PIANO SANITARIO INTEGRATIVO della COOPERAZIONE TRENTINA REGOLAMENTO APPLICATIVO Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa per amministratori, sindaci e soci della Cooperazione Trentina
Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del piano di assistenza sanitaria integrativa per gli amministratori, i sindaci e i soci della Cooperazione Trentina. 2. Le prestazioni sono riservate agli amministratori, ai sindaci e ai soci delle società della Cooperazione Trentina, con possibilità di prosecuzione volontaria a seguito di cessazione dalla carica o di perdita dello status di socio. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dello Statuto. Art. 2 Requisiti ed obbligatorietà dell iscrizione 1. Le imprese destinatarie, di cui al precedente comma 2, dell'art. 1, in seguito più brevemente denominate imprese, devono iscrivere a Cooperazione Salute i propri amministratori e sindaci, nel caso in cui le rispettive assemblee, ove previsto, o i rispettivi consigli di amministrazione, avessero approvato il regolamento che prevede di elargire i compensi agli amministratori e ai sindaci, totalmente o in parte, attraverso la sottoscrizione dello specifico piano sanitario presso la stessa Cooperazione Salute. 2. Le imprese destinatarie, di cui al precedente comma 2, dell'art. 1, in seguito più brevemente denominate imprese, devono iscrivere a Cooperazione Salute i propri soci, nel caso in cui le rispettive assemblee avessero approvato il regolamento che prevede di concedere o di integrare forme di sanità integrativa, attraverso la sottoscrizione dello specifico piano sanitario presso la stessa Cooperazione Salute. 3. L'iscrizione a Cooperazione Salute presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche, per le quali Cooperazione Salute provvederà a dare comunicazione alle imprese. Art. 3 Modalità di iscrizione 1. L'iscrizione al Fondo decorre nella prima istanza dal 1 luglio 2011 e, successivamente, dall inizio dell annualità assicurativa successiva alla richiesta. 2. L'iscrizione al Fondo deve essere comunicata dall'impresa a Cooperazione Salute entro il 16º giorno dalla nomina nella carica di amministratore o sindaco e dal momento dell assunzione del socio-lavoratore. 3. L' iscrizione si intende perfezionata mediante l'invio a Cooperazione Salute, a mezzo posta o fax, del modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte, così come predisposto e sottoscritto dall amministratore, dal sindaco o dal socio-lavoratore. 4. In caso di cessazione dalla carica durante il mandato o di perdita dello status di socio la copertura assicurativa sarà mantenuta fino al 30 giugno successivo. 5. La cessazione deve essere comunicata dall impresa a Cooperazione Salute entro il 16 giorno dalla scadenza. 6. L eventuale prosecuzione su base volontaria da parte dell amministratore del sindaco o del socio dovrà essere richiesta a Cooperazione Salute entro il 16 giorno dalla scadenza del mandato o dalla perdita dello status di socio.
7. Nel caso di assunzione di nuovo mandato l amministratore e il sindaco avranno diritto: - in vigenza di copertura volontaria, alla cessazione dell iscrizione volontaria e all iscrizione a Cooperazione Salute da parte dell impresa, se aderente, in cui hanno assunto l incarico; - all iscrizione a Cooperazione salute dalla data dell incarico da parte dell impresa, se aderente. Art. 4 Contribuzione 1. L'obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento del contributo ordinario annuale, pari ad 300,00 (trecento) per persona, da parte dell impresa. 2. Il contributo annuale per l adesione volontaria è rappresentata dall importo prevista dall adesione collettiva e da un integrazione che può cambiare in ragione dell età dell assicurato. 3. Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione, salvo indicazioni diverse, dovrà essere indirizzata a Cooperazione Salute Via Segantini, 23 38122 TRENTO - indirizzo e-mail coopsalute@pop.ftcoop.it. Art. 5 Contribuzione volontaria Gli iscritti al fondo per amministratori, sindaci e soci della cooperazione potranno migliorare o mantenere le proprie coperture attraverso l integrazione al contributo, secondo le previsioni contenute nell appendice al presente regolamento. Art. 6 Modalità di versamento dei contributi 1. Il versamento dei contributi ordinari avviene semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. 2. Cooperazione Salute provvede a fornire alle imprese ricevuta dell'avvenuta riscossione dei contributi e del relativo aggiornamento dei propri iscritti. 3. Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo. Art. 7 Decorrenza delle prestazioni 1. Per gli iscritti a Cooperazione Salute il diritto ai rimborsi decorre dall inizio dell annualità assicurativa successiva all adesione. Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi di cui al precedente art. 4 del presente regolamento e si protrae per il periodo corrispondente ai contributi versati dall'impresa. 2. Nel caso di cessazione del mandato di amministratore o sindaco, secondo quanto riportato nel successivo art. 9, e di contestuale assunzione di altro incarico in altra impresa cooperativa, l amministratore o il sindaco, se nuovamente iscritti, mantengono il diritto alle prestazioni. 3. Le prestazioni in materia di non autosufficienza, per gli iscritti di età superiore ai 76 anni al momento dell iscrizione, decorreranno dal giorno dell iscrizione per la conseguenza di
infortunio, trascorsi 12 mesi dalla copertura per la conseguenza di malattia, trascorsi 36 mesi per la conseguenza di demenza senile, Alzheimer, Parkinson e sclerosi a placche. 4. Nel caso in cui un amministratore o un sindaco siano titolari di più cariche presso cooperative diverse dovranno optare da quale impresa farsi iscrivere a Cooperazione Salute. 5. Nel caso in cui un amministratore o un sindaco dovesse scadere per qualsiasi motivo dal mandato per cui è iscritto a Cooperazione salute, potrà optare di farsi iscrivere da un altra impresa in cui ricopre un mandato di amministratore o sindaco e, nel caso in cui non fosse titolare di altri incarichi, potrà avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria. 6. Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione, salvo indicazioni diverse, dovrà essere indirizzata a Cooperazione Salute Via Segantini, 23 38122 TRENTO - indirizzo e-mail coopsalute@pop.ftcoop.it. Art. 8 Mancato versamento dei contributi 1. Il mancato versamento dei contributi determina la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. 2. Cooperazione Salute, in caso di ritardato versamento dei contributi, applicherà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. 3. Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario la cui ricevuta ed il cui modulo, andranno inviati via fax o tramite posta. Art. 9 Aggiornamento del premio L aggiornamento del premio avverrà ogni tre anni. Art. 10 Aggiornamento del piano sanitario Il piano sanitario ha valenza annuale e il suo contenuto potrà essere aggiornato di anno in anno sulla base del proprio andamento gestionale. Gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito di Cooperazione Salute entro dieci giorni dall inizio della nuova annualità. Art. 11 Decadenza del diritto alle prestazioni 1. Il diritto alle prestazioni da parte degli amministratori, sindaci e soci decade: a. Per cessazione del mandato. b. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi. c. Per cessazione dello status di socio. Art. 12 Variazione, cessazione dell impresa 1. Nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa, da qualsiasi causa sia derivata (fusione, liquidazione ecc.), con conseguente cessazione degli amministratori e sindaci, si configura la possibilità di prosecuzione volontaria da parte dei singoli amministratori o sindaci.
2. Con riferimento al caso in cui l'impresa per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione a Cooperazione Salute nel termine minimo di 30 giorni antecedenti la cessazione. 3. Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del mandato con l'eventuale impresa subentrante, la prestazione per gli amministratori o sindaci interessati continuerà ad essere operante a patto che la nuova impresa provveda a comunicare per iscritto il subentro nel termine massimo di 15 giorni e provveda ai relativi pagamenti. 4. Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati. 5. Cooperazione Salute, se del caso, metterà in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall'impresa alla data della richiesta della cancellazione. Art. 13 Privacy Tutti i dati conferiti dalle imprese saranno trattati dagli Organi di Cooperazione Salute e dagli operatori, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito il Fondo predisporrà apposita comunicazione agli iscritti per la tutela della propria privacy. Art. 14 Norme transitorie 1. Gli amministratori e i sindaci, scaduti dal loro mandato entro i nove mesi precedenti l entrata in vigore del piano sanitario per amministratori e sindaci della cooperazione, avranno la possibilità di iscrizione volontaria, pagando un premio pari ad 400,00. Tale previsione esclude la copertura per la non autosufficienza. 2. In caso di controversie che dovessero insorgere in applicazione del presente regolamento, il Foro di competenza è esclusivamente quello di Trento. Per tutto quanto non diversamente regolamentato dal presente regolamento, valgono le norme di legge in vigore.