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CONTRATTO DI LOCAZIONE (STANDARD) Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, 1 (uno) per ciascuna delle Parti contraenti ed 1 (uno) per l Agenzia delle Entrate tra il Comune di Artegna con Sede Legale in Artegna (UD), Piazza Marnico n. 21, Codice Fiscale.. e Partita IVA n..., rappresentato in questo atto da., in qualità di Codice Fiscale, nato a ( ) il e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale - che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n... del di seguito indicata come Comune o "Locatrice e la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. - Società per Azioni con Socio Unico - Capitale sociale 43.800.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. di Roma e Codice Fiscale n. 00412200586 - Partita IVA n. 00886171008 - R.E.A. n. 13624, con Sede Legale in Roma, Via Anagnina n 203, in persona del Sig. Albino Pesce il quale interviene in qualità di Procuratore Speciale in virtù della Procura a rogito notaio Gianluca Napoleone, notaio in Civitavecchia, con Studio in Lungoporto Gramsci n.63, Rep. 39.635, Racc. 18.339 del 9 Febbraio 2011, domiciliato per la carica presso la Sede della Società, di seguito indicata come Conduttrice Ericsson e la Locatrice sono anche indicate di seguito collettivamente come le Parti e, singolarmente, come la Parte Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 1

Art. 1 - OGGETTO 1.1 La Locatrice, nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, porzione di terreno di pertinenza al campo sportivo comunale di mq. 15,00 circa, sita nel Comune di Artegna (UD), Via Vicenza c/o campo sportivo comunale, CAP 33011, distinta nel Catasto Terreni di Udine - Comune censuario di Artegna, al Foglio n. 8, Particella n. 1476, Qualità, Classe.., Sup. complessiva., Rendita, per l'installazione dell impianto per telecomunicazioni di cui al successivo Articolo 4.2, il tutto come risulta dall allegata planimetria sub-allegato A (di seguito, Porzione Locata ). La citata planimetria sub-allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito Contratto ). 1.2 La Locatrice garantisce alla Conduttrice la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata ed alle relative vie di accesso, del personale dipendente della Conduttrice o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all installazione dell impianto per telecomunicazioni di cui al successivo Articolo 4 5.2, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. 1.3 La Locatrice conferma che sulla Porzione Locata non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Locata. 1.4 La Locatrice dichiara e garantisce che la Porzione Locata è stata edificata in virtù di regolare permesso edilizio ed in conformità agli strumenti urbanistici, e che sulla stessa non sono state realizzate opere in assenza delle necessarie autorizzazioni/concessioni. Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 2

Art. 2 - DURATA 2.1 La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. 2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto potrà essere rinnovato di un ulteriore periodo di 6 (sei) anni salvo nuovo accordo tra le Parti. Non è ammesso il rinnovo per tacito assenso. 2.3 La Locatrice consente, invece, che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni. 2.4 In espressa deroga all Art. 41 della Legge n. 392/78, nel caso in cui la Locatrice intendesse locare a terzi la Porzione Locata alla scadenza del Contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi degli Articoli 38, 39 e 40 della legge sopra richiamata. Art. 3 - CANONE 3.1 Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) 7.500,00 (euro settemilacinquecento) più IVA [Nota: specificare più IVA solo se dovuta], suddiviso in due rate semestrali anticipate di Euro 3.500,00 (Euro Tremilacinquecento/00) 3.750 (Tremilasettecentocinquanta) più IVA [Nota: specificare più IVA solo se dovuta] ciascuna, da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre., previa emissione di fattura per i soggetti titolari di partita IVA da fare pervenire alla Conduttrice almeno 10 (dieci) giorni prima del semestre cui afferisce [Nota: specificare previa emissione di fattura per i soggetti titolari di partita IVA da fare pervenire alla Conduttrice almeno 10 (dieci) giorni prima del [trimestre/semestre] cui afferisce solo se la Locatrice fattura]; Il pagamento sarà effettuato con bonifico Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 3

