Periodico informativo n. 135/2016 Trasferta: infedele registrazione sul LUL Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, in caso di infedele registrazione sul LUL (Libro Unico del Lavoro) della voce trasferta, sarà soggetto al nuovo sistema sanzionatorio a scaglioni previsto dall art. 22, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2015. L irregolarità, in particolare, si verifica allorquando la condotta del datore di lavoro ha ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. Pertanto, è esonerato dal predetto sistema sanzionatorio di errori formali, quali ad esempio quelle riguardanti la numerazione unica o quella sequenziale, nonché ogni altra inesattezza che non vada ad incidere sull imponibile retributivo. Premessa Nel caso in cui il datore di lavoro ha la necessità di far lavorare il proprio dipendente fuori dalla sede di lavoro abituale, è tenuto non soltanto a corrispondergli un indennità di trasferta, ai sensi dell art. 51, co. 5 del DPR 917/1986, ma ha l obbligo di registrare tale evento nel Libro Unico del Lavoro (LUL). Tuttavia, può capitare che all atto della registrazione, sotto la voce trasferta, il datore di lavoro indichi somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime dei c.d. trasfertisti (art. 51, co. 6 del DPR 917/1986).
Ciò fa scattare il nuovo sistema sanzionatorio a scaglioni, che Le illustriamo dettagliatamente di seguito. Infedele registrazione dei dati sul LUL A decorrere dal 24 settembre 2015, in caso di infedele registrazione dei dati sul LUL ed in particolare di quelli riguardanti la trasferta è soggetto ai nuovi importi sanzionatori definiti dall art. 22, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2015, che va a modificare quanto precedentemente contenuto nell art. 39, co. 7 della L. n. 133/2008. In particolare, è stato stabilito che l omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Tuttavia, in particolari casi, quali la quantità di lavoratori per i quali il datore di lavoro ha omesso la voce trasferta nel LUL ovvero il perdurare delle infedeli registrazioni per singolo dipendente, gli importi base (da 150 a 1.500 euro) sono aumentati nei seguenti termini: da euro 500 a euro 3.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi; da euro 1.000 ad euro 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi. Nuovo sistema sanzionatorio Da 150 a 1.500 euro Da 500 a 3.000 euro Da 1.000 a 6.000 euro Violazione riferita a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi. Violazione riferita a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.
Concetto di infedele registrazione Al fine di capire quando l infedele registrazione può configurarsi come errore sanzionabile, Le forniamo alcuni indirizzi operativi esplicitati dalla recente prassi ministeriale. Dunque, tale fattispecie si determina laddove la condotta del datore di lavoro ha ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. In altri termini, si verifica allorquando vi è una difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l effettiva retribuzione o compenso corrisposto. MEMO La Circolare n. 20/2008 del MLPS riconduce tale atto a quelle ipotesi di scritturazione di dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione e al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro e che debba comunque essere ricondotta alla realtà fattuale, riscontrandosi in tutti i casi in cui la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico. Restano quindi fuori dalle ipotesi di infedele registrazione, gli errori formali, quali ad esempio quelle riguardanti la numerazione unica o quella sequenziale, nonché ogni altra inesattezza che non vada ad incidere sull imponibile retributivo. MLPS, Circolare n. 26/2015 L infedele registrazione va riferita esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum, della prestazione lavorativa resa o l effettiva retribuzione o compenso corrisposti. Es. Fuori busta Gli errori meramente materiali
Non rilevano: In definitiva, il regime sanzionatorio per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera: sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti); sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione; sempre a condizione che dall'infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. INFEDELE REGISTRAZIONE DELLA VOCE TRASFERTA Quando si verifica? In caso di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l effettiva retribuzione o compenso corrisposto. In ogni caso, laddove la condotta del datore di lavoro ha ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. Esempi: qualora la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo; Quando non si verifica? In caso di errori formali, quali ad esempio: la numerazione unica o quella sequenziale; ogni altra inesattezza che non vada ad incidere sull imponibile retributivo. Inoltre: in caso di mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile; nei casi in cui l accertamento ispettivo abbia riqualificato il rapporto di lavoro instaurato riconducendolo ad una diversa tipologia contrattuale.
nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime dei c.d. trasfertisti. Ravenna 29 settembre 2016 Flavia Valmorra - Roberto Garavini