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REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Lucca prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. ART. 2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA La valutazione della situazione economica equivalente per l accesso a prestazioni agevolate è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. L indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l indicatore della situazione reddituale e l indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO CORRISPONDENTE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.PE.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito al comma precedente, è determinato dalla scala di equivalenza riportata in appresso: Numero dei Parametro Componenti 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 - Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. - Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. - Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui 1

all art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. Ai sensi dell articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno compresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5. - Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE L indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i redditi ed i proventi di seguito specificati, riferiti all anno precedente la presentazione della domanda: a) il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera i in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare secondo quanto indicato al successivo articolo 5. Dal valore dell indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma precedente, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000=. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE La situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare il patrimonio mobiliare ed immobiliare come definito nei commi successivi. Per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente il patrimonio rileva per un coefficiente pari al 20% (venti per cento). 2

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla di cui alla lettera a); d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Dlgs. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. Dal valore del patrimonio mobiliare determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all art. 4. Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare deve essere considerato il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per mutui contratti per l acquisto dell immobile fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di lire 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a 3

quella per il canone di locazione di cui all art. 4. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare rileva in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento. ART. 6 MODALITA ATTUATIVE Il richiedente la prestazione o il servizio deve presentare, unitamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. Il richiedente la prestazione presenta un unica dichiarazione sostitutiva a norma della legge del 4.1.1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente. E lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E. del proprio nucleo familiare. Gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dalla data di presentazione della stessa. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso la certificazione attestante la situazione economica dichiarata in luogo della dichiarazione. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale. La dichiarazione sostitutiva di cui sopra dovrà essere presentata al servizio Sportello unico per le prestazioni sociali agevolate, istituito presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico, dove il richiedente potrà avvalersi di apposita consulenza per la compilazione e dove potrà essere richiesta la certificazione attestante la situazione economica dichiarata. Per ogni singolo servizio o prestazione, dovranno essere determinate, con appositi regolamenti, le singole tariffe entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni e/o servizi. ART. 7 INFORMATIVA SULL USO DEI DATI PERSONALI E SU I DIRITTI DEL DICHIARANTE I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva: a) devono essere forniti necessariamente per determinare la situazione economica del nucleo del dichiarante, secondo i parametri riportati nella relativa certificazione, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 1998 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. n. 130 del 3.5.2000; b) sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza di cui alla legge 31.12.1996 n 675 e successive modificazioni; c) possono essere scambiati tra altri Enti o comunicati al Ministero delle finanze e alla 4

Guardia di Finanza per i controlli previsti, nonché all INPS. Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento allo sportello unico per le prestazioni sociali agevolate, dove ha presentato la dichiarazione, per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattasi di violazione di legge (art 13 della legge n.675 del 1996). Il Comune di Lucca è il titolare del trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento dei dati è il Capo di Gabinetto Gianni Simonetti. Il trattamento dei dati acquisiti con le dichiarazioni sostitutive è conforme a quanto previsto dal regolamento per il trattamento dei dati personali e sensibili appositamente approvato dal Comune di Lucca. ART. 8 COMPETENZE Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. Gli uffici erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell art.59, comma 52, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione sulla base di specifici regolamenti. Spetta altresì al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. ART. 9 CONTROLLI Per le funzioni di controllo, di cui all art. precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria. Il comune stipulerà convenzioni o protocolli di intesa operativi preferibilmente con la guardia di finanza e/o altri soggetti privati autorizzati per l effettuazione dei controlli stessi. I controlli sulle dichiarazioni Isee possono essere effettuati anche tramite lo scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi. I controlli dovranno essere effettuati a campione nella misura minima del 5% sulla base di specifico regolamento attuativo. I risultati dei controlli dovranno essere oggetto di comunicazione al Consiglio Comunale almeno una volta all anno. ART.10 NORME DI RINVIO Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate troveranno immediata applicazione ai fini dell accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si 5

applica la normativa e i regolamenti attualmente in vigore. ART. 11 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 6