Nel nome di Dio il Clemente, il Misericordioso REGOLAMENTO ELEZIONI PRESIDENZIALI 23-25 Ottobre 2015
Art. 1 CONVOCAZIONE ELEZIONI Le elezioni del Presidente e Direttivo vengono convocate ogni 2 anni a fine mandato o in caso di interruzione improvvisa di questo ultimo, a causa di ritiro del Presidente in carica o per impossibile continuità del mandato. Art. 2 Le elezioni vengono convocate dal Consiglio dei Garanti prima della fine del mandato o in caso di una interruzione si ha un tempo massimo di 20 giorni per indirle. Per le elezioni viene convocata l Assemblea dei Soci. Art. 3 La convocazione si invia mediante comunicato ufficiale sul sito dell'associazione e sulle diverse piattaforme di quest'ultima (e-mail, social network, piattaforma virtuale) Art. 4 La convocazione deve contenere: data in cui si terranno le elezioni e tutte le informazioni inerenti all'iter elettorale (tempistiche apertura e chiusura delle candidature, modalità elezioni ecc) Art. 5 COMMISSIONE ELETTORALE La Commissione Elettorale viene nominata dal Consiglio dei Garanti.
Art. 6 La Commissione Elettorale deve essere formata da un minimo di 3 a un massimo di 7 persone. Deve essere composta da almeno 2 membri dei Garanti, gli altri possono essere scelti tra i Soci dell Associazione tesserati da almeno 3 anni ad esclusione dei Candidati, del Presidente e di altre cariche ricoperte all interno dell Associazione (Delegati Assemblea dei Soci, Responsabili RL, Membri di Direttivo, Responsabili Comitati Regionali). La Commissione Elettorale deve nominare un Presidente di Commissione, che avrà il ruolo di coordinare, gestire e sorvegliare le operazioni dell elezioni del Presidente a partire dalla convocazione fino alla chiusura delle stesse. Art. 7 La Commissione Elettorale deve possedere una mail ad hoc, essa deve essere resa nota ai soci poiché sarà il canale principale per tutte le informazioni relative alle elezioni. Inoltre la mail sarà disponibile su tutte le piattaforme informatiche dell'associazione per l'invio delle candidature. Art. 8 ELETTORATO PASSIVO E ATTIVO Hanno diritto a candidare tutti i Soci dell Associazione, ovvero Delegati delle Associazioni locali e regionali, il Presidente e Direttivo Nazionale in carica. Art. 9 Hanno diritto di voto: Delegati delle Associazioni Locali e Regionali Presidente e Direttivo Nazionale in carica
Art. 10 Hanno diritto a essere candidati ed essere votati tutti i Soci che abbiano le seguenti caratteristiche: Sono riconosciuti per la laro buona condotta islamica Tesserati da almeno 3 anni consecutivi Età compresa tra i 18 e i 33 anni Siano in regola con la quota associativa annuale Devono essere stati Presidenti o membri del Direttivo di un Associazione Locale o Regionale Padronanza della lingua italiana Art. 11 CANDIDATURE Come precisato dall Art. 8 tutti i Soci dell Associazione (ossia tutte le associazioni che ne fanno parte, le realtà locali) possono partecipare alla fase delle candidature Art. 12 L apertura della fase delle candidature deve essere notificata ai Soci 7 giorni prima del suo inizio mediante comunicazione pubblicata sul sito e sulle varie piattaforme informatiche dell Associazione. La comunicazione deve contenere la modalità di svolgimento delle candidature e le rispettive scadenze. Art. 13 La fase delle candidature deve avvenire mediante invio telematico - e-mail- del Nome e Cognome della persona candidata. Si possono candidare fino a un massimo di 2 persone, allegando nella sopracitata mail, la fotocopia o la fotografia della Carta d Identità e qualora possibile anche il numero di tessera
