LE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO I CONTROLLI DEGLI UFFICI DOGANALI ANGELO FELICETTI

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1 LE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO I CONTROLLI DEGLI UFFICI DOGANALI ROMA 18 OTTOBRE 2011 ANGELO FELICETTI AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE UFFICIO ANALISI DEI RISCHI

2 SCOPI E MEZZI NEI CONTROLLI ALL ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEI BENI DUAL USE Verifica che i beni non vengano utilizzati a destino per scopi proibiti (proliferazione armi distruzione di massa) Utilizzo dello strumento dell autorizzazione per ottenere tutte le informazioni preventive necessarie per tale verifica e per imporre le prescrizioni necessarie per il controllo successivo a destino sull effettivo utilizzo Individuazione dei beni dual use da sottoporre a controllo preventivo mediante lista predeterminata (beni listati) o analisi sulla presenza di elementi di rischio sotto il profilo proliferazione (controllo di destinazione) con applicazione eventuale di clausola catch all

3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Regolamentazione comunitaria Reg. (CE) 428/2009 del Consiglio (disciplina del regime comunitario di controllo ha sostituito dal il Reg. (CE) 1334/2000) Reg. (CE) 423/2007 del Consiglio (misure restrittive nei confronti dell Iran) sostituito dal dal Reg. (CE) 961/2010 del Consiglio Reg. (CE) 439/2007 del Consiglio (misure restrittive nei confronti della Corea del Nord) Normativa nazionale D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 96 (norme di attuazione del Reg. 1334/2000) in via di modificazione D. Lgs. 14 maggio 2009, n. 64 (disciplina sanzionatoria violazioni al Reg CE 423/2007) in via di modificazione

4 LA CLAUSOLA CATCH ALL Sottopone ad autorizzazione, per la durata di 3 anni, qualsiasi operazione di esportazione che abbia le medesime caratteristiche di quella riportata nel dispositivo Devono pertanto essere coincidenti e simultaneamente: esportatore, tipologia di merce, end user, paese di destinazione. E controverso se, in presenza di intermediari, l eventuale differenza, costituita dalla mancanza o presenza dell intermediario, tra l operazione in catch all e quella reale presentata in dogana possa comunque configurare violazione E emessadalmisedisuainiziativaosupropostadiunodeiministeridegliinterni,esteri, Difesa Posto che la fonte della maggior parte delle segnalazioni che portano all emissione di una catch all è l Agenzia delle Dogane, nell emanando nuovo Decreto Legislativo l Agenzia verrà aggiunta quale possibile proponente emissione di catch all Non criminalizza l esportatore. L eventuale illecito si configura solo per eventuale presentazione in dogana senza autorizzazione preventiva Nel caso di sopravvenienza di catch all durante l accertamento doganale, non si configura illecito e l esportatore ha 2 opzioni: annullare la dichiarazione e riprendere la merce o lasciare la merce in dogana in attesa rilascio autorizzazione.

5 IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA CATCH ALL (Art. 4 del Reg. (CE) 428/2009) L'esportatore è informato della potenziale dualità dei prodotti dalle Autorità competenti dello Stato membro in cui risiede (comma 1 ); Esistenza di embargo e informazione delle Autorità (comma 2 ); L'esportatore è informato della possibilità che i prodotti siano utilizzati come parti o componenti di materiali di armamento (comma 3 ); L'esportatore ha conoscenza diretta delle precedenti potenziali destinazioni (comma 4 ); In caso di adozione di disposizioni nazionali particolari (comma 5 )

6 FASI DEL CONTROLLO ALL ESPORTAZIONE DI BENI DUAL USE I controlli all esportazione dei beni dual use (enforcement) si possono suddividere in 3 momenti chiave: preventivi all esportazione, all atto della presentazione della relativa dichiarazione in dogana e successivi all uscita dal territorio comunitario (a destino presso l end user) L autorità competente (Ministero Sviluppo Economico) ha la responsabilità per la prima e terza fase (avvalendosi della collaborazione di una serie di altre istituzioni) L Agenzia delle Dogane ha la competenza specifica e la responsabilità per la seconda fase e in molti casi contribuisce, fornendo le informazioni in proprio possesso al MISE, ai controlli tipici della prima fase che, talvolta, finiscono per essere espletati in contemporanea con le verifiche doganali sulla merce in esportazione PER MAGGIORI DETTAGLI:

7 OPERAZIONI SOGGETTE ALLA NORMATIVA un regime di esportazione come definito dall'art. 161 del codice doganale comunitario; una riesportazione ai sensi dell'art. 182 del codice doganale comunitario (escluse le riesportazioni a seguito di semplice transito nella UE); le introduzioni effettuate unicamente per transito nel territorio doganale comunitario; la trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità; i servizi di intermediazione (l Autorità Doganale può intervenire solo in casi particolari)

8 DEFINIZIONE DI ESPORTATORE «esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio: i) per conto della quale è resa una dichiarazione d esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità; ii) che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della Comunità.

