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Appendice di aggiornamento al Codice Penale a norma della L. 23 marzo 2016, n. 41

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). (Estratto) Libro I DEI REATI IN GENERALE Titolo III DEL REATO Capo II DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti (280 5 ). Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze (280 5 ). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole (70 2 ), esclusi i casi previsti dall articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ( 1 ) ( 2 ). (Omissis) ( 3 ). ( 1 ) Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251. ( 2 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 5 novembre 2012, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all art. 99, quarto comma, del codice penale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 105 del 18 aprile 2014, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 648, secondo comma, c.p., sulla recidiva di cui all art. 99, quarto comma, c.p. La Corte costituzionale, con sentenza n. 106 del 18 aprile 2014, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 609 bis, terzo comma, c.p., sulla recidiva di cui all art. 99, quarto comma, c.p. La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 7 aprile 2016, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, come sostituito dall art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 73, comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall art. 99, quarto comma, c.p. ( 3 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 220, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale. Codice Penale 3

157 Ricordiamo che la Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2016, n. 74, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all art. 73, comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti) sulla recidiva reiterata prevista dall art. 99, quarto comma, cod. pen. Titolo VI DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA Capo I DELLA ESTINZIONE DEL REATO APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 157. ( 1 ) ( 2 ) Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell aumento massimo di pena previsto per l aggravante. Non si applicano le disposizioni dell articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis ( 3 ) ( 4 ), nonché per i reati di cui all articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo, ( 5 ) per il reato di cui all articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell articolo 609 quater ( 6 ). La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell ergastolo, anche come effetto dell applicazione di circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251. ( 2 ) Si veda l articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo: «2. Ferme restando le disposizioni dell articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. «3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (*)». (*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». ( 3 ) Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. 4

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 582 ( 4 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all art. 423 del codice penale). ( 5 ) Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68. ( 6 ) Questo periodo è stato aggiunto dall art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1 ottobre 2012, n. 172. L articolo in commento ha subito una modifica per ragioni di coordinamento con la nuova legge 23 marzo 2016, n. 41, sulla Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Al sesto comma è stata aggiunta l indicazione all art. 589 bis che, per l appunto, introduce il reato di omicidio stradale prevedendo anche per quest ultimo il raddoppio dei termini di prescrizione. È stato poi soppresso il riferimento al quarto comma dell art. 589, che è diventato comma 3 (e già presente nell articolo in esame) per effetto dell abrogazione del comma precedente (il cui contenuto è ora trasfuso proprio nell art. 589 bis; si veda commento). Libro II DEI DELITTI IN PARTICOLARE Titolo XII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ INDIVIDUALE 582. Lesione personale ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ). Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi ( 4 ) a tre anni (583, 585, 587 3 ; 1151 c.n.) ( 5 ). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell ultima parte dell articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall art. un. della L. 26 gennaio 1963, n. 24, recante modifica all art. 582 del codice penale. ( 2 ) L art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente nelle funzioni esercitate dalla persona offesa. ( 3 ) Si veda anche la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. ( 4 ) Le parole: «da tre mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi» dall art. 1, comma 3, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 5 ) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689. ( 6 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 91 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 7 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 516 a 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a 6 mesi, a norma dell art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per l entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento. ( 8 ) Ai sensi dell art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articoli, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del Tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205. ( 9 ) Si veda l art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119. Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 f c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Codice Penale 5

