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prescrizioni relative alla disponibilità dei documenti, con particolare riguardo all obbligo di mantenere i documenti per 3 anni dopo la chiusura ai sensi dell articolo 90 del Regolamento (CE) N. 1083/2006; le regole sulla durata delle operazioni (articolo 57 del Regolamento (CE) n1083/2006); gli atti giuridici nazionali o documenti strategici/del programma (QSN, specifiche disposizioni del POR) che stabiliscono le condizioni specifiche per l assistenza UE; le disposizioni (articolo 13 (2), del Regolamento (CE) N. 1828/2006) che richiedono la capacità di dimostrare in qualsiasi momento che non è stato erogato un doppio finanziamento; - si trova nello stato di conclusa o avviata (intendendo per avviate le operazioni definitivamente appaltate); - contribuisce pienamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dall Attività/Linea di intervento di riferimento; - è stata finanziata con risorse regionali e/o nazionali addizionali (rientranti nella programmazione unitaria) rispetto a quelle del POR CReO; - è corredata di cronoprogramma attuativo, fissando quale termine per il loro completamento (con collaudo e/o certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti) la data del 31 marzo 2015, da allegare al provvedimento; b) successivamente all adozione dell atto amministrati vo di cui al precedente punto 2a) l operazione deve essere: - oggetto degli adempimenti previsti dal sistema nazionale di monitoraggio; - assoggettata alle regole di informazione e pubblicità (dalla data di selezione dell operazione ai fini del sostegno del FESR) ed alle procedure per la gestione finanziaria, tra cui la verifica delle entrate nette laddove sussistente, e di controllo del POR CReO FESR 2007-2013 (ivi incluso il rispetto dei requisiti della pista di controllo), i cui relativi oneri saranno a carico dell assistenza tecnica del PO; 3. le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere inserite sulla piattaforma SI ARTEA con la relativa documentazione di spesa contestualmente all adozione del provvedimento ricognitivo e comunque non oltre il 15 settembre 2013. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell art. 5 comma 1 lettera f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. Segretaria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta DELIBERAZIONE 29 luglio 2013, n. 650 141 L.R. 77/2012, art. 30 bis - Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese: approvazione di uno schema di protocollo di intesa con le associazioni di categoria. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35, Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese; Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 29 gennaio 2013, Interventi della Regione in materia di microcredito sociale e di microcredito d impresa. Considerato che, con la suddetta Decisione, la Giunta ha dato mandato alla DG Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze: - di predisporre una linea di intervento e i relativi strumenti attuativi di microcredito a favore della creazione di impresa (nella forma di un fondo rotativo per finanziamenti a tasso zero fino a 15.000 euro), nel quadro delle politiche regionali a favore della imprenditorialità e all interno di una proposta complessiva di riorganizzazione e razionalizzazione degli strumenti a favore della creazione di impresa, anche in vista della nuova programmazione dei Fondi strutturali; - di prevedere un ruolo delle associazioni di categoria e di altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, compatibilmente con quanto previsto dai loro statuti, quali interlocutori diretti delle imprese per l accesso al fondo, nell ambito dell attività del gestore unico del fondo; - di individuare un quadro di risorse da utilizzare per l intervento di microcredito per un valore iniziale di 5 milioni di euro per il periodo 2013-2014 da eventualmente incrementare, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, ed in relazione alla nuova programmazione dei Fondi strutturali. L art. 31bis della legge regionale 77/2012, introdotto con la legge regionale n. 39 del 22 luglio 2013, Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l`anno 2012) e 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l`anno 2013), nonché alle ll.rr. 60/1996, 32/2003 e 77/2004, che, al fine di sostenere le microimprese toscane e la permanenza dell occupazione e dell autoimpiego generati dalle stesse, attiva, con le modalità di cui all art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 marzo 2000 n. 35, una misura di intervento per la concessione di piccoli prestiti di emergenza. Considerato che il comma 5 dell articolo succitato prevede che la Giunta Regionale, entro 60 gg. dalla data

142 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 di entrata in vigore della legge, detti le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento. Considerato che - nell ottica dell analogia con il microcredito quale strumento di economia informale basato sulla fiducia che la comunità accorda alle persone ed alle loro idee, in assenza di altre garanzie se non l appartenenza alla comunità stessa ed ai suoi valori il succitato art. 31bis prevede, al comma 6, una rete di solidarietà costituita dalle associazioni di categoria economiche toscane, da selezionare con procedura pubblica, che si impegneranno a realizzare azioni di informazione e comunicazione volte a diffondere ai potenziali beneficiari la notizia della disponibilità di tali prestiti a tasso zero, costituendo così una rete di accompagnamento e di sostegno. Preso atto della disponibilità, manifestata dalle associazioni di categoria rappresentative delle imprese presenti al tavolo di concertazione regionale, a svolgere fin d ora un attività di diffusione e divulgazione del microcredito di emergenza, nelle more della definizione operativa della linea di intervento da parte della Giunta regionale. Considerato che le associazioni di categoria rappresentative delle imprese presenti al tavolo di concertazione regionale, in virtù del quotidiano contatto diretto con i potenziali beneficiari della linea di intervento, possono concorrere a dare la massima diffusione alla imminente opportunità, per le microimprese, di usufruire di prestiti di basso importo, reperibili in modo rapido e semplice; Ritenuto pertanto opportuno attivare, attraverso la sot to scrizione di un apposito protocollo, una collaborazione tra la Giunta regionale e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese presenti al tavolo di concertazione regionale, per la diffusione delle informazioni relative all opportunità, per le microimprese, di usu fruire di piccoli prestiti di emergenza; A voti unanimi DELIBERA - di approvare lo schema di protocollo d intesa tra Regione Toscana e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese presenti al tavolo di concertazione regionale, per la collaborazione alla diffusione delle in for ma zioni sull opportunità, per le microimprese, di usufruire di piccoli prestiti di emergenza, allegato (allegato A) alla presente deliberazione come parte inte grante e sostanziale della stessa; - di dare atto che dal protocollo d intesa non discendono oneri a carico del bilancio regionale; Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l allegato A, sul BURT ai sensi dell art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta SEGUE ALLEGATO

