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Convenzione 176 CONVENZIONE SULLA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE MINIERE, 1995 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 6 giugno 1995 per la sua ottantaduesima sessione; Avendo preso nota delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro pertinenti, in particolare la Convenzione sull abolizione del lavoro forzato del 1957; la Convenzione e la Raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni del 1960; la Convenzione e la Raccomandazione sulla protezione dalle macchine del 1963; La Convenzione e la Raccomandazione sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali del 1964; la Convenzione e la Raccomandazione sull età minima (lavori sotterranei) del 1965; la Convenzione sull esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei) del 1965; la Convenzione e la Raccomandazione sull ambiente di lavoro (inquinamento dell aria, rumori e vibrazioni) del 1977; la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori del 1981; la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985; la Convenzione e la Raccomandazione sull amianto del 1986; la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute nelle costruzioni del 1988; la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici del 1990, come pure la Convenzione e la Raccomandazione sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori del 1993; Considerando che i lavoratori hanno il bisogno ed il diritto di essere informati, formati ed effettivamente consultati sulle misure di sicurezza e salute relative ai pericoli ed i rischi ai quali essi sono esposti nell industria mineraria, come pure di partecipare alla preparazione ed all applicazione di tali misure; Riconoscendo che sia auspicabile prevenire ogni infortunio mortale, lesione o danno alla salute che potrebbero subire i lavoratori o la popolazione, come pure i danni all ambiente che potrebbero risultare dal lavoro minerario; Tenendo conto della necessità di una cooperazione tra l Organizzazione Internazionale del Lavoro, l Organizzazione Mondiale della Sanità, l Agenzia Internazionale dell Energia Atomica e le altre istituzioni competenti, e prendendo nota degli strumenti, delle raccolte di direttive pratiche, dei codici e delle direttive pertinenti pubblicati da queste organizzazioni; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza ed alla salute nelle miniere, questione che costituisce il quarto punto all ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale ; adotta, oggi ventidue giugno millenovecentonovantacinque, la convenzione seguente, che verrà denominata Convenzione sulla sicurezza e la salute nelle miniere del 1995. PARTE I. DEFINIZIONI Articolo 1 1. Ai fini della presente Convenzioni, il temine miniera ricopre: a) ogni sito a cielo aperto o sotterraneo sul quale si svolgono in particolare le seguenti attività: 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell Ufficio ILO di Roma. 1

i) l esplorazione di minerali, ad eccezione del petrolio e del gas, con conseguente alterazione meccanica del terreno; ii) iii) l estrazione di minerali, ad eccezione del petrolio e del gas; la preparazione dei materiali estratti, in particolare la frantumazione, la macinazione, la concentrazione o il lavaggio; b) l insieme dei macchinari, dispositivi, strumenti, installazioni, fabbricati e strutture di genio civile utilizzato in relazione alle attività di cui al coma a) qui sopra. 2. Ai fini della presente Convenzione, l espressione datore di lavoro significa ogni persona fisica o giuridica che impiega uno o più lavoratori in una miniera, come pure, se richiesto dal contesto, il gestore, l imprenditore principale, l imprenditore o il subappaltatore. PARTE II. AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE Articolo 2 1. La presente Convenzione si applica a tutte le miniere. 2. In consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, l autorità competente di un Membro che ratifica la Convenzione a) potrà escludere dall applicazione della Convenzione o di alcune delle sue disposizioni alcune categorie di miniere qualora, nell insieme, la protezione concessa in virtù della legislazione e della prassi nazionale non sia inferiore a quella che risulterebbe dall applicazione integrale delle disposizioni della Convenzione. b) nel caso in cui alcune categorie di miniere siano oggetto di esclusione in virtù del comma a) qui sopra, dovrà stabilire piani che riguardino progressivamente l insieme delle miniere. 3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione e che si avvale della possibilità prevista al paragrafo 2 a) qui sopra dovrà, nel suo primo rapporto sull applicazione della Convenzione presentato ai sensi dell articolo 22 della Costituzione dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare ogni categoria particolare di miniere in tal modo escluse, ed i motivi della loro esclusione. Articolo 3 Tenendo conto della prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, il Membro dovrà formulare ed applicare una politica coerente in materia di sicurezza e di salute nelle miniere, e rivedere periodicamente questa politica, in particolare per quanto riguarda le misure che danno effetto alle disposizioni della Convenzione. Articolo 4 1. Le misure volte ad assicurare l applicazione della Convenzione dovranno essere fissate dalla legislazione nazionale. 2. Se necessario, questa legislazione dovrà essere corredata da: a) norme tecniche, linee guida, raccolte di direttive pratiche; o b) altri mezzi di applicazione conformi alla prassi nazionale, che verranno identificati dall autorità competente. 2

Articolo 5 1. La legislazione nazionale di cui all articolo 4, paragrafo 1, dovrà individuare l autorità chiamata a controllare e regolamentare i diversi aspetti della sicurezza e della salute nelle miniere. 2. Questa legislazione dovrà prevedere: a) il controllo della sicurezza e della salute nelle miniere; b) l ispezione delle miniere ad opera di ispettori appositamente individuati dall autorità competente; c) le procedure di notifica e di inchiesta in caso di infortunio mortale o grave come pure di catastrofe mineraria o di incidenti pericolosi così come definiti da detta legislazione; d) l elaborazione e la pubblicazione di statistiche sui casi di infortuni, malattie professionali ed incidenti pericolosi così come definiti da dette legislazione; e) il potere dell autorità competente di sospendere o restringere, per motivi di sicurezza e di sanità, le attività minerarie, finché le condizioni all origine della sospensione o delle restrizioni non siano corrette; f) l instaurazione di procedure efficaci per garantire i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti ad essere consultati sulle questioni relative alla sicurezza ed alla salute sul luogo di lavoro, e di partecipare alle misure connesse. 3. Questa legislazione nazionale dovrà prevedere che la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto e l utilizzo di esplosivi e di detonatori nella miniera dovranno essere effettuati da persone competenti ed autorizzate o sotto il loro diretto controllo. 4. Questa legislazione dovrà stabilire: a) i requisiti relativi al salvataggio nelle miniere, ai primi soccorsi e ai servizi medici adeguati; b) l obbligo di fornire apparecchi respiratori di salvataggio individuali adeguati ai lavoratori nelle miniere sotterranee di carbone e, se necessario, in altre miniere sotterranee, e di mantenere questi apparecchi; c) le misure di protezione da applicare alle miniere abbandonate per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute; d) i requisiti per garantire lo stoccaggio, il trasporto e l eliminazione, in condizioni di sicurezza soddisfacenti, delle sostanze pericolose utilizzate nei lavori minerari come pure dei residui prodotti nella miniera. e) se necessario, l obbligo di fornire e mantenere in condizioni igieniche un numero sufficiente di bagni e di installazioni necessarie per lavarsi, cambiarsi e mangiare. 5. Questa legislazione nazionale dovrà prevedere che il datore di lavoro responsabile della miniera debba assicurarsi che siano stati elaborati adeguati piani per i lavori minerari prima dell inizio delle operazioni e in caso di ogni modifica significativa, e che questi piani vengano aggiornati periodicamente e rimangano disponibili sul sito della miniera. 3

PARTE III. MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE NELLA MINIERA A. RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO Articolo 6 Nel prendere le misure di prevenzione e di protezione previste in questa parte della Convenzione, il datore di lavoro dovrà valutare i rischi e trattarli secondo il seguente ordine di priorità: a) eliminare questi rischi; b) controllare la fonte dei rischi; c) ridurre i rischi al minimo con diversi mezzi, fra cui l elaborazione di metodi sicuri di lavoro; d) per quanto sussistano questi rischi, prevedere l utilizzo di dispositivi di protezione individuale, tenendo conto di quanto sia ragionevole, praticabile e realizzabile, e di ciò che venga considerato come buona prassi e sia stato accuratamente verificato. Articolo 7 Il datore di lavoro dovrà essere tenuto a prendere tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute nelle miniere sotto la sua autorità, ed in particolare: a) assicurarsi che la miniera sia concepita, costruita e provvista di attrezzature elettriche, meccaniche ed altre, ivi compreso un sistema di comunicazione, di modo che siano garantite le condizioni necessarie alla sicurezza della propria azienda e ad un ambiente lavorativo salubre; b) assicurarsi che la miniera venga messa in servizio, gestita, mantenuta e declassata di modo che i lavoratori possano esercitare le proprie mansioni senza pericolo per la sicurezza e salute proprie o altrui; c) prendere disposizioni per mantenere la stabilità del terreno nelle zone alle quali le persone hanno accesso durante il lavoro; d) ogni volta che ciò sia realizzabile, prevedere, a partire da ogni luogo sotterraneo, due uscite ognuna delle quali abbia uno sbocco distinto verso la superficie; e) assicurare il controllo, la valutazione e l ispezione periodica dell ambiente lavorativo per identificare i diversi pericoli ai quali i lavoratori possono essere esposti, e valutare il grado di questa esposizione; f) assicurare una ventilazione adeguata di tutti i lavori sotterranei ai quali viene autorizzato l accesso; g) per le zone esposte a rischi particolari, elaborare ed applicare un piano operativo e procedure per garantire la sicurezza del sistema di lavoro e la protezione dei lavoratori; h) prendere misure e precauzioni adatte al tipo di azienda mineraria per prevenire, rilevare e combattere l insorgenza e la propagazione di incendi ed esplosioni; i) qualora la sicurezza e la salute dei lavoratori siano gravemente minacciate, garantire che le attività vengano fermate ed i lavoratori evacuati in un luogo sicuro. 4

Articolo 8 Per ogni miniera, il datore di lavoro dovrà preparare un piano di azione di emergenza specifico per i casi di catastrofi industriali e naturali ragionevolmente prevedibili. Articolo 9 Qualora dei lavoratori siano esposti a pericoli fisici, chimici o biologici, il datore di lavoro dovrà: a) informare in modo intellegibile i lavoratori sui pericoli che comporta il proprio lavoro, sui rischi che questo lavoro implica per la salute, e sulle misure di prevenzione e di protezione applicabili; b) prendere misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo i rischi risultanti da questa esposizione; c) qualora la protezione adeguata contro i rischi di infortuni o di danno alla salute, ed in particolare contro l esposizione a condizioni nocive, non possa essere assicurata con altri mezzi, fornire e mantenere, senza spesa per i lavoratori, indumenti adeguati ai bisogni, come pure altre attrezzature e dispositivi di protezione definiti dalla legislazione nazionale; e d) assicurare ai lavoratori che siano stati colpiti da una lesione o da una malattia sul luogo di lavoro i primi soccorsi, mezzi adatti di trasporto a partire dal luogo di lavoro, ed accesso a servizi medici adeguati. Il datore di lavoro dovrà assicurarsi che: Articolo 10 a) i lavoratori ricevano, senza spesa a proprio carico, una formazione iniziale e continua adeguata, insieme ad istruzioni intellegibili relative alla sicurezza ed alla salute, come pure alle proprie mansioni; b) conformemente alla legislazione nazionale, un monitoraggio ed un controllo adeguati vengano esercitati di modo che il lavoro di ogni turno si svolga in condizioni di sicurezza; c) venga stabilito un sistema che permetta di conoscere con precisione in ogni momento i nomi di tutte le persone che si trovano sottoterra, con la loro probabile localizzazione; d) tutti gli infortuni ed incidenti pericolosi, così come definiti nella legislazione nazionale, siano oggetto di una inchiesta, e che misure adeguate vengano prese per porvi rimedio; e e) venga presentato un rapporto all autorità competente sugli infortuni ed incidenti pericolosi conformemente alla legislazione nazionale. Articolo 11 Il datore di lavoro dovrà assicurarsi che venga esercitato un monitoraggio sanitario regolare dei lavoratori esposti a rischi professionali propri delle attività minerarie secondo i principi generali della medicina del lavoro e conformemente alla legislazione nazionale. Articolo 12 Qualora due o più datori di lavoro siano attivi nella stessa miniera, il datore di lavoro responsabile della miniera dovrà coordinare l esecuzione di tutte le misure relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, ed essere ritenuto primo responsabile della sicurezza delle operazioni, senza che gli altri datori di lavoro si trovino esonerati dalle responsabilità proprie relative all applicazione di tutte le misure relative alla sicurezza ed alla salute dei propri lavoratori. 5

B. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI E DEI LORO DELEGATI Articolo 13 1. La legislazione nazionale di cui all articolo 4 dovrà riconoscere ai lavoratori il diritto: a) di segnalare al datore di lavoro ed all autorità competente gli infortuni, gli incidenti pericolosi ed i pericoli; b) di richiedere ed ottenere che ispezioni ed inchieste vengano condotte dal datore di lavoro e dall autorità competente qualora esista un motivo di preoccupazione relativo alla sicurezza ed alla salute; e c) di conoscere i pericoli sul luogo di lavoro che possano nuocere alla propria sicurezza o salute, e di esserne informati; d) di ottenere le informazioni in possesso del datore di lavoro o dell autorità competente relative alla propria sicurezza o salute; e) di allontanarsi da ogni luogo nella miniera qualora esistano motivi ragionevoli di pensare che sussista una situazione che rappresenti un pericolo serio per la sicurezza o la salute; e f) di scegliere collettivamente delegati alla sicurezza ed alla salute. 2. I delegati dei lavoratori alla sicurezza ed alla salute di cui al paragrafo 1 f) qui sopra, conformemente alla legislazione nazionale, dovranno godere del diritto: a) di rappresentare i lavoratori per tutto ciò che attiene alla sicurezza ed alla salute sul luogo di lavoro, come pure di esercitare, secondo i casi, i diritti menzionati al paragrafo 1 qui sopra; b) di: i) partecipare alle ispezioni ed inchieste condotte sul luogo di lavoro dal datore di lavoro e dall autorità competente; ii) procedere ad un monitoraggio e ad inchieste relative alla sicurezza ed alla salute; c) di avvalersi di consiglieri ed esperti indipendenti; d) di tenere in tempo opportuno consultazioni con il datore di lavoro su questioni relative alla sicurezza ed alla salute, come pure alle politiche e procedure corrispondenti; e) di tenere consultazioni con l autorità competente; e f) di ricevere notifica degli infortuni e degli incidenti pericolosi che interessino il settore per il quale essi sono stati selezionati. 3. Le procedure relative all esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 qui sopra verranno precisati: a) dalla legislazione nazionale, come pure b) attraverso consultazioni tra i datori di lavoro ed i lavoratori ed i loro rappresentanti. 4. La legislazione nazionale dovrà fare sì che i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 qui sopra possano essere esercitati senza discriminazione né rappresaglie. Articolo 14 La legislazione nazionale dovrà prevedere che, a seconda della propria formazione professionale, sia obbligatorio per i lavoratori: a) conformarsi alle misure fissate in materia di sicurezza e salute; 6

b) prendere ragionevolmente cura della sicurezza e salute proprie come pure di altre persone che potrebbero subire le conseguenze dei loro atti o omissioni sul lavoro, attraverso il corretto utilizzo e la manutenzione dei mezzi, indumenti protettivi e dispositivi messi a loro disposizione a tale fine; c) segnalare immediatamente al superiore diretto ogni situazione che, a proprio parere, possa presentare un rischio per la sicurezza o la salute proprie o altrui, e che loro stessi non siano in grado di fronteggiare adeguatamente; d) cooperare con il datore di lavoro perché vengano rispettati gli obblighi e le responsabilità di quest ultimo in virtù della Convenzione. C. COOPERAZIONE Articolo 15 Conformemente alla legislazione nazionale, andranno prese misure per incoraggiare la cooperazione tra i datori di lavoro ed i lavoratori ed i loro rappresentanti per promuovere la sicurezza e la salute nelle miniere. Ogni Membro dovrà: PARTE IV. APPLICAZIONE Articolo 16 a) adottare tutte le misure necessarie, ivi comprese le sanzioni e le misure correttive adeguate, per assicurare l applicazione effettiva delle disposizioni della Convenzione. e b) stabilire servizi di ispezione adeguati per controllare l applicazione delle misure da adottare conformemente alla Convenzione e dotare questi servizi delle risorse necessarie allo svolgimento dei propri compiti. PARTE V. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro. Articolo 18 1. 1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell Ufficio internazionale del Lavoro. 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. 3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. Articolo 19 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto 7

comunicato al Direttore Generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione. 2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo. Articolo 20 1. Il Direttore Generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l attenzione dei Membri dell Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore. Articolo 21 Il Direttore Generale dell Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti. Articolo 22 Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale. Articolo 23 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente : a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l articolo 19 di cui sopra, un immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ; b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri. 2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta. Articolo 24 Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede. 8