C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE



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1 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE DISCIPLINA GENERALE PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 30 DEL 30.09.2011 S O M M A R I O CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni cimiteriali Art. 3 - Loculi e aree soggette a concessione Art. 4 - Ammissioni nei cimiteri Art. 5 - Responsabilità CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI Art. 6 - Criteri per la concessione di loculi Art. 7 - Criteri per la concessione di aree per sepolture private Art. 8 - Durata delle concessioni Art. 9 - Modalità di scelta dei loculi Art. 10 - Canone di concessione Art. 11 - Tumulazioni provvisorie Art. 12 - Recupero disponibilità vecchi loculi Art. 13 - Sepolture per inumazione CAPO III MANUTENZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 14 - Manutenzione Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie Art. 16 - Tariffe cimiteriali Art. 17 - Norme transitorie Pagina 1

2 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali Art. 1 - Oggetto del regolamento CAPO I NORME GENERALI La presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati e a enti, di loculi e aree cimiteriali. Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni cimiteriali. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui: al testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e aggiunte; al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni; al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; Art. 3 - Loculi ed aree soggetti a concessione. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili, nonché le aree e le tombe di famiglia disponibili o resesi disponibili. Art. 4 - Ammissioni nel Cimitero Nel Cimitero comunale di Cremenaga sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione le salme: a) di persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza b) di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza al momento della morte c) di persone non residenti, ma nate a Cremenaga d) di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1 grado di cittadini residenti. Art. 5 - Responsabilità Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di proprietà dell Ente, a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. I soggetti privati che operano all interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell autorizzazione ad operare all interno del cimitero. Pagina 2

3 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali CAPO II PROCEDURA E CRITERI PER OTTENERE LE CONCESSIONI Art. 6 - Criteri per la concessione di loculi La concessione cimiteriale dei posti è prevista solo all atto del decesso. Essa è altresì ammessa qualora si vogliano ivi tumulare ceneri o resti mortali, con obbligo di introdurre nel medesimo loculo la salma del coniuge o del convivente more uxorio. La concessione di loculi doppi o singoli affiancati e consentita in presenza di una sola salma con obbligo di riservare il secondo loculo al coniuge o al convivente more uxorio. Per la prenotazione del secondo loculo è prevista una maggiorazione della tariffa pari al 25 % della tariffa in vigore per l acquisto di un loculo, da versare al momento della presentazione della domanda. La concessione di loculi multipli (tripli, quadrupli, ecc.) è possibile solo in presenza di due salme (e non resti) di persone appartenenti in vita allo stesso nucleo familiare. Per la prenotazione dei posti non occupati è prevista una maggiorazione della tariffa pari al 25% della tariffa in vigore per l acquisto di un loculo, da versare al momento della presentazione della domanda di concessione. Per persone appartenenti allo stesso nucleo familiare devono intendersi i coniugi o conviventi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per il collocamento di cassettine-ossario e di urne cinerarie negli ossari si applica il costo secondo la tariffa vigente. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, utilizzando l apposito modulo richiesta di concessione loculo od ossario od area per sepoltura privata. Art. 7 - Criteri per la concessione di aree per sepolture private La concessione cimiteriale dei posti è prevista solo all atto del decesso. Per singolo posto si applica il costo secondo la tariffa vigente da versare al momento della presentazione della domanda, è ammessa la concessione per un posto sovrapposto, destinato a persona ancora in vita legata da vincolo di parentela o convivenza sino al 2 grado alla persona deceduta ed è prevista una maggiorazione della tariffa pari al 25 % della tariffa in vigore per l acquisto di un posto singolo da versare al momento della presentazione della domanda di concessione. La concessione di posti multipli (tripli, quadrupli, ecc.) è possibile solo in presenza di due salme (e non resti) di persone appartenenti in vita allo stesso nucleo familiare. Per la prenotazione dei posti non occupati è prevista una maggiorazione della tariffa pari al 25% della tariffa in vigore per l acquisto di un posto singolo, da versare al momento della presentazione della domanda di concessione. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e riservato alle persone dei concessionari, degli appartenenti al loro nucleo familiare e di persone che risultino essere stati con loro conviventi. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, utilizzando l apposito modulo richiesta di concessione loculo od ossario od area per sepoltura privata. Pagina 3

