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CITTÀ DI ALGHERO Provincia di Sassari SETTORE II N. Sett. 57/DSETT_III del 29/06/2015 DETERMINAZIONE N. 510 del 29/06/2015 OGGETTO: CONCESSIONE DI UN AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE BALNEARE 2015, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA TORRE DEL PORTICCIOLO. IL DIRIGENTE VISTA l'istanza pervenuta con nota di cui al prot. gen. n. 11083 del 04/03/2015, con la quale il Sig. Carboni Mario Olimpio, in qualità di legale rappresentante della società Porticciolo S.r.l.", attuale gestore della struttura ricettiva denominata Torre del Porticciolo, chiede il rilascio della concessione demaniale marittima per un tratto di arenile sito in Alghero, località Porticciolo; RILEVATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con L.R. n. 9 del 12 Giugno 2006 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n.234, attribuendo ai Comuni, in tema di demanio marittimo, le funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.), concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna per finalità turistico-ricreative su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, nonché le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato; VISTA la Deliberazione n.25/15 del 26 Maggio 2009 avente ad oggetto la "Legge Regionale 12 Giugno 2009 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Fissazione del termine del 31 Ottobre 2009 per l'effettivo trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo", con la quale la R.A.S. ha fissato il termine del 31 ottobre 2009 per il trasferimento delle competenze e il 1 Gennaio 2010 il termine per l'assunzione da parte dei Comuni della gestione finanziaria concernente l'accertamento e la riscossione dei canoni derivanti dalle concessioni relative a beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione e con la quale vengono confermate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n.29/15 del 22 maggio 2008 con particolare riferimento al divieto di rilascio di nuove concessioni in carenza del Piano di Utilizzo dei Litorali, regolarmente approvato nei termini fissati dalla medesima deliberazione; RICHIAMATO l articolo 11 Strutture ricettive e sanitarie delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali, modificate da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.12/8 del 05.03.2013, ove si prevede che in assenza dei Piani d utilizzo del litorale le amministrazioni comunali dovranno comunque garantire alle strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici e campeggi) e sanitarie ambiti sufficienti a fornire all utenza ricettiva gli essenziali servizi di spiaggia finalizzati alla balneazione ; RITENUTO, in base alle indicazioni delle direttive RAS suindicate nelle more di approvazione del P.U.L. e di revisione del quadro normativo in materia, di poter procedere al rilascio di nuove occupazioni di tratti di arenile limitatamente alla stagione balneare 2015, con posizionamento di manufatti di facile rimozione che dovranno essere rimossi al termine della stessa stagione balneare;

RILEVATO che per l'area oggetto di richiesta la struttura ricettiva più prossima è il campeggio Torre del Porticciolo e che la proficua utilizzazione del bene demaniale può essere garantita prioritariamente dalla società Porticciolo S.r.l.; VISTA la nota di cui al prot. n. 2350/RU del 10/04/2014 dell Agenzia delle Dogane, Ufficio di Sassari, con la quale si autorizza ai sensi dell art.19 del D.Lgs. n. 374/90 l ampliamento del manufatto collocato sulla spiaggia, così come meglio specificato nella nota succitata; VISTO il parere favorevole rilasciato dall Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sardegna con propria nota di cui al prot. n. 16193 del 01/04/2015; VISTA la nota del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, prot. gen. n. 21482 del 30/04/2015, con la quale lo stesso Ente esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sottolineando la subordinazione di detto parere favorevole a specifiche disposizioni indicate nella medesima nota e precisamente: 1. massima attenzione dovrà essere prestata nei confronti della vegetazione dunale ed in particolare della specie vegetale Buglossa Sarda (Anchusa crisp Viv. 1825) inserita negli allegati I e II della Direttiva Habitat e definita in pericolo di estinzione e a livello internazionale la specie inclusa nell appendice I della Convenzione di Berna; 2. verifica della presenza della specie vegetale citata nei pressi del sito oggetto dell intervento attraverso l immagine che si allega in ordine agli ultimi censimenti effettuati nel maggio 2014 di cui si allega immagine fotografica; 3. massimo rispetto per tutta la vegetazione dunale circostante e per la duna stessa; 4. massima attenzione nei confronti della fauna eventualmente presente nella zona; 5. la zona è effettivamente ricompresa all interno dell area S.i.c. (ITB0100042) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e valgono dunque anche le norme di salvaguardia e quelle riportate nel piano di gestione dell area S.i.c. e dell eventuale regolamento se approvato e di cui è Ente gestore codesta Amministrazione. 