Art. 14 La fase delle candidature ha la durata di almeno 10 giorni. Art. 15 La Commissione Elettorale verifica la validità delle candidature, lo Status associativo dei candidati e la compatibilità con i requisiti esplicitati nell Art. 10 entro 5 giorni dalla data della chiusura delle candidature e quindi lo comunica ai candidati. Art. 16 I candidati devono dare notifica dell accettazione o del rifiuto della candidatura entro 7 giorni dalla data di comunicazione della Commissione Elettorale. Art. 17 La lista dei candidati, con relativa presentazione e verbale candidature ricevute verrà pubblicata entro 24 ore dalla conferma di tutti i candidati, da parte della commissione elettorale, sul Sito e su tutte le piattaforme informatiche dell Associazione. DELEGHE Art. 18 E possibile per gli aventi diritto, votare mediante delega. Le deleghe devono essere inviate entro 2 giorni dalla data delle elezioni tramite e-mail. Art. 19 Si invia la delega (solo per la votazione del Presidente) alla e-mail della Commissione Elettorale. La delega deve contenere: Nome e Cognome del delegante e della persona che si delega a votare, il delegato Fotocopia o fotografia della Carta d Identità del delegante e del delegato Numero della Tessera GMI del delegante e del delegato
Art. 20 Ogni delegato votante può avere una sola delega. Art. 21 ELEZIONI Come stabilito dall Art. 9 durante le elezioni hanno diritto di voto i Delegati delle Associazioni Locali e Regionali, Presidente e Direttivo Nazionale in carica. Art.22 All Assemblea devono essere presenti 2/3 degli aventi diritto al voto in prima chiamata; in caso non si raggiunge il quorum, si passa ad una seconda chiamata, che deve essere eseguita a distanza di almeno 2 ore dalla prima ed è sufficiente la presenza del 50%+1 degli aventi diritto al voto. In caso non si raggiungesse il quorum anche alla seconda chiamata si rinviano le elezioni a data da stabilirsi dalla Commissione elettorale. Art. 23 Prima del voto i Candidati alla presidenza espongono il loro programma di mandato, precedentemente inviato ai delegati. Seguiranno eventuali domande dei Soci e infine si procederà alla fase di votazione previa comunicazione del Presidente di Commissione Elettorale sulle modalità esplicative di voto. Art. 24 Il voto è segreto e ogni elettore indica una sola preferenza.
Art. 25 SCRUTINIO Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale procede con lo scrutinio dei voti in modo palese. Art. 26 E Presidente colui che riceve la maggioranza assoluta dei voti. In caso non si raggiunga la maggioranza o in casi di parità si va al ballottaggio tra i due più votati. Art. 27 In caso di parità di voti tra 2 candidati, si procede con il ballottaggio, rieseguendo l operazione di voto. in caso di ripetuta parità si dà la facoltà ai Garanti di trovare una soluzione più consona. Art. 28 PROCLAMAZIONE RISULTATI La Commissione Elettorale mediante il suo Presidente, eseguito lo scrutinio, proclama immediatamente i risultati delle elezioni e il nominativo del nuovo Presidente. Art. 29 FIDUCIA AL NUOVO DIRETTIVO Proclamato il nuovo Presidente, il Direttivo Nazionale scelto verrà votato dall Assemblea dei Soci Art. 30
Gli aventi diritto al voto danno o meno la fiducia al Direttivo Nazionale mediante voto palese. Art. 31 Per ottenere la fiducia il Direttivo Nazionale deve ottenere una percentuale maggiore del 50% dei voti degli aventi diritto presenti. In caso non la ottenga si passa al voto palese per ogni membro del direttivo. Se più di 3 membri o più non ottengono la fiducia dell Assemblea il Presidente dovrà presentare un altro direttivo entro la prossima ordinaria Assemblea dei Soci. Art. 32 Il mandato ha durata di 2 anni ed è rinnovabile mediante elezioni per una sola volta. Art. 33 RICORSI Nel caso in cui i Candidati alle elezioni e/o i Soci contestano il corretto andamento dell operazione di voto, possono fare ricorso al Consiglio dei Garanti entro i 10 giorni successivi alle elezioni, presentando motivazioni e prove che dimostrino l invalidità o l irregolarità delle elezioni. Art. 34 I Garanti comunicano la decisione di accogliere o di rifiutare il ricorso, con una risposta motivata, entro 5 giorni dalla data del ricorso.