589 Misure cautelari personali: consentite le misure coercitive (280, 391 5, 381 f c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4 1, lett. a, D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall articolo 577, secondo comma, c.p., ovvero contro il convivente; Tribunale monocratico per le aggravanti (4 3, D.L.vo n. 274/2000). Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.); a querela di parte (336 c.p.p.) se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell art. 582 c.p. La legge 23 marzo 2016, n. 41 sulla Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oltre ad introdurre nuove fattispecie di reato (di cui si veda oltre), apporta, tra l altro, delle modifiche alle disposizioni vigenti. Infatti nell articolo in commento viene aumentata la pena edittale minima che viene portata da 3 mesi di reclusione a 6 mesi, mentre il massimo è confermato in 3 anni di reclusione. APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE 589. ( 1 ) Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 2 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ). [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope] ( 6 ). Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ( 4 ) ( 7 ) ( 8 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall art. 1 della L. 11 maggio 1966, n. 296, recante modifiche degli artt. 589 e 590 del codice penale. ( 2 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall art. 1, comma 3, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 3 ) La parola: «cinque» è stata così sostituita dall attuale: «sette» dall art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. ( 4 ) A norma dell art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo comma. ( 5 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102. ( 6 ) Questo comma, inserito dall art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato abrogato dall art. 1, comma 3, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 7 ) Si veda l art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 8 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), salvo le deroghe riportate in nota. Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.). Per ragioni sistematiche, l art. 1, della nuova legge 23 marzo 2016, n. 41, Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sopprime dal secondo comma dell articolo in commento il riferimento alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale che viene traslato nel nuovo art. 589 bis, andando così a costituire la nuova fattispecie di omicidio 6

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 589 bis colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. La pena della reclusione da 2 a 7 anni che, come si vedrà sub art. 589 bis, rimane invariata nella disposizione in commento ora riguarda il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per coordinamento, il comma 3 è stato abrogato. 589 bis. ( 1 ) Omicidio stradale. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l evento non sia esclusiva conseguenza dell azione o dell omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Note procedurali: Arresto: primo, quarto, quinto e settimo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 m quater c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Codice Penale 7

589 bis Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.). APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE Il primo comma dell art. 1 della Legge 23 marzo 2016, n. 41 ( Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ) introduce nel codice penale l articolo in commento, che regola il delitto di omicidio stradale, attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell evento mortale. Viene innanzi tutto acquisito il contenuto del secondo comma dell art. 589, prevedendo la pena della reclusione da due a sette anni per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. A partire dal secondo comma la pena si inasprisce con la reclusione da otto a dodici anni quando l omicidio stradale colposo è commesso da conducenti un veicolo a motore aventi le seguenti caratteristiche: - stato di ebbrezza alcolica grave, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ai sensi dell art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada) o di alterazione psico-fisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (ai sensi dell art. 187 del Codice della Strada); - stato di ebbrezza alcolica media, con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro ma non superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada) o di alterazione psico-fisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti; ovvero di coloro che, da rinvio ex art. 186 bis del Codice della Strada, esercitano professionalmente l attività di trasporto di persone (artt. 85, 86 e 87 del Codice della Strada) e di cose (artt. 88, 89 e 90 del Codice della Strada); conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati). È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore (commi 4 e 5): - in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico medio, superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada); - che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane); - che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; - che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; - che abbiano effettuato sorpassi azzardati (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua). In tutti i casi previsti la pena è aumentata se l autore del reato non ha conseguito la patente o ha la patente sospesa o revocata oppure, nell ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetto alla guida di un veicolo di proprietà, quest ultimo non sia provvisto di assicurazione obbligatoria (comma 6). Negli stessi casi, è prevista l attenuante della pena con diminuzione fino alla metà quando l omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell azione o dell omissione del colpevole (comma 7). L ultimo comma dell articolo in commento prevede un ulteriore aggravante nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. Quest ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell art. 589 c.p., con la differenza che in quel caso il limite massimo di pena è di 15 anni, mentre nella nuova fattispecie di omicidio stradale il limite massimo viene stabilito in 18 anni. 8