4 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali Art. 8 - Durata delle concessioni Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell entrata in vigore di detta normativa. La durata della concessione decorre dalla data della sepoltura ed è fissata: in 30 anni per gli ossari in 30 anni per i loculi in 30 anni aree per sepolture/inumazioni Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell ossario comune. E fatta salva la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo dietro pagamento del canone di concessione vigente all atto del rinnovo. Art. 9 - Modalità di scelta dei loculi L assegnazione dei loculi potrà essere scelta liberamente dal richiedente a partire dalla 1 fila (terra) fino alla 5. Art. 10 - Canone di concessione Le concessioni saranno fatte con l'applicazione del canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in base all indice Istat medio annuale. Al momento della prenotazione, il richiedente dovrà versare il 100% del canone di concessione. L eventuale rateizzazione del suddetto pagamento può essere concessa solo in caso di particolari o disagiate condizioni economiche della famiglia. Art. 11 - Tumulazioni provvisorie La concessione provvisoria di loculi disponibili del Comune è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi una tomba privata. b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private. c) In situazioni metereologiche avverse. E' consentita, altresì, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario. Art. 12 - Recupero disponibilità vecchi loculi Le salme che risultino sepolte da oltre 30 anni e che non abbiano eredi diretti che, ai sensi degli art. 74 e segg. del codice civile, possono rivendicare il titolo, debitamente accertato dal Comune, sono trasferite negli ossari a cura e spese del Comune che rientra in tal modo nella piena disponibilità del loculo. Art. 13 - Sepolture per inumazione Le sepolture per inumazioni, della durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre per tutti gli altri casi, previo pagamento del corrispettivo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, in ottemperanza dell art. 7 bis del D.L N. 392 del 27/12/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n 26 del 28/2/2001 (art. 1 comma 7). Pagina 4

5 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Le fosse devono essere scavate a distanza l una dall altra di almeno m 0,50 ed a m 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure: lunghezza del fondo m 2,20 e larghezza m 0,80; (serve per dare simmetria alle tombe) Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa. Art. 14 - Manutenzione CAPO III MANUTENZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Il concessionario ed i suoi eredi o parenti sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene. Qualora la manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune, previa diffida ai proprietari, vi supplirà a spese del proprietario. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie Sono abrogate dall entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni, contenute in deliberazioni consiliari o in determinazioni adottate dalla Giunta Comunale, in contrasto con le norme del presente regolamento. Art. 16 - Tariffe Pagina 5 CAPO IV TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI - loculi nuovi con lastra di marmo singolo loculo 1a,2a, 3a, fila Euro 2200,00 singolo loculo 4a, fila Euro 1900,00 secondo loculo affiancato o sovrapposto Euro 2750,00 loculi multipli (tripli, quadrupli, ecc.) affiancati o sovrapposti Euro 2750,00 - loculi vecchi con lastra di marmo singolo loculo 1a,2a, 3a, fila Euro 1400,00 singolo loculo 4a fila Euro 1200,00 singolo loculo 5a fila Euro 900 secondo loculo affiancato o sovrapposto Euro 1750,00 loculi multipli (tripli, quadrupli, ecc.) affiancati o sovrapposti Euro 1750,00 - cellette ossari nuovi con lastra marmo 1a fila ossario Euro 400,00 2a fila ossario Euro 300,00

6 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali - ossari vecchi con lastra marmo 1a fila ossario Euro 150,00 2a fila ossario Euro 100,00 - posti a terra posto in terra singolo Euro 1800,00 secondo posto in terra sovrapposto al singolo Euro 2250,00 posti multipli (tripli, quadrupli, ecc.) affiancati o sovrapposti Euro 2250,00 Per il collocamento di cassettine-ossario e di urne cinerarie in ossario,in tomba di famiglia e in loculo, in aggiunta alla tariffa relativa alla concessione principale, è prevista per ogni collocazione ulteriore, sino alla capienza, una tariffa di Euro 100,00. - camera mortuaria. nessuna tariffa per la disponibilità temporanea su richiesta. - cremazione, per le operazioni di cremazione il costo è suddiviso nei seguenti modi. cofinanziamento del comune di Euro 100,00 restante a carico dei famigliari. - lampade votive. abbonamento annuo lampada votiva Euro 25,00 Art. 17 - Norme transitorie L entrata in vigore della nuova disciplina sarà il prossimo 1 ottobre 2011. Per i rinnovi delle concessioni cimiteriali in atto sarà applicata la vecchia disciplina. Pagina 6