L ESPORTATORE AUTORIZZATO
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- Alfonsina Frigerio
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1 L ESPORTATORE AUTORIZZATO Dott. Paolo Di Costanzo Forlì, 25 novembre 2010
2 Chi è l esportatore autorizzato L esportatore autorizzato è un soggetto che può rilasciare dichiarazioni su fattura e prescindere dal valore della merce esportata. Dette dichiarazioni sostituiscono i certificati di origine preferenziale. L autorizzazione viene rilasciata dalla Dogana dopo la verifica delle condizioni stabilite. La Dogana controlla periodicamente la corretta applicazione delle regole di origine.
3 Riferimenti normativi - Art. 27 del Reg. CEE 2913/ Artt. 90 e 117 del Reg. CEE 2454/ Protocolli origine allegati agli accordi - Normativa comunitaria specifica - Circ. 97/D del 29/04/ Circ. 227/D del 07/12/ Circ. 54/D del 01/10/2004
4 Dichiarazione su fattura esportatore autorizzato L esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. IT/001/PR/09] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE. Mario Bianchi (firma leggibile autografa)
5 Caratteristiche Può essere rilasciata da un esportatore che sia stato preventivamente autorizzato dall autorità doganale. Viene rilasciata indipendentemente dal valore di fattura. Viene rilasciata sulla fattura, o su un documento riferibile alla stessa. Deve contenere, nel corpo della dichiarazione, il numero di autorizzazione attribuito dall autorità doganale. L esportatore può omettere la firma. L esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.
6 Dichiarazione su fattura esportatore non autorizzato L esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE. Mario Bianchi (firma leggibile autografa)
7 Caratteristiche Può essere rilasciata su fatture fino a di valore. Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell autorità doganale. Può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura o su un documento riferibile alla stessa. Deve contenere la firma originale manoscritta dell esportatore. L esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.
8 Procedura per l attribuzione dello status di esportatore autorizzato La concessione dello status di esportatore autorizzato e' condizionata alla presentazione di una domanda scritta dell'esportatore. Le autorizzazioni di cui trattasi, saranno rilasciate dagli Uffici delle Dogane competenti per territorio, i quali, nell'esaminare la domanda, dovranno verificare i seguenti requisiti: l'esportatore effettua esportazioni a carattere regolare (non e' rilevante il loro numero ma la cadenza regolare) l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare (conoscenza delle regole di origine, essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine, tenuta della contabilità materie, tenuta delle dichiarazioni del fornitore) l'esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione nonché la possibilità' di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente.
9 Procedura per l attribuzione dello status di esportatore autorizzato Nel momento del rilascio dell'autorizzazione, l'esportatore deve: 1) impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione 2) assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell'autorizzazione 3) assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia 4) impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione 5) impegnarsi a presentare alla Dogana, in qualsiasi momento, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa autorità.
10 Grazie per l attenzione Giuseppe Condina Ufficio delle Dogane di Parma [email protected] 10
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