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 589 ter È opportuno evidenziare una nota procedurale. La L. 41/2016 in commento ha introdotto la nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di omicidio colposo stradale nelle fattispecie più gravi (secondo e terzo comma dell articolo in esame), punite con la reclusione da 8 a 12 anni (art. 380, comma 2, nuova lett. m quater, c.p.p.). 589 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di omicidio stradale. 1. Nel caso di cui all articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.) La legge 41/2016 che introduce i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, prevede, nell articolo in commento, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni. 590. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa (43), una lesione personale (582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 ( 5 ) ( 6 ). Se la lesione è grave (583 1 ) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 ( 5 ) ; se è gravissima (583 2 ), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 ( 5 ) ( 7 ). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 8 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni] ( 9 ) ( 10 ). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque ( 11 ). Il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ( 12 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296. ( 2 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 258 a 2.582, a norma dell art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per l entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento. ( 3 ) Ai sensi dell art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a 20 giorni, a decorrere dal 4 aprile 2001. Codice Penale 9

590 bis Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 12 luglio 1991, n. 2003 e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205. ( 4 ) A norma dell art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189, l esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. ( 5 ) Le multe stabilite dall art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296, sono state così triplicate dall art. 113 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 6 ) Si veda l art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 7 ) L art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2),o dal secondo comma dell articolo 583 del presente codice. ( 8 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall art. 1, comma 3, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 9 ) Questo periodo, aggiunto dall art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato soppresso dall art. 1, comma 3, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 10 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102. ( 11 ) Si veda il D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, recante l esclusione delle misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l esercizio ferrotranviario, mantenuto in vigore dall art. 230 2 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale. ( 12 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 92 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. Note procedurali: Arresto: non consentito. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: non consentite. Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4 1, lett. a), D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie con- APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE nesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; Tribunale monocratico per le aggravanti (4 3, D.L.vo n. 274/2000). Procedibilità: a querela della persona offesa (336 c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall ultimo comma dell art. 590 c.p. Per ragioni sistematiche, l art. 1, della Legge 23 marzo 2016, n. 41, Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, così come accade specularmente sub art. 589, sopprime dal terzo comma dell articolo in commento il riferimento alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, che viene spostato nell art. 590 bis, completamente riformulato, andando così a costituire la nuova fattispecie di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Nell art. 590, terzo comma, c.p., residua dunque la sola fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro, perché il secondo periodo del comma 3 è stato abrogato. Pertanto, l entità delle pene detentive del primo periodo del terzo comma, che, come si vedrà sub art. 590 bis, rimane invariata da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi; da uno a 3 anni per quelle gravissime, con l unica differenza che è eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di lesioni stradali gravi (è obbligatoria dunque in tali casi la pena detentiva da 3 mesi a un anno) è ora prevista in questo articolo per i soli fatti commessi con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro. 590 bis. ( 1 ) Lesioni personali stradali gravi o gravissime. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno 10

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 590 bis per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l evento non sia esclusiva conseguenza dell azione o dell omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. ( 1 ) Questo articolo, inserito dall art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato così sostituito dall art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Note procedurali: Arresto: primo comma, non consentito; secondo, terzo, quarto e quinto comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo comma, ipotesi lesioni gravi, terzo comma, ipotesi lesioni gravi, quarto e quinto comma non consentito, secondo e terzo comma, ipotesi lesioni gravissime, consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo e terzo comma consentite (280, 287 c.p.p.); quarto comma, ipotesi lesioni gravissime, consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.) Codice Penale 11