6. al fine di una valutazione più efficace sotto il profilo della verifica del rispetto delle norme regionali e comunali sulla ubicazione di manufatti balneari ed in particolare sulla salvaguardia della duna e della sua vegetazione, si ritiene opportuno convocare un nuovo sopraluogo congiunto tra l Ente scrivente, Comune di Alghero e Servizio SAVI dell Assessorato regionale della Difesa dell Ambiente, al fine di contribuire a maggiore chiarezza sull esatta ubicazione dei manufatti nell esclusivo interesse della salvaguardia dell habitat, ma anche nel legittimo riscontro alla richiesta della società richiedente. VISTO la nota del Servizio S.A.V.I. n. 11199 del 15/05/2015 con la quale si esprime il parere positivo ai sensi dell art.5 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. non è consentito modificare il profilo naturale della spiaggia. Pertanto non è consentito spianare riempire o livellare la spiaggia; 2. i camminamenti di accesso dovranno essere in legno o pvc, sopraelevati di almeno 15 cm. Rispetto al piano di campagna e amovibili. Non è consentita la posa di blocchi di cemento; 3. l area occupata dai diversi manufatti dovrà essere delimitata con paletti in legno e corda per dissuadere dall attraversamento degli spazi circostanti. In particolare dovrà essere identificato un unico accesso (in figura) per i fruitori che dal campeggio si recano alla spiaggia, mentre gli altri stradelli dovranno essere chiusi con corde e paletti; 4. non è consentita l apertura di piste, neppure temporanee, sull arenile. E consentito l uso di piccoli automezzi esclusivamente lungo la pista che dal campeggio porta in spiaggia e solo durante le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture balneari e durante le operazioni periodiche di svuotamento della fossa stagna. A tal fine, tali date dovranno essere comunicate al CFVA per eventuali controlli. La pista, fatta eccezione per quanto già detto, dovrà essere interdetta al passaggio degli automezzi e tutte le attività di supporto alla gestione dei servizi balneari (rifornimento del chiosco, gestione dei rifiuti etc) dovranno avvenire manualmente.

Fatta eccezione per quanto già indicato, non è dunque consentito l accesso ad alcun automezzo né alla pista esistente né all arenile. 5. non è consentito danneggiare la vegetazione (compresa la erbacea) esistente. Pertanto tutte le strutture, comprese le tubazioni, dovranno essere ubicate in aree già prive di vegetazione naturale. Anche la pulizia della spiaggia in concessione dovrà avvenire manualmente; 6. tutti i manufatti dovranno essere completamente rimossi al termine della stagione balneare (entro il 30 ottobre) e possono essere reinstallati non prima del 1 maggio di ogni anno; 7. l intervento dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nelle Direttive per la redazione del piano di utilizzo dei litorali allegate alla Delibera della Giunta Regionale 29/15 del 22 maggio 2008; 8. l art. 12 del DPR 357/97 e s.m.i. vieta l introduzione nel SIC di specie aliene; pertanto non è consentito il posizionamento di esemplari vegetali vivi, neanche in vasi e fioriere, all interno delle aree in concessione. Il proponente richiede modifiche alle prescrizioni 4 e 5. In parziale accoglimento della richiesta del proponente le prescrizioni 4 e 5 sono così sostituite: 4. non è consentita l apertura di piste, neppure temporanee, sull arenile. E consentito l uso di piccoli automezzi esclusivamente lungo la pista che dal campeggio porta in spiaggia e solo durante le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture balneari, per le fasi di rifornimento del chiosco, di trasporto dei rifiuti, per l accesso del mezzo di pulizia dell arenile come meglio spiegato nel punto successivo e durante le operazioni periodiche di svuotamento della fossa stagna. La pista può inoltre essere utilizzata per l accompagnamento dei disabili ed eccezionalmente per il soccorso. Fatta eccezione per quanto già indicato, la pista dovrà essere interdetta al passaggio degli automezzi. 5. non è consentito danneggiare la vegetazione (compresa la erbacea) esistente. Pertanto tutte le strutture, comprese le tubazioni, dovranno essere ubicate in aree già prive di vegetazione naturale. Anche la pulizia della spiaggia in concessione dovrà avvenire manualmente; è consentita la pulizia dell arenile mediante mezzi meccanici solo all inizio della stagione balneare e limitatamente alla zona più vicina al mare e fruita dai bagnanti, già completamente priva di vegetazione. DATO ATTO che in conseguenza del parere espresso dal Parco Naturale di Porto Conte si è proceduto - con comunicazione via mail inviata in data 21/05/2015, ed anche con successivo sollecito di riscontro tramite mail del 26/05/2015 - a chiedere al Servizio SAVI la propria disponibilità ad effettuare un sopralluogo per il giorno 28 maggio 2015; RILEVATO che - in ragione dell omesso riscontro del Servizio SAVI anche a seguito di vari inutili tentativi di contatti via telefono - in ossequio all obbligo sussistente in capo allo scrivente di conclusione del procedimento in forza di una completa istruttoria, si è proceduto in data 09/06/2015 ad effettuare, con il personale del Parco Naturale di Porto Conte apposito sopralluogo in sito così come risultante dal verbale depositato agli atti d ufficio; CONSIDERATO che, dalle