effettivi, alle riunioni degli organismi collegiali indicati negli articoli precedenti ove è previsto un gettone di presenza e/o un rimborso spese: in casi eccezionali è possibile, anche in tali circostanze, una presenza contestuale, fermo restando che i rimborsi spettano alla sola titolare. Le consigliere supplenti possono agire o intervenire nelle azioni in giudizio di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 196/2000 e promuovere il tentativo di conciliazione quando la effettiva è impossibilitata a farlo. Articolo 9 La consigliera di parità, per le azioni in giudizio promosse ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n. 196/2000 si avvale dell'assistenza di legali designati dall'ente e/o dall'ufficio legale dell'ente. Articolo 10 Ad integrazione degli indirizzi generali, la consigliera provinciale di parità di Cosenza, con il supporto del suo ufficio, assolve alle funzioni di vigilanza contro le discriminazioni di genere e di promozione di pari opportunità anche mediante: 10.a) la collaborazione con le competenti strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio che provvederanno a supportare la consigliera provinciale per la rilevazione di situazioni di squilibrio di genere, per l'individuazione di fabbisogni formativi nell'ambito del territorio, per la predisposizione di metodologie di progettazione di piani di azioni positive e per la realizzazione di studi ed analisi della situazione del mercato del lavoro locale; 10.b) la collaborazione con la Direzione Regionale e Provinciale del Lavoro di Cosenza. In particolare, ai sensi del comma 4, art. 3 del D. Lgs. n. 196/2000, può concordare, sulla base della propria competenza, interventi specifici per stabilire le modalità idonee ed efficaci per la rilevazione, sui luoghi di lavoro, di violazioni della normativa di parità e pari opportunità, nel quadro delle indicazioni generali fomite dal Ministero del Lavoro. Articolo 11 Entro il 31 Gennaio di ciascun anno le consigliere e/o i consiglieri di parità presentano una relazione programmatica sulle attività che si intendono espletare durante l'anno in corso. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere e/o i consiglieri di parità presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio. 11.a) Analogamente al precedente comma, entro il 30 giugno di ogni anno deve essere presentata una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle attività programmate.

Articolo 12 La gestione della quota-fondo assegnata alla Provincia, di cui all'art. 9 del D. Lgs. 196/2000, avviene mediante determinazione del Dirigente del Settore Mercato del Lavoro, su proposta del consigliere di parità effettivo; 12.a) La Provincia può integrare, con risorse proprie, la quota annuale del Fondo di cui all'art. 9 del D. Lgs. 196/2000. Articolo 13 Le consigliere e/o i consiglieri di parità dovranno garantire la presenza nell'ufficio del "Consigliere di parità" per non meno di 60 ore mensili, di cui 20 di servizi all'utenza. L'indennità di cui all'art. 14 è corrisposta al Consigliere effettivo e al Consigliere supplente fino ad un massimo di 30 ore mensili ciascuno. Articolo 14 a) Le consigliere e/o i consiglieri di parità per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro usufruendo di permessi retribuiti fino un massimo di 30 ore lavorative medie mensili; l'onere per le assenze è a carico dell'amministrazione Provincia/e, la quale vi fa fronte con le risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 9 del D. L.gs. n. 196/2000. Le consigliere e/o i consiglieri di parità lavoratori dipendenti hanno altresì diritto ad ulteriori permessi non retribuiti, per un massimo di 30 ore mensili, per i quali verrà corrisposta una indennità oraria il cui importo è stabilito con il Decreto di cui all'art. 9, comma 2, del D. L.gs. n. 196/2000. b) Le consigliere e/o i consiglieri di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni ad una indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività svolta e calcolata in base alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza, al lordo delle ritenute, e comunque entro i limiti di cui all'art. 13. In entrambi i casi, le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte e documentate dalle relazioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Articolo 15 Per le attività di servizio all'utenza la consigliera di parità e la consigliera supplente possono far coincidere le rispettive presenze in ufficio per non più di un giorno. alla settimana. Fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso è fatto divieto per le consigliere di parità, effettiva e supplente, di percepire per la medesima giornata e/o prestazione la contestuale indennità. Articolo 16 La somma del Fondo assegnato non destinata al pagamento delle indennità delle consigliere di parità è destinata alle attività di cui all'art. 3.