143 Allegato A PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA E... PER LA COLLABORAZIONE A INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE RELATIVE AI PICCOLI PRESTITI DI EMERGENZA ALLE MICROIMPRESE L anno 2013 il giorno...del mese di. presso la sede della Regione Toscana di Piazza Duomo, 10 a Firenze, tra: -..., per la Regione Toscana -..., per... PREMESSO CHE Con la Decisione n. 4 del 29 gennaio 2013, Interventi della Regione in materia di microcredito sociale e di microcredito d'impresa, la Giunta ha dato mandato alla DG Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze: - di predisporre una linea di intervento e i relativi strumenti attuativi di microcredito a favore della creazione di impresa (nella forma di un fondo rotativo per finanziamenti a tasso zero fino a 15.000 euro), nel quadro delle politiche regionali a favore della imprenditorialità e all interno di una proposta complessiva di riorganizzazione e razionalizzazione degli strumenti a favore della creazione di impresa, anche in vista della nuova programmazione dei Fondi strutturali; - di prevedere un ruolo delle associazioni di categoria e di altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, compatibilmente con quanto previsto dai loro statuti, quali interlocutori diretti delle imprese per l accesso al fondo, nell ambito dell attività del gestore unico del fondo; - di individuare un quadro di risorse da utilizzare per l intervento di microcredito per un valore iniziale di 5 milioni di euro per il periodo 2013-2014 da eventualmente incrementare, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, ed in relazione alla nuova programmazione dei Fondi strutturali. L art. 31bis della legge regionale 77/2012, introdotto con la legge regionale n. 39 del 22 luglio 2013, Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l`anno 2012) e 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l`anno 2013), nonchè alle ll.rr. 60/1996, 32/2003 e 77/2004, al fine di sostenere le microimprese toscane e la permanenza dell occupazione e dell autoimpiego generati dalle stesse, ha attivato, con le modalità di cui all art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 marzo 2000 n. 35, una misura di intervento per la concessione di piccoli prestiti di emergenza. Il comma 5 dell articolo succitato prevede che la Giunta Regionale, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge, detti le modalità operative della misura, tra cui le

144 7.8.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento. CONSIDERATO CHE nell ottica dell analogia con il microcredito quale strumento di economia informale basato sulla fiducia che la comunità accorda alle persone ed alle loro idee, in assenza di altre garanzie se non l appartenenza alla comunità stessa ed ai suoi valori il succitato art. 31bis della L.R. 77/2012 prevede, al comma 6, una rete di solidarietà costituita dalle associazioni di categoria economiche toscane, da selezionare con procedura pubblica, che si impegneranno a realizzare azioni di informazione e comunicazione volte a diffondere ai potenziali beneficiari la notizia della disponibilità di tali prestiti a tasso zero, costituendo così una rete di accompagnamento e di sostegno; le associazioni di categoria rappresentative delle imprese presenti al tavolo di concertazione regionale, in virtù del quotidiano contatto diretto con i potenziali beneficiari della linea di intervento, possono concorrere a dare la massima diffusione alla imminente opportunità, per le microimprese, di usufruire di prestiti di basso importo, reperibili in modo rapido e semplice; PRESO ATTO della disponibilità, manifestata dalle associazioni di categoria rappresentative delle imprese presenti al tavolo di concertazione regionale, a svolgere fin d ora un attività di diffusione e divulgazione del microcredito di emergenza, nelle more della definizione operativa della linea di intervento da parte della Giunta regionale. RITENUTO OPPORTUNO attivare, attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo, una collaborazione tra la Giunta regionale e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese presenti al tavolo di concertazione regionale, per la diffusione delle informazioni relative all opportunità, per le microimprese, di usufruire di piccoli prestiti di emergenza;. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 (Finalità)

145 La Giunta regionale e... si propongono con il presente Protocollo di attivare, negli ambiti di collaborazione di cui all art. 2, azioni finalizzate alla diffusione delle informazioni relative all opportunità, per le microimprese, di usufruire di piccoli prestiti di emergenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Articolo 2 (Ambiti di collaborazione) Le parti concordano di individuare i seguenti ambiti di collaborazione nell ambito delle attività diffusione delle informazioni relative all opportunità, per le microimprese, di usufruire di piccoli prestiti di emergenza: - promuovere la diffusione delle informazioni verso i potenziali beneficiari dei piccoli prestiti di emergenza; - rappresentare le esigenze delle microimprese presso la Regione Toscana, al fine di collaborare a una migliore definizione delle modalità operative della gestione dei piccoli prestiti di emergenza alle microimprese. Articolo 3 (Durata) Il Protocollo ha durata sino al termine della presente legislatura e può, per volontà unanime dei soggetti sottoscrittori, essere oggetto di proroga o integrazione. Letto, approvato e sottoscritto Per la Regione Toscana..