L ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE

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Seminario su: L origine preferenziale: istruzioni per l uso Relatrice: dott.ssa Daniela Dispenza Direttore Area Procedure e Controlli Settore Dogane e Antifrode Torino, 15 aprile 2013 1 L ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE L origine preferenziale della merce è un concetto astratto che si sostanzia in un trattamento daziario più favorevole nei confronti di prodotti originari di quei paesi con i quali sono in vigore accordi bilaterali e/o concessioni unilaterali. Le regole che individuano l origine preferenziale sono, quindi, più rigide rispetto a quelle dell origine non preferenziale. 2

Prove dell origine preferenziale della merce - Certificato di circolazione EUR 1/EUR 2 - Certificato di circolazione EUR-MED - Certificato di origine FORM A (PVS) - Dichiarazione su fattura (valore totale della merce < oppure = 6000) - Dichiarazione su fattura EUR-MED (valore totale della merce < oppure = 6000) - Dichiarazione su fattura (esportatore autorizzato) - Dichiarazione su fattura EUR-MED (esportatore autorizzato) - Certificati A.TR. verso la Turchia (Art.16 Decisione 1/2006 Turchia) 3 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR- MED e A.TR. Circolare 11/D del 20 aprile 2010 COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI DOMANDA E DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE Sulla base di principi di correttezza formale e sostanziale: 1. la sottoscrizione di entrambi i modelli deve essere chiara e leggibile; nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta), e la casella Dichiarazione dell esportatore del certificato deve essere compilata in coerenza; 2. la designazione delle merci nella relativa casella deve essere esatta; 4

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR, EUR- MED e A.TR. Circolare 11/D del 20 aprile 2010 (SEGUE) COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI DOMANDA E DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE 3. il formulario di domanda per il rilascio dell EUR 1 deve contenere la precisazione delle circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine (occorrono, cioè, elementi informativi sufficientemente completi); 4. a complemento della precedente precisazione, vanno elencati i documenti giustificativi presentati a corredo delle informazioni rese. Questi (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori; estratti di documenti contabili; estratti di documenti tecnici di lavorazione; ecc. ), devono essere sufficienti a supportare le informazioni di cui al punto precedente. 5 RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI Un certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED che non sia stato compilato nel modo prescritto può essere respinto per motivi tecnici. In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato contenente le informazioni mancanti vistato a posteriori (tale opportunità non può essere concessa, invece, nei casi in cui il certificato di origine viene annullato o revocato per motivi diversi da quelli tecnici). 6

RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI Nelle note esplicative concernenti gli Accordi vigenti sono riportate le motivazioni per le quali un certificato di circolazione EUR1 o Eur - MED può essere respinto per motivi tecnici e quindi ripresentato in un secondo tempo e vistato a posteriori. (Art.17 dei vecchi Protocolli sull origine e art.18 Protocolli Paneuromediterranei ) 7 RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI Motivi AD ESEMPIO: Il certificato di circolazione EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata); Una casella la cui compilazione è obbligatoria sia rimasta vuota (ad esempio la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1); 8

RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI Motivi La classificazione tariffaria della merce almeno a livello di codice a quattro cifre non figuri nella casella 8, oppure nella fattura per i casi di cui al paragrafo «Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1»; Manchino timbro o firma (casella 11 del certificato EUR. 1); Il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato da un'autorità non abilitata; 9 RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI Motivi Il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato con un timbro non notificato; Sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale del certificato di circolazione EUR.1; La menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo; La data alla casella 11 sia anteriore alla data figurante nella casella 12. 10

RESPINGIMENTO MOTIVI TECNICI Procedura seguita Dopo aver apposto la menzione «DOCUMENTO RESPINTO», indicandone i motivi, il certificato è restituito all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato (rilascio che non è, invece, consentito negli altri casi di respingimento diversi da quelli tecnici che determinano l annullamento o revoca della prova di origine). Le autorità doganali possono tuttavia conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbiano motivo di sospettare una frode. 11 PROVA D ORIGINE INAPPLICABILE Una prova di origine viene considerata inapplicabile nei seguenti casi: 1) Le merci indicate nel certificato non beneficiano del regime preferenziale; 2) la casella di designazione delle merci non è stata compilata o si riferisce ad altre merci; 3) la prova di origine è stata rilasciata da un Paese che non fa parte del sistema preferenziale; 4) il certificato di origine presenta segni di raschiatura o di correzioni sovrapposte non autenticate in una delle caselle obbligatorie; 5) il termine di validità del certificato è superato, per motivi non causati da circostanze eccezionali; 6) il certificato è presentato a posteriori per merci inizialmente importate in modo fraudolento; 7) la casella relativa al Paese originario indica un Paese non aderente all accordo. 12

CONCLUSIONI Nei citati casi in cui l autorità doganale, al momento della presentazione della merce in dogana, non accetta per motivi tecnici il certificato di origine o comunque rifiuta il regime preferenziale in quanto la prova dell origine è inapplicabile, non essendo riconosciute le preferenze tariffarie, di cui all art. 20 del Reg. (CEE) 2913/92, viene meno il presupposto del recupero a posteriori dei dazi, poiché già contabilizzati, con aliquota piena, al momento della registrazione della bolletta doganale. E fatta salva, tuttavia, la possibilità per l operatore di richiedere la procedura di daziato sospeso (A/27), con la presentazione a posteriori del certificato d origine. 13