bancario presso l Istituto di Credito. di. (..), Agenzia di.., Conto Corrente n.., ABI.., CAB.., Codice IBAN, intestato a.. Qualora sulla struttura fosse concesso nell ambito dell accordo di sharing l ospitalità ad altro operatore, il canone annuo verrà incrementato di 2.000,00 a partire dalla comunicazione di avvio dei lavori da parte del secondo operatore Ove la Locatrice sia tenuta ad emettere fattura, il canone sarà corrisposto solo previo ricevimento da parte della Conduttrice di regolare fattura che la Locatrice farà pervenire alla Conduttrice in originale almeno 10 (dieci) giorni prima del semestre di riferimento. La mancata emissione della fattura da parte della Locatrice nel termine suindicato potrà determinare un ritardo giustificato nel pagamento del canone da parte della Conduttrice che nulla dovrà, a titolo di interessi di mora, come conseguenza di tale ritardo; inoltre la mancata emissione della fattura obbligherà la Conduttrice, trascorsi 4 (quattro) mesi dall operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell Art. 6, comma 8 del Decreto Legislativo n. 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti. [NOTA: PARAGRAFO DA ELIMINARE SE LOCATRICE NON FATTURA] 3.2 La Locatrice altresì dichiara ai fini dell Art. 35, comma 10 quinquies del D.L. 223/2006 come modificato dalla Legge di conversione del 04.08.2006 - n. 248, che la locazione ha /non ha ad oggetto un immobile strumentale e che intende [avvalersi /non avvalersi] dell opzione per l imponibilità ad IVA prevista dal citato articolo. [IL PARAGRAFO 3.2 DOVRA ESSERE INSERITO IN CASO DI LOCAZIONE DA PARTE DI SOGGETTO PASSIVO IVA DI BENI IMMOBILI STRUMENTALI (CATEGORIE CATASTALI A/10, B, C, D ED E, OVVERO LORO AGGIORNAMENTI Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 4

PER INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE / INTERPRETATIVE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI (ES. CIRCOLARI AGENZIE ENTRATE ]; INOLTRE 3.3 Il canone decorrerà e verrà corrisposto, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3.1 in tema di fatturazione se applicabile, dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio lavori per la realizzazione dell Impianto, evento che la Conduttrice comunicherà alla Locatrice a mezzo di lettera Raccomandata A/R. 3.4 Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) sulla base delle variazioni ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell anno precedente, come accertato dall ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente articolo. 3.5 In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento, sempre che tale ritardo non sia ad essa imputabile, secondo quanto indicato al precedente Articolo 3.1. 3.6 E espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto. Art. 4 - CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 5

4.1 La Conduttrice, alla data di decorrenza del contratto, verrà immessa dalla Locatrice nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova. La Conduttrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell uso convenuto, sempre senza pregiudicare in alcun senso l utilizzo dell impianto sportivo. La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Locatrice e ai terzi. La Locatrice garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione. 4.2 La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduttrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione. 4.3 La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile. Nella fattispecie del caso la Conduttrice si impegna allo smontaggio ed al deposito (nelle immediate vicinanze dell area locata e comunque su indicazione dell Ufficio Tecnico Comunale) dell esistente torre faro Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 6

collocata per l illuminazione del campo sportivo, ed alla ricollocazione sul nuovo palo dell impianto di telefonia degli apparati illuminanti prima recati dalla torre faro. 4.4 La Conduttrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell impianto da parte della stessa. A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi. 4.5 La Conduttrice potrà ospitare sulla propria struttura un altro operatore di telecomunicazioni in base a specifico accordo di condivisione fra gestori, secondo il progetto autorizzato dallo stesso Comune di Artegna, e fatto salvo quanto previsto all art.3 Art. 4 5 - MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA 4 5.1 La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Locata, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività. 4 5.2 La Locatrice prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Conduttrice per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, anche per adeguamento evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (l Impianto ). 4 5.3 La Conduttrice, dopo aver individuato e concordato con la Locatrice lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione Locata, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 7

tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell Impianto od ai fini dell aggiornamento tecnologico dell Impianto medesimo. 4 5.4 E concessa, inoltre, alla Conduttrice la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell Impianto (ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) che ritenga opportune. 4 5.5 Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Locata, così come antecedente, ed alla rimozione dell Impianto. 4 5.6 La Conduttrice avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, se di propria competenza, in via diretta, le autorizzazioni in questione ed a compiere tutte le attività eventualmente necessarie all ottenimento delle suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice. 4 5.7 La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del terreno di cui è proprietaria diverse dalla Porzione Locata, solo con la previa autorizzazione scritta della Conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dalla Conduttrice, per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dalla Conduttrice. Art. 5 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA 5 6.1 La Locatrice consente sin d ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 8

casi la cessione o la sublocazione saranno comunicati alla Locatrice con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 6 7 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA 6 7.1 Il presente Contratto potrà risolversi, su iniziativa della Conduttrice, qualora si verifichi almeno una tra le sottoelencate condizioni: a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all installazione dell Impianto e al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni; b) mancato rilascio da parte delle Pubbliche Autorità competenti, ove sia richiesta l adozione di un provvedimento esplicito, delle Autorizzazioni che legittimano l installazione dell impianto ed il suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare; c) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell Impianto; 6 7.2 Nei casi suindicati, il presente Contratto potrà, quindi, essere risolto unicamente dalla Conduttrice, con effetto immediato, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R, senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Conduttrice. 6 7.3 La Conduttrice avrà facoltà, altresì, di risolvere il Contratto qualora non iniziasse i lavori di installazione dell impianto entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto pur essendo in possesso dei titoli autorizzativi, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R e senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Conduttrice. Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 9

Art. 7 8 - REGISTRAZIONE 7 8.1 Le spese di registrazione del presente Contratto, in quanto dovute, saranno sostenute in parti uguali dalla Locatrice e dalla Conduttrice. La Conduttrice, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze ed al pagamento dell importo dovuto in un unica soluzione. Il 50% della spesa di registrazione dovuta dalla Locatrice sarà decurtato dal primo canone corrisposto dalla Società H3G S.p.A. successivamente alla cessione del Contratto ai sensi dell Art. 5. Art. 8 9 - DOMICILI CONTRATTUALI 8 9.1 A tutti gli effetti del presente Contratto, le Parti eleggono domicilio in: La Locatrice: Piazza Marnico n. 21 33011 Artegna (UD) La Conduttrice: Via Anagnina n. 203 00118 Roma. 8 9.2 Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai sensi del precedente Articolo, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione. Art. 9 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 9 10.1 I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell integrale esecuzione del presente Contratto. 9 10.2 Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs 196/03. Art. 10 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 10 11.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 10

10 11.2 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Udine. Artegna, lì. La Locatrice La Conduttrice Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole contrattuali in relazione al disposto degli Artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di accettare e di approvare specificatamente gli articoli:. (Durata), 3. (Canoni), 4. Consegna ed accesso alla porzione di immobile 4. 5. (Manutenzione e destinazione della Porzione Locata), 5. 6. (Cessione del Contratto e sublocazione Porzione Locata), 6 7. (Condizione risolutiva e risoluzione anticipata), 10. 11. (Legge applicabile e Foro Competente) ; Per accettazione Artegna, lì. La Locatrice Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 11

La Locatrice Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 12

INDICE Art. 1: OGGETTO Art. 2: DURATA Art. 3: CANONI Art. 4 - CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE Art. 4 5: MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA Art. 5 6: CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA Art. 6 7: CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA Art. 7 8: REGISTRAZIONE Art. 8 9: DOMICILI CONTRATTUALI Art. 9 10: TRATTAMENTO DATI PERSONALI Art. 10 11: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Allegati: Allegato A Planimetria catastale Allegato B Delibera Comunale (ove necessario) Allegato C - (eventuali altri allegati grafici) Contratto Ericsson doc%5b0.2%5d.doc 13