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COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO IMU ANNO 2012 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/06/2012 Pubblicato all albo pretorio on line in data 18/06/2012 reg. 426/2012 Regolamento IMU 2012 Pagina 1

INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Presupposto dell imposta Art. 3 Soggetti attivi Art. 4 Soggetti passivi Art. 5 Base imponibile dei fabbricati Art. 6 Base imponibile aree fabbricabili Art. 7 Fabbricati inagibili e/o inabitabili TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Art. 8 Nozione di abitazione principale e pertinenze Art. 9 Equiparazione all abitazione principale Art. 10 Esenzioni TITOLO III VERSAMENTI DICHIARAZIONI E RIMBORSI Art. 11 Versamenti Art. 12 Dichiarazione Art. 13 Rimborsi e compensazione TITOLO IV PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO Art. 14 Accertamento Art. 15 Contenzioso Art. 16 Accertamento con adesione Art. 17 Dilazione dei versamenti pagamenti rateali Art. 18 Riscossione coattiva Art. 19 Funzionario Responsabile Art. 20 Potenziamento dell Ufficio Tributi TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 21 Disposizioni finali Art. 22 Rinvio Dinamico Regolamento IMU 2012 Pagina 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di GARBAGNATE MONASTERO dell Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ne dispone l anticipazione in via sperimentale a decorrere dall anno 2012. 2. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e confermata dal D.Lgs. n. 23/2011. Art. 2 Presupposto dell imposta 1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all art.2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Art. 3 Soggetti attivi 1. I soggetti attivi dell IMU sono il Comune di GARBAGNATE MONASTERO e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell abitazione principale e relative pertinenze (comma 7 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.), nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 8 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.) l aliquota di base di cui al comma 6 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011. Art. 4 Soggetti passivi 1. I soggetti passivi dell I.MU. sono quelli così come individuati dall art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5 Base imponibile dei fabbricati 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5% (art. 3 comma 48 Legge. n. 662/1996), i moltiplicatori previsti dall articolo 13, comma 4 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011. 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell articolo 5 del D.Lgs n. 504/1992. Art. 6 Base Imponibile aree fabbricabili 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Regolamento IMU 2012 Pagina 3

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 3. Allo scopo di ridurre al massimo l insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, ai fini dell individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali minimi di riferimento delle stesse, che non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l attività di verifica dell Ufficio Tributi. Art. 7 Fabbricati di interesse storico/artistico e fabbricati inagibili/inabitabili 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per: a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42; b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 2. L inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile), e la fatiscenza del fabbricato non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, previsti dall articolo 3, comma 1, lettere c), d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (e s.m.i.) ed il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia. 3. Fermo restando l obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di Legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabilità o di inagibilità è accertato dall ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all Ufficio Tributi comunale. TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Art. 8 Nozione di abitazione principale e pertinenze 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 2. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 3. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita delibera di Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Qualora l importo della detrazione per l abitazione principale risulti maggiore dell imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall imposta dovuta per le pertinenze. Regolamento IMU 2012 Pagina 4

5. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Art. 9 Equiparazione all abitazione principale 1. L aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Art. 10 Esenzioni 1. Sono esenti dall imposta le fattispecie disciplinate dall art. 9, comma 8, del D.Lgs n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992. 2. Sono altresì esenti: a) i terreni agricoli siti nel Comune di GARBAGNATE MONASTERO in quanto ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; b) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. TITOLO III VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RIMBORSI Art. 11 Versamenti 1. Il versamento dell imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e l apposito Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale. 2. Per l anno 2012, il pagamento dell imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell imposta è effettuato in un unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8. 3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l imposta complessiva annua risulti inferiore a. 12,00. 4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell anno di decesso, purché l imposta sia stata regolarmente calcolata. Art. 12 Dichiarazione 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione Regolamento IMU 2012 Pagina 5

dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto di cui all articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. 3. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Art. 13 Rimborsi e compensazione 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale, calcolati secondo le disposizioni contenute nell art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a. 12,00. 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. La regolamentazione di tale procedura è rinviata al regolamento per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22.12.1998 e s.m.i.. TITOLO IV PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO Art. 14 Accertamento 1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2008 e s.m.i., e le seguenti norme: a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.; b) articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.; c) articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.. 2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale, calcolati secondo le disposizioni contenute nell art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296. Art. 15 Contenzioso 1. Contro l avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 16 Accertamento con adesione 1. E introdotto in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e ss.mm.ii., per l imposta municipale unica, l istituto dell accertamento con adesione del contribuente. 2. La disciplina di tale istituto è rinviata al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.1998, e al regolamento per la disciplina delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 89 del 22.12.1998 e s.m.i.. Regolamento IMU 2012 Pagina 6

Art. 17 Dilazione dei versamenti pagamenti rateali 1. Le somme dovute a seguito dell attività di controllo a titolo di maggiore imposta dovuta, sanzioni ed interessi, potranno, a seguito di richiesta formale del contribuente, essere dilazionate. 2. Le modalità della dilazione-rateizzazione sono rinviate al regolamento per la disciplina delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22.12.1998 e s.m.i.. Art. 18 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o mediante l ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 con procedura esattoriale. Qualora le disposizioni legislative lo consentano la riscossione coattiva può essere effettuata tramite società private iscritte all albo dei concessionari della riscossione. Art. 19 Funzionario Responsabile 1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l esercizio di ogni attivita organizzativa e gestionale dell imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, oppone il visto di esecutività sui ruoli, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. Art. 20 Potenziamento dell ufficio tributi Nel rispetto della normativa vigente e della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, al fine di incentivare l'attività di controllo, il Comune conferisce una percentuale dell entrata definitivamente accertata e riscossa dell Imposta Municipale Propria (IMU), a titolo di compensi incentivanti, al personale dell Ufficio Tributi, mediante ripartizione disciplinata da apposito regolamento comunale. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 21 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizione di Legge vigenti. 3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Art. 22 Rinvio dinamico 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata. Regolamento IMU 2012 Pagina 7