590 bis APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE Il comma 2 dell art. 1 della Legge 23 marzo 2016, n. 41 ( Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ) riscrive completamente l articolo in commento, che ora disciplina il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Le diverse fattispecie del reato di cui all art. 590 bis appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell art. 589 bis, che introduce l omicidio stradale. Anche qui, come per l omicidio stradale in relazione all art. 589 bis, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590 bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale (si veda sub art. 590). L entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata (da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi; da uno a 3 anni per quelle gravissime); è, tuttavia, eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di lesioni stradali gravi, rendendosi pertanto obbligatoria in tali casi la pena detentiva da 3 mesi a un anno. Dal comma 2 si passa ad una sanzione maggiore per le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa da conducente: - in stato di ebbrezza alcolica grave, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ai sensi dell art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada) o di alterazione psicofisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (ai sensi dell art. 187 del Codice della Strada); - in stato di ebbrezza alcolica media, con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro ma non superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada) o di alterazione psico-fisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti. Si tratta di coloro che, secondo il rinvio anche in questo caso ex art. 186 bis del Codice della Strada, esercitano professionalmente l attività di trasporto di persone (artt. 85, 86 e 87 del Codice della Strada) e di cose (artt. 88, 89 e 90 del Codice della Strada); conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati). La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada individuate dall art. 589 bis per l omicidio stradale. Si tratta delle lesioni provocate da conducenti (commi 4 e 5): - in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico medio, superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada); - che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane); - che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; - che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; - che abbiano effettuato sorpassi azzardati (sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua). Nelle ipotesi menzionate, la pena è aumentata se il fatto è commesso da un conducente senza patente, o con patente sospesa o revocata, o privo dell assicurazione obbligatoria (comma 6). Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l omicidio stradale, una diminuzione di pena fino alla metà se l evento lesivo sia conseguenza, oltre che dell azione o dell omissione del colpevole, anche di altre circostanze (comma 7). L ultimo comma dell articolo in commento prevede un ulteriore aggravante nel caso in cui il conducente provochi lesioni a più persone. Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. Vale quanto detto sub art. 589 bis: si tratta della stessa aggravante prevista dal quarto comma dell art. 590 c.p., con la differenza che in quel caso il limite massimo di pena è di 5 anni, mentre nella nuova fattispecie di lesioni personali stra- 12

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 590 ter dali gravi o gravissime il limite massimo viene stabilito in 7 anni. Dal punto di vista procedurale, va segnalata la perseguibilità d ufficio di questa nuova fattispecie di reato e l arresto facoltativo in flagranza per i casi previsti dai commi secondo, terzo, quarto e quinto (art. 381, comma 2, nuova lett. m quinquies). 590 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Nel caso di cui all articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Note procedurali: Arresto: non consentito in relazione all art. 590 bis, primo comma e settimo comma; consentito in relazione agli altri commi dell art. 590 bis (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: non consentito n relazione all art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi dell art. 590 bis (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d ufficio (50 c.p.p.) Come per l omicidio stradale, è introdotta un ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente che abbia provocato lesioni personali stradali. La pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni di reclusione. 590 quater. ( 1 ) Computo delle circostanze. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Questa nuova disposizione, riproducendo sostanzialmente il previgente art. 590-bis c.p., reca una disciplina derogatoria rispetto all art. 69 c.p. in materia di computo delle circostanze. È stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 c.p. (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli: - 589 bis, dal secondo al sesto comma (omicidio stradale); - 589 ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale); - 590 bis (lesioni personali stradali gravi e gravissime); - 590 ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di concorrenti circostanze attenuanti (che non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti) vanno operate sul quantum di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime. 590 quinquies. ( 1 ) Definizione di strade urbane e extraurbane. Ai fini degli articoli 589 bis e 590 bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2 ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Il nuovo articolo riguarda la definizione di strade urbane e extraurbane, richiamando a tale scopo le definizioni date dal Codice della Strada all art. 2. Codice Penale 13

Appendice di aggiornamento al Codice di Procedura Penale a norma della L. 23 marzo 2016, n. 41

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE DI PROCEDURA PENALE D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988. (Estratto) Libro III PROVE Titolo II MEZZI DI PROVA Capo VI PERIZIA 224 bis. ( 1 ) Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale. 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale ( 2 ) e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all esame del perito, il giudice, anche d ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. 2. Oltre a quanto disposto dall articolo 224, l ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità: a) le generalità della persona da sottoporre all esame e quanto altro valga ad identificarla; b) l indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; c) l indicazione specifica del prelievo o dell accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; d) l avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; e) l avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6; f) l indicazione del luogo, del giorno e dell ora stabiliti per il compimento dell atto e delle modalità di compimento. 3. L ordinanza di cui al comma 1 è notificata all interessato, all imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l esecuzione delle operazioni peritali. 4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. 5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a Codice Procedura Penale 17