9 TIPOLOGIE DI CONTROLLI IN DOGANA Controllo che beni listati non vengano esportati senza la necessaria autorizzazione (seconda fase) o, nel caso di Iran e Corea del Nord, non siano di vietata esportazione Controllo che beni non listati, per i quali sia stata applicata la clausola catch all, non vengano esportati senza la necessaria autorizzazione (seconda fase) Controllo che l operazione selezionata per la verifica documentale o fisica non presenti elementi di rischio sotto il profilo proliferazione (prima fase). In caso positivo va informato il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 12 D. Lgs 96/2003)

10 INDICATORI DI POSSIBILI SPEDIZIONI A RISCHIO L Ufficio Analisi dei Rischi dell Ufficio Centrale Antifrode, oltre a gestire le selezioni al controllo delle operazioni di esportazione attraverso il Circuito Doganale di Controllo, qualora contattato fornisce agli uffici operativi supporto informativo (integrando le informazioni messe a disposizione attraverso le note tecniche di AIDA) ed in alcuni casi tecnico. Nel caso dall analisi degli uffici operativi, integrata da quella centrale, scaturiscano informazioni rilevanti nello specifico settore, l Ufficio Analisi dei Rischi provvede a trasmettere tali informazioni al MISE.

11 ALLEGATO TECNICO Si riporta di seguito un esempio sulle modalità di utilizzo della TARIC nel caso di controlli su una merce (valvole a membrana della N.C ) in esportazione verso la Russia. In caso di selezione CD o VM di una esportazione (qualunque registro, definitiva, temporanea, riesportazione) si consiglia di consultare la TARIC effettuando i passaggi seguenti, con riferimento alle condizioni e note del campo divieti e successivamente, mediante la funzione ricerca, al testo consolidato più recente reperibile sul sito Eur Lex del regolamento 428/09. In tale maniera è possibile associare la Nomenclatura Combinata (codice disponibile all esportazione), identificativa ai fini doganali della merce dichiarata, con il codice Dual Use previsto per le merci dello stesso tipo, ma sensibili ai fini della proliferazione delle armi di distruzione di massa e che potrebbero essere classificati alla stessa NC. A questo punto non rimane che effettuare il controllo che, in molti casi, necessiterà dell acquisizione dall esportatore delle specifiche tecniche utili ad escludere che la merce sotto accertamento non sia tra quelle ad autorizzazione preventiva del MISE (ovviamente nei casi in cui non venga già dichiarata ad autorizzazione cod. X002 nei casi sotto riportati con contestuale presentazione della relativa licenza).

12 ESEMPIO

13 ESEMPIO Selezionando Condizioni in corrispondenza del Reg. CE 428/09:

14 ESEMPIO Selezionando X002 che esplicita la misura restrittiva prevista unitamente ai dati identificativi dell autorizzazione necessari ai fini della registrazione della dichiarazione di esportazione (evidenziati con flags verdi):

15 ESEMPIO Selezionando Y901 che esplicita la misura alternativa (dichiarazione della parte):

16 ESEMPIO SelezionandoinsequenzalenoteassociateallamisurarestrittivaprevistadalRegCE428/09elenoteapièdi pagina designate come DUXXX, si ottengono i codici Dual Use della merce soggetta ad autorizzazione le cui specifiche tecniche possono essere consultate mediante la successiva ricerca nel Reg CE 428/09 (punti 6 delle lettere c e d):

17 ESEMPIO

18 ESEMPIO

19 ESEMPIO Ai fini di una maggiore rapidità e precisione, si consiglia di evidenziare in TARIC il codice (0B001) senza la lettera finale e tramite i comandi copia e incolla, inserirlo nella funzione di ricerca:

20 ESEMPIO

21 ESEMPIO Le caratteristiche delle valvole ad autorizzazione si trovano ai punti 6 delle lettere c d del codice 0B001

22 SCHEMATIZZAZIONE MISURE SU BENI DUAL USE: ESEMPIO FORNI PER TRATTAMENTI TERMICI CARATTERISTICA DEL BENE 1 2B226.a: Forni ad induzione in atmosfera controllata (sottovuoto o gas inerte), e loro alimentatori, come segue: a. forni aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. in grado di funzionare a temperature superiori a K (850 C); 2. aventi bobine di induzione di diametro uguale o inferiore a 600 mm e 3. progettati per potenze di ingresso uguali o superiori a 5 kw; 2 Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 C Nota: In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale. 3 Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue: Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 C NOMENCLATURA COMBINATA ALLEGATO 1 428/2009 TUTTI I PAESI SI 2B226.a XX XX XX XX 4 Altri forni per trattamento termico XX XX ALLEGATO 1 691/2010 IRAN SI SENZA CODICE ALLEGATO 2 691/2010 IRAN NO NO SI II.A2.006 ALLEGATO 4 691/2010 IRAN ALLEGATO 1 329/2007 COREA NORD NO NO SI SENZA CODICE NO NO NO SI IV.A2.005 ALLEGATO 1BIS 329/2007 COREA NORD NO NO NO SI COMPRESI NELLA VOCE SOTTO RIPORTATA NO SI I.A2.005 MISURE PREVISTE O POSSIBILI VIETATA ESPORTAZIONE VERSO IRAN E COREA DEL NORD, AUTORIZZAZIONE VERSO ALTRI PAESI VIETATA ESPORTAZIONE VERSO IRAN E COREA DEL NORD, LIBERI VERSO ALTRI PAESI CON POSSIBILITA' DI EMETTERE CATCH ALL VIETATA ESPORTAZIONE VERSO COREA DEL NORD, AUTORIZZAZIONE VERSO IRAN, LIBERI VERSO ALTRI PAESI CON POSSIBILITA' DI EMETTERE CATCH ALL NO NO NO NO NO NO LIBERI VERSO TUTTI I PAESI CON POSSIBILITA' DI EMETTERE CATCH ALL

23 Dual Use GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE

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