risultanze del sopralluogo effettuato ed in seguito all esame della documentazione cartografica allegata all istanza presentata in data 04/03/2015, parrebbe che l area demaniale richiesta dalla Soc. Porticciolo risulti insistente sul sistema dunale in cui è presente la vegetazione dunale, contrariamente ai requisiti ed alle condizioni normativamente previste e come di seguito meglio dettagliatamente trascritte e letteralmente trascritte; VISTO il parere espresso dal Settore IV, Servizio II, del Comune di Alghero, pervenuto con nota prot. n. 31582 del 23/06/2015, con la quale si comunica, per quanto attiene alle indicazioni del piano di gestione dell area S.i.c., con la quale si esprime il parere con le prescrizioni di seguito elencate: a) non deve interessare le superfici dunali; b) non deve interessare le superfici ricoperte da vegetazione naturale; c) deve essere comunicato allo scrivente servizio, con congruo anticipo, la data di posizionamento delle installazioni in modo da consentire la presenza di personale addetto a verifica e controllo delle operazioni;

VISTO il parere favorevole rilasciato in ordine all istanza in trattazione dall Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, acquisito al prot. n. 16199 del 01.04.2015, e dato atto che con la stessa comunicazione lo stesso Ufficio ha chiesto l integrazione della documentazione pervenuta per quanto attiene all esatto posizionamento ed alle modalità di utilizzo delle previste fosse settiche, evidenziando altresì che relativamente alla tutela del sistema dunale e retrodunale sarebbe opportuno acquisire qualora non già fatto - i pareri delle competenti autorità in merito; ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza in argomento e verificato che la superficie oggetto di concessione risulta pari a complessivi 400 mq, di cui 349,86 di area scoperta e 50,14 mq occupata da manufatti di facile rimozione; VISTA la comunicazione della Soc. Porticciolo Srl di cui al prot. n. 30989 del 19/06/2015, con la quale la stessa società provvede a trasmettere, a conferma di quanto già inviato nel corso delle pregresse annualità, la planimetria generale dell area demaniale oggetto di richiesta con indicazione delle relative coordinate (Gauss-Boaga) dei vertici della superficie demaniale e della posizione della fossa biologica; VISTA l Ordinanza di sicurezza balneare n.11/2014 emanata dall Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero; VISTA l Ordinanza balneare 2015 per la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo approvata con Determinazione n.1213 del 11/06/2015 del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze della Regione Autonoma della Sardegna, e dato atto che l art. 1, lett. a), della stessa Ordinanza dispone che La stagione balneare è, di norma, compresa tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno. ; VISTO in particolare l art.3, c. 1, lett. g), della suddetta Ordinanza balneare della R.A.S. con il quale si dispone quanto segue: E sempre vietata la sosta e/o l occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l attraversamento ; VISTO l art. 21 (Criteri di individuazione della superficie totale programmabile per litorale) delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (P.U.L.) così come modificate, da ultimo, con deliberazione di Giunta Regionale n. 10/28 del 17/03/2015, ove si dispone quanto segue: La superficie totale di litorale interessata per ciascuna concessione demaniale deve essere determinata a partire dai limiti geometrici di ciascuna spiaggia (lunghezza del fronte mare, profondità media, superficie della spiaggia), in ragione dei seguenti criteri di protezione con conseguente esclusione di: le superfici che si estendono per tutta la lunghezza della battigia con profondità di cinque metri dalla linea di riva verso l interno; le superfici occupate da dune e compendi dunali, compresa la fascia di rispetto distante, di norma, 5 m dal piede del settore dunale ; DATO ATTO che in base alle definizioni riportare nello stesso art. 21 sopra indicato, per compendio dunale si deve intendere il limite superiore della spiaggia emersa derivante dai lenti processi di accumulo ad opera del vento, e che lo stesso settore dunale deve essere individuato attraverso un analisi, che riconosca lo stato attuale e l evoluzione del sistema, basata su studi di settore: geomoforlogico, sedimentologico, floro-vegetazionale ; VISTA la Determinazione n. 942 del 7 Aprile 2008 del Servizio centrale demanio e patrimonio della R.A.S., avente per oggetto: Prescrizioni inerenti l asportazione della posidonia spiaggiata e la pulizia delle spiagge dai rifiuti ; RICHIAMATE le ordinanze sindacali n.21 del 1 luglio e n.22 del 31 luglio 2013 con le quali si disciplinano gli orari delle attività accessorie degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, degli eventi, dei concerti e delle manifestazioni; VISTA la polizza assicurativa rilasciata dalla Carige Assicurazione, n. 801185805, intestata al Comune di Alghero, con importo pari ad Euro 5.705,00, quale deposito cauzionale commisurato all oggetto della richiesta, ai sensi dell art.17 del Regolamento per l Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO il versamento della somma pari ad Euro 599,62, quale canone erariale, effettuato in data 25/06/2015; VISTO il Codice della Navigazione ed il Regolamento per la sua esecuzione (Navigazione Marittima); VISTA la documentazione allegata all'istanza in argomento; VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 25/11/2014 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa del Comune di Alghero, attribuendo al Settore III le competenze relative al Demanio Marittimo; RICHIAMATO il Provvedimento Sindacale n. 19 del 27/11/2014 con il quale sono state conferite al sottoscritto le competenze in merito al Demanio Marittimo; VISTO l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000; DETERMINA 1) di concedere, per quanto in premessa e per la sola stagione balneare 2015, alla Soc. Porticciolo S.r.l., P.IVA 00271750903, con sede legale in Alghero, Via G. Ferret n. 7, l'area demaniale marittima sita nel Comune di Alghero, località Porticciolo, per una superficie complessiva di mq. 400 mq, di cui mq. 349,86 di area scoperta e 50,14 mq occupata da manufatti di facile rimozione, così come indicato nella documentazione grafica allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 2) di stabilire che l ubicazione dell area in concessione è da intendersi quella indicata nella planimetria generale (scala 1:500) allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con indicazione delle relative coordinate (Gauss-Boaga) dei vertici della superficie demaniale; 3) di disporre esplicitamente che la superficie in concessione non dovrà comprendere - in nessun modo - le superfici eventualmente occupate da dune e compendi dunali, compresa la fascia di rispetto distante, di norma, 5 m dal piede del settore dunale (rif. art.21 delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa ), e dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dei pareri citati in premessa da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento ; 4) di dare atto che il concessionario, per la validità ed efficacia del presente provvedimento, dovrà: a) provvedere a comunicare, con congruo anticipo, al Settore IV, Servizio Tutela e Conservazione della Natura e degli Ecosistemi del Comune di Alghero, la data di posizionamento delle installazioni in modo da consentire la presenza di personale addetto a verifica e controllo delle operazioni; b) provvedere a presentare alla Capitaneria di Porto di Porto Torres, prima dell inizio dei lavori, apposita richiesta per il rilascio della prescritta autorizzazione di cui ex art. 55 del Cod. della Navigazione; c) delimitare l area concessa da effettuarsi in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda; d) rispettare le ordinanze emanate dalla Regione Sardegna e dalla Capitaneria di Porto, e le ulteriori norme vigenti in materia; e) dotarsi delle ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere e per l esercizio dell attività nell area della in concessione; f) mantenere in stato di decoro e pulizia l arenile concesso e, al termine del periodo autorizzato, dovrà restituirlo al libero pubblico uso, con rimessione in pristino dello stato dei luoghi; 5) di dare atto che: a) il presente provvedimento è revocabile, in tutto o in parte, nel rispetto di quanto stabilito dall art. 42 del Codice della Navigazione; b) nel rispetto della Direttiva Habitat l esercizio dell attività non dovrà causare inquinamento acustico e luminoso, con conseguente divieto di svolgimento di ogni attività che possa causare l introduzione di rumore nell ambiente esterno tanto da provocare fastidio o disturbo;

c) tutte le operazioni dovranno essere effettuate in maniera tale da non interferire con la pubblica fruizione dell'arenile; d) rimangono fatte salve le prescrizioni di cui alla determinazione R.A.S. n. 942 del 07/04/2008 avente per oggetto: Prescrizioni inerenti l asportazione della posidonia spiaggiata e la pulizia delle spiagge dai rifiuti. e) rimangono fatte salve le prescrizioni di cui all art. 4 ( Disciplina delle aree in concessione destinate a noleggio attrezzature da spiaggia e a stabilimenti balneari ) dell Ordinanza balneare 2015 per la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo approvata con Determinazione n.1213 del 11/06/2015 del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze della Regione Autonoma della Sardegna; 6) di stabilire che l'amministrazione Comunale e quella dello Stato si ritengono sollevate da qualsiasi danno arrecato a persone, animali o cose in conseguenza o per effetto della presente autorizzazione. Il presente provvedimento deve essere registrato presso la competente Agenzia delle Entrate. Le spese di registrazione per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla presente concessione, sono a carico esclusivo della parte concessionaria che accetta di sostenerle. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni decorrenti dalla sua notifica in capo al concessionario, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni. La presente determinazione viene trasmessa all'ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, al Settore IV - Servizio II del Comune di Alghero, al Parco Naturale Regionale di Porto Conte, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, ed alla Polizia Municipale di Alghero. Il Dirigente Arch. Alberto Marrone