Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Documenti analoghi
Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

LA CROCE ROSSA E IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO. Barbara Demartin

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE SANITARIO NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI. Avv. Gerardo Di Ruocco Magg com CRI cong

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Croce Rossa italiana. Corpo Militare CRI. I Servizi della CRI Ausiliari alle FF.AA. del Corpo Militare. Col. Fabio Strinati Capo Ufficio DIU

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

REGOLE DI CONDOTTA PER I COMBATTENTI

Regolamento i. Equipaggiamento supplementare per il personale militare

COMITATO INTERNAZIONALE di CROCE ROSSA CICR

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Regolamento concernente l uso e la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

INTRODUZIONE AL DIU. Istruttori DIU Comitato Provinciale di Pisa

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sulla navigazione militare

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Giornata di Studio D.I.U.

Ordinanza sui controlli militari. (OCoM) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione. del 10 dicembre 2004 (Stato 28 dicembre 2004)

Decreto federale Disegno

Accordo

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Legge federale sui sistemi d informazione militari (LSIM)

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza concernente la durata dell obbligo di prestare servizio militare, i servizi d istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell esercito

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Legge federale sui diritti politici

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Legge 189/1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016)

Cambiamento del nome

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

NOME ED EMBLEMA DELLA CROCE ROSSA

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

CROCE ROSSA ITALIANA

Ordinanza sulle epizoozie

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

D.I.U. Origini della Croce Rossa

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Transcript:

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare 518.01 del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 29 agosto 1952 1 concernente l applicazione nell esercito delle Convenzioni di Ginevra, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola l allestimento e la consegna delle tessere d identità militari grigia e blu (tessere d identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare. Art. 2 Basi Le tessere d identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate in applicazione: a. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 2 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; b. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 3 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; c. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 4 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; d. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 5 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra; e. del Protocollo aggiuntivo dell 8 giugno 1977 6 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; RU 2013 4469 1 RS 518.0 2 RS 0.518.12 3 RS 0.518.23 4 RS 0.518.42 5 RS 0.518.51 6 RS 0.518.521 1

518.01 Protezione delle vittime della guerra f. del Protocollo aggiuntivo dell 8 giugno 1977 7 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali; g. del Protocollo aggiuntivo dell 8 dicembre 2005 8 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale. Art. 3 Contenuto e forma Il contenuto e la forma delle tessere d identità e della targhetta di riconoscimento devono soddisfare i requisiti delle quattro Convenzioni di Ginevra e dei tre Protocolli aggiuntivi. Art. 4 Utilizzazione 1 In caso di conflitto armato, le tessere d identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra. 2 Le tessere d identità sono valevoli soltanto quando il militare è in servizio attivo e quando porta l uniforme, il bracciale federale o il bracciale della Croce Rossa. 3 Non è consentito utilizzare le tessere d identità nella vita civile. 4 La targhetta di riconoscimento è valevole dal momento della sua consegna. 5 La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile. 6 Le tessere d identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell equipaggiamento personale. Sezione 2: Dati sulle tessere d identità e sulla targhetta di riconoscimento Art. 5 Dati sulle tessere d identità 1 La tessera d identità grigia contiene: a. il numero d assicurato come numero di matricola; b. il cognome; c. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale; d. la data di nascita con giorno, mese, anno; e. il grado militare o eventualmente la funzione d ufficiale; f. la firma; g. il bollo dello Stato maggiore di condotta dell esercito. 7 RS 0.518.522 8 RS 0.518.523 2

Identificazione militare. O del DDPS 518.01 2 La tessera d identità blu contiene inoltre: a. la statura, il colore degli occhi e dei capelli; b. i segni particolari; c. una fotografia recente, formato passaporto; d. la funzione militare, se dà diritto alla tessera blu. Art. 6 Dati sulla targhetta di riconoscimento La targhetta di riconoscimento contiene: a. sul recto: 1. il numero d assicurato come numero di matricola, 2. il cognome, 3. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale, 4. la data di nascita con giorno, mese, anno; b. sul verso: 1. la designazione «CH», 2. la croce svizzera. Art. 7 Coincidenza con il libretto di servizio I dati delle tessere d identità e della targhetta di riconoscimento devono coincidere con i dati iscritti nell attestato militare di adempimento dell obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio). Art. 8 Raccolta dei dati 1 I dati necessari per le tessere d identità e la targhetta di riconoscimento sono ottenuti dal Sistema di gestione del personale dell esercito (PISA). 2 I dati di persone non registrate nel PISA sono raccolti presso le aziende militari. Sezione 3: Consegna e ritiro Art. 9 Consegna 1 Le tessere d identità vengono consegnate unicamente durante il servizio attivo o per ordine del capo dell esercito. 2 Ricevono la tessera d identità grigia: 3

518.01 Protezione delle vittime della guerra a. i militari e tutte le altre persone impiegate nell esercito; b. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell articolo 81 della legge militare del 3 febbraio 1995 9 (LM), ha decretato l esercizio militare; c. le persone attribuite o assegnate all esercito secondo l articolo 6 LM; d. i membri del Corpo delle guardie di confine per i quali il Consiglio federale disciplina, secondo l articolo 110 capoverso 4 LM, la consegna dell equipaggiamento personale. 3 Ricevono la tessera d identità blu: a. il personale sanitario; b. gli aiuti sanitari volontari; c. gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa; d. il personale dell assistenza spirituale. 4 Ricevono una targhetta di riconoscimento: a. dopo il reclutamento: 1. i militari, 2. gli aiuti sanitari volontari, 3. i membri del Corpo delle guardie di confine, 4. le persone che prestano servizio di promovimento della pace; b. in occasione del servizio attivo o su ordine del capo dell esercito: 1. tutte le altre persone impiegate nell esercito, 2. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell articolo 81 LM, ha decretato l esercizio militare, 3. le persone attribuite o assegnate all esercito secondo l articolo 6 LM. 5 In caso di servizio di difesa nazionale, le persone di cui al capoverso 4 ricevono una seconda targhetta di riconoscimento identica alla prima targhetta consegnata. 6 La consegna delle tessere d identità e della targhetta di riconoscimento è di competenza del rispettivo centro logistico o punto di ristabilimento della Base logistica dell esercito (BLEs). 7 La tessera d identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate al personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari soltanto dopo che è stato decretato l esercizio militare. La consegna compete alle imprese private nonché agli stabilimenti e alle aziende militari. 9 RS 510.10 4

Identificazione militare. O del DDPS 518.01 Art. 10 Iscrizione nel libretto di servizio 1 La targhetta di riconoscimento viene iscritta nel libretto di servizio dal centro logistico o dal punto di ristabilimento della BLEs. 2 Le iscrizioni già presenti nel libretto di servizio non vengono né aggiornate né sostituite. Art. 11 Rilascio di nuove tessere d identità e targhette di riconoscimento in caso di modifica dei dati personali 1 In caso di modifica dei dati personali, lo Stato maggiore di condotta dell esercito allestisce gratuitamente nuove tessere d identità e una nuova targhetta di riconoscimento. 2 Il comandante di circondario o l organo amministrativo competente che procede alla modifica dei dati personali nel libretto di servizio, trasmette le modifiche nonché la vecchia targhetta di riconoscimento e le vecchie tessere d identità allo Stato maggiore di condotta dell esercito. 3 I cambiamenti di grado o di funzione d ufficiale sono iscritti nelle tessere d identità dall organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 3 6 dell ordinanza del 10 dicembre 2004 10 sui controlli militari. Art. 12 Perdita Le tessere d identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta allo Stato maggiore di condotta dell esercito mediante il modulo 36.3: a. durante il servizio: per il tramite del comandante sotto i cui ordini è prestato il servizio; b. fuori del servizio: per il tramite del comandante di circondario, del caposezione militare, del centro logistico, del punto di ristabilimento della BLEs o dalla persona interessata. Art. 13 Ritiro 1 In caso di ritiro dell equipaggiamento personale, si procede come segue: a. in caso di proscioglimento dall obbligo di prestare servizio militare, le tessere d identità vengono distrutte; b. dopo un servizio attivo, le tessere d identità vengono conservate con l equipaggiamento personale. 2 Se la persona non possiede altri oggetti d equipaggiamento, l organo amministrativo che ritira l equipaggiamento invia le tessere d identità allo Stato maggiore di condotta dell esercito indicando il motivo del ritiro. 3 La targhetta di riconoscimento non viene ritirata. 10 RS 511.22 5

518.01 Protezione delle vittime della guerra Sezione 4: Allestimento Art. 14 1 Su ordine dell Assemblea federale in caso di servizio attivo o su ordine del capo dell esercito negli altri casi, lo Stato maggiore di condotta dell esercito dispone l allestimento delle tessere d identità. 2 Sono competenti per l allestimento: a. delle tessere d identità, l Ufficio federale delle costruzioni e della logistica; b della targhetta di riconoscimento, armasuisse. 3 Se un cambiamento della funzione militare, un trasferimento o una nuova incorporazione esige il rilascio di tessere d identità, l organo amministrativo che deve eseguire la mutazione invia il libretto di servizio allo Stato maggiore di condotta dell esercito per l allestimento delle tessere d identità. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 15 Esecuzione Lo Stato maggiore di condotta dell esercito è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza. Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 28 novembre 1996 11 sulle tessere d identità e la targhetta di riconoscimento militari è abrogata. Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2014. 11 [RU